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invio cartella sanitaria lavoratore esposto a cancerogeni

Questo argomento ha avuto 5 risposte ed è stato letto 3860 volte.

cliama

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  • invio cartella sanitaria lavoratore esposto a cancerogeni
  • (19/02/2009 14:37)

Ho fatto la visita di cessazione del rapporto di lavoro di un lavoratore di un'azienda galvanica con comprovata esposizione ad agenti cancerogeni.
Non so come comportarmi per 2 problemi:
Prima questione:Invio cartella. Quale articolo devo applicare?
a) art.25 comma f: invio telematico da parte del mc della cartella sanitaria
b) art.243 comma 4: invio all'ISPESL, da parte del datore di lavoro, della cartella sanitaria ....unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro
Seconda questione: Nel caso di applicazione dell'art. 243 comma 4 sorge un altro problema. Nel 2004 avevo fatto fare al datore di lavoro il registro dei cancerogeni. Adesso lui mi dice che (!!!) non ricorda di averlo mandato. Cosa gli consiglio:
1) non mandare niente se no è come se si autodenunciasse (le annotazioni indivisuali sono del 2004 e non le ha mai inviate)
2) inviare la cartella e le annotazioni individuali del 2004
3) inviare la cartella e le annotazioni individuali che ha appena fatto dopo la dimissione del lavoratore (perchè gli ho....fatto una testa tanta)
2)

Gennaro

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  • Re: invio cartella sanitaria lavoratore esposto a cancerogeni
  • (19/02/2009 15:12)

Per quanto riguarda la prima domanda, penso che l'obbligo di trasmettere la cartella sanitaria di rischio spetta al datore di lavoro, per questa figura non mi sembra di aver letto l'invio esclusivo per via telematica.
L'articolo 25 comma F è un'obbligo del medico competente solo quando si trova nella situazione degli articoli 244 comma 2 e articolo 281 comma 2.
Quindi nel caso tuo è un obbligo del datore di lavoro.
Per quanto riguarda la seconda domanda: vale il tuo 3° punto
3) inviare la cartella e le annotazioni individuali che ha appena fatto dopo la dimissione del lavoratore, e sperare che nessuno faccia un controllo per il passato.
Spero di aver interpretato bene gli articoli di legge.
Saluti

Gennaro Bilancio

cliama

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  • Re: invio cartella sanitaria lavoratore esposto a cancerogeni
  • (19/02/2009 16:09)

Gennaro il 19/02/2009 03:12 ha scritto:
Per quanto riguarda la prima domanda, penso che l'obbligo di trasmettere la cartella sanitaria di rischio spetta al datore di lavoro, per questa figura non mi sembra di aver letto l'invio esclusivo per via telematica.
L'articolo 25 comma F è un'obbligo del medico competente solo quando si trova nella situazione degli articoli 244 comma 2 e articolo 281 comma 2.
Quindi nel caso tuo è un obbligo del datore di lavoro.
Per quanto riguarda la seconda domanda: vale il tuo 3° punto
3) inviare la cartella e le annotazioni individuali che ha appena fatto dopo la dimissione del lavoratore, e sperare che nessuno faccia un controllo per il passato.
Spero di aver interpretato bene gli articoli di legge.
Saluti

Ok grazie per la chiarezza delle risposte.

cliama

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  • Re: invio cartella sanitaria lavoratore esposto a cancerogeni
  • (09/03/2009 09:50)

Gennaro il 19/02/2009 03:12 ha scritto:
Per quanto riguarda la prima domanda, penso che l'obbligo di trasmettere la cartella sanitaria di rischio spetta al datore di lavoro, per questa figura non mi sembra di aver letto l'invio esclusivo per via telematica.
L'articolo 25 comma F è un'obbligo del medico competente solo quando si trova nella situazione degli articoli 244 comma 2 e articolo 281 comma 2.
Quindi nel caso tuo è un obbligo del datore di lavoro.


Per quanto riguarda la seconda domanda: vale il tuo 3° punto
3) inviare la cartella e le annotazioni individuali che ha appena fatto dopo la dimissione del lavoratore, e sperare che nessuno faccia un controllo per il passato.
Spero di aver interpretato bene gli articoli di legge.
Saluti

Ho seguito il tuo consiglio e gli ho suggerito di inviare cartella e annotazioni individuali aggiornate. Purtroppo il registro aggiornato con i nuovi prodotti che utilizza non è ancora pronto. Io ho firmato la busta con la cartella e le annotazioni vecchie (potrei non sapere che ha cambiato i prodotti che usa).
Il datore di lavoro tergiversa perchè teme che l'ISPESL non riscontrando il registro (che lui probabilmente non ha mai inviato) avvii un controllo congiunto con l'ASL e gli contesti la mancata trasmissione del registro. Oltretutto mi ha detto che 2 anni fa ha dimesso un altro lavoratore senza comunicare niente!!
Domanda:
- in caso di controllo retrospettivo dell'ASL mi si può contestare di non aver coadiuvato il datore di lavoro nella tenuta del registro e degli obblighi connessi (mancato invio nel 2004 e dopo i 3 anni successivi) oltrechè della mancata visita di dimissione del lavoratore dimesso 2 anni fa? (sebbene non so come potevo sapere della cessazione del rapporto di voro del dipendente);
-non è meglio che il Datore di lavoro invii il nuovo registro aggiornato (ci vorrà ancora un mese perchè la Ditta incaricata completi le rilevazioni ambientali e gli predisponga il tutto;
-come devo comportarmi se il datore di lavoro decide di non inviare niente attendendo tra un mese di inviare il nuovo registro aggiornato come fosse una nuova attività?
- gli mando per posta R.R. (ahimè con ritardo perchè attendevo le nuove annotazioni individuali) la cartella del lavoratore dimesso con annotazioni vecchie e indicandogli di trasmettere il tutto?

Vi sono grato in anticipo dell'aiuto per uscire... dalla confusione in cui più che fare il medico devi preoccuparti di come....non rimetteci le penne!!!

Gennaro

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  • Re: invio cartella sanitaria lavoratore esposto a cancerogeni
  • (09/03/2009 17:34)

All'epoca era in vigore il decreto legislativo 626/94........rispondo alle tue domanda direttamente dopo averle copiate incollate
1. in caso di controllo retrospettivo dell'ASL mi si può contestare di non aver coadiuvato il datore di lavoro nella tenuta del registro e degli obblighi connessi.
RISPOSTA il registro è istituito dal datore di lavoro, quindi se lui non lo ha istituito tu non hai nessun obbligo, tra l'altro non è previsto una sanzione al medico competente per la mancata "Tenuta"
L'organo di vigilanza può SANZIONARE solo il datore di lavoro per la mancata istituzione e invio del registro agli organo competenti. Tra l'altro oggi questo non è più possibile infatti se leggi un'altro mio post, ho notato che il decreto 81/08 non sanziona nessuno per la mancata istituzione del registro.

2. non è meglio che il Datore di lavoro invii il nuovo registro aggiornato (ci vorrà ancora un mese perchè la Ditta incaricata completi le rilevazioni ambientali e gli predisponga il tutto;

Certo che sarebbe opportuno istituire il registro e inviarlo agli organi competenti, a cosa serve?, ai fini epidemiologici!

3 come devo comportarmi se il datore di lavoro decide di non inviare niente attendendo tra un mese di inviare il nuovo registro aggiornato come fosse una nuova attività?

A te non succede nulla, ripeto non è prevista nessun sanzione per il medico competente, tu puoi essere sanzionato solo per INOSSERVANZE che riguardano l'istituzione della cartella sanitaria così come previsto per legge.
4. oltrechè della mancata visita di dimissione del lavoratore dimesso 2 anni fa?
non è prevista nessuna visita per la cessazione del rapporto di lavoro per esposti a cancerogni, inoltre il datore non ti aveva informato.

A parte il fatto che non è detto he ci sia 1 ispezione, inoltre è molto raro almeno dalle mie parti che l'ISPESL informi l'ASL sulla mancata istituzione o anomalie di compilazione del registro degli esposti, ma se per caso ci sarà 1 ispezione, è solo il datore di lavoro ad essere sanzionato per i motivi di cui sopra.
Spero di averti aiutato
Saluti:)

Gennaro Bilancio

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  • Re: invio cartella sanitaria lavoratore esposto a cancerogeni
  • (09/03/2009 18:04)

Gennaro il 09/03/2009 05:34 ha scritto:
All'epoca era in vigore il decreto legislativo 626/94........rispondo alle tue domanda direttamente dopo averle copiate incollate
1. in caso di controllo retrospettivo dell'ASL mi si può contestare di non aver coadiuvato il datore di lavoro nella tenuta del registro e degli obblighi connessi.
RISPOSTA il registro è istituito dal datore di lavoro, quindi se lui non lo ha istituito tu non hai nessun obbligo, tra l'altro non è previsto una sanzione al medico competente per la mancata "Tenuta"
L'organo di vigilanza può SANZIONARE solo il datore di lavoro per la mancata istituzione e invio del registro agli organo competenti. Tra l'altro oggi questo non è più possibile infatti se leggi un'altro mio post, ho notato che il decreto 81/08 non sanziona nessuno per la mancata istituzione del registro.

2. non è meglio che il Datore di lavoro invii il nuovo registro aggiornato (ci vorrà ancora un mese perchè la Ditta incaricata completi le rilevazioni ambientali e gli predisponga il tutto;

Certo che sarebbe opportuno istituire il registro e inviarlo agli organi competenti, a cosa serve?, ai fini epidemiologici!

3 come devo comportarmi se il datore di lavoro decide di non inviare niente attendendo tra un mese di inviare il nuovo registro aggiornato come fosse una nuova attività?

A te non succede nulla, ripeto non è prevista nessun sanzione per il medico competente, tu puoi essere sanzionato solo per INOSSERVANZE che riguardano l'istituzione della cartella sanitaria così come previsto per legge.
4. oltrechè della mancata visita di dimissione del lavoratore dimesso 2 anni fa?
non è prevista nessuna visita per la cessazione del rapporto di lavoro per esposti a cancerogni, inoltre il datore non ti aveva informato.

A parte il fatto che non è detto he ci sia 1 ispezione, inoltre è molto raro almeno dalle mie parti che l'ISPESL informi l'ASL sulla mancata istituzione o anomalie di compilazione del registro degli esposti, ma se per caso ci sarà 1 ispezione, è solo il datore di lavoro ad essere sanzionato per i motivi di cui sopra.
Spero di averti aiutato
Saluti:)

Ringrazio te per la professionlità e prontezza delle risposte per me chiarificanti e rassicuranti.
Ringrazio anche il forum del medico competente che si è rivelato per me uno strumento unico di informazione e formazione per la pratica professionale.

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