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denuncia di ipoacusia

Questo argomento ha avuto 6 risposte ed è stato letto 8764 volte.

enridonade

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2
  • denuncia di ipoacusia
  • (06/03/2002 09:32)

Non ho le idee chiare sulla denuncia di ipoacusia. ne ho sentite tante. mentre per l 'inail molti concordano per il metodo marello (se raggiungi il 6% denunci), per l 'ASL c 'è confusione: denunciare sempre? adottare il metodo Merluzzi e quali classi? il metodo Albera Beatrice? Dipende dalla Procura e quindi è una questione regionale? gradirei consigli. Grazie

La Redazione

La Redazione
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1659
  • Re: denuncia di ipoacusia
  • (09/03/2002 18:10)

In effetti vi è molta confusione sull 'argomento. In ipotesi potrebbe anche non coincidere l 'obbligo di denuncia con quello di referto. Per quest 'ultimo in teoria (leggendo letteralmente il c.p.) non sarebbe previsto alcun limite ed una pur minima dimunuzione di udito, trattandosi comunque di una riduzione di un organo di senso, dovrebbe far scattare l 'obbligo di referto (anche senza preventiva disamina sul carattere professionale della lesione, a detta di alcuni magistrati).

E ' veramente arrivato il momento di finirla con l 'improvvisazione e con mille interpretazioni a volte molto distanti fra loro: non è possibile che non vi sia ancora certezza su cose di questo genere. Speriamo che le linee guida che la simlii presenterà a breve (fra le prime vi è anche quella sul rumore) diano indicazioni chiare ed univoche anche su questi aspetti. E se sono indicazioni di assoluto valore scientifico (non ne dubitiamo visti gli autori) allora che si impongano e si difendano per un operare omogeneo per la tutela della salute e dei diritti dei lavoratori, per colpire eventuali colpevoli di danni penalmente rilevanti ma anche per tutelare i medici del lavoro stessi da molte interpretazioni a volte fantasiose.

La redazione di MedicoCompetente.it

robin

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7
  • Re: denuncia di ipoacusia
  • (12/03/2002 10:12)

Relativamente alla denuncia di malattia professionale da inoltrare all’INAIL si riporta l’art.53 TU 1124/65 che recita testualmente: “La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all’art.13 dal datore di lavoro all’Istituto assicuratore , corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere , oltre all’indicazione del domicilio dell’ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall’assicurato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore.” Relativamente ad eventuali valutazioni lo stesso articolo, pur riferendosi ad eventi infortunistici, precisa che la denuncia va fatta “indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità”.

spindo

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56
  • Re: denuncia di ipoacusia
  • (12/03/2002 19:14)

Senza ombra di dubbio, ciò che dice l 'art.53 del TU 1124 è chiaro e inequivocabile. A mio parere non è però logico. Applicare alla lettera l 'articolo significherebbe, me ne darete atto, inondare l 'INAIL con denunzie che certamente non approderebbero a nulla. Stesso discorso vale per i referti all 'UpG. L 'applicazione rigorosa di quanto sopra creerebbe soltanto tanta carta negli uffici con il rischio che i soggetti realmente meritevoli di indennizzo vedrebbero affogare le loro carte in questo marasma con la conseguenza, bene che gli vada, di un enorme ritardo nella definizione della loro pratica. Infine ritengo che un 'analisi circa il rapporto di causalità tra patologia e lavoro debba esser fatto dal medico competente infatti la legge ci impone il referto nel "sospetto" di un delitto perseguibile d 'ufficio; senza una nostra valutazione cosa facciamo denunziamo anche le ipoacusie trasmissive?. Concordo assolutamente con la redazione che è necessario fare chiarezza e porre dei punti fermi validi per tutti al fine di tutelare univocamente i diritti sacrosanti dei lavoratori che in questo momento a mio parere trovano un trattamento diverso in base a quale distretto giudiziario si trovano.

orietta

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1
  • Re: denuncia di ipoacusia
  • (13/03/2002 13:42)

Sono otorinolaringoiatra. Mi permetto di ricordare alcuni punti che senz 'altro conoscerete e che forse "chiariscono le idee", come accennava enridonade il 6/3.Quanto alla denuncia all 'INAIL: l 'INAIL dal 26/7/2000 in seguito all 'entrata in vigore del DL 38/2000 deve seguire la tabella di Marello come all 'allegato 1 del DL. Per tutte le patologie INAIL (non solo l 'ipoacusia), il DL stabilisce una franchigia fino al 5% e dal 6% di danno si eroga un indennizzo. Questo si applica ai casi segnalati dal 26/7/00 in poi. Per i casi segnalati prima, restano validi i metodi precedenti di valutazione (Bocca-Pellegrini, Finulli...poi dal 1992 I Tabella INAIL Patronati e dal 1994 II Tabella INAIL Patronati). Quanto al limite temporale dei 5 giorni del T.U. ritengo, personalmente, che la "manifestazione della malattia" implichi che un medico abbia fatto una diagnosi di malattia e non solo rilevato un sintomo: un audiogramma che presenti un deficit non è di per sè una diagnosi di malattia. Occorre ricordare che nella classificazione secondo Merluzzi esistono le classi 6 (danno da rumore + da altra causa extraprofessionale) e 7 (danno da causa extraprofessionale) : questo implica un iter diagnostico che non è sempre risolvibile nella sola audiometria di screening secondo 626/94 (ne ho fatte tante e mi sembra così). Penso che il medico che giustifichi un "ritardo" nella segnalazione con un approfondimento diagnostico (documentato) possa essere tranquillo sul proprio operato. La denuncia INAIL (di pertinenza assicurativa) non va confusa con il referto in campo penale (che segue il minimo indebolimento di senso) cui si rivolge, fra gli altri, il metodo Albera Beatrice per valutare la "normalità" uditiva. Attendo anch 'io le linee della SIMLI che, per quanto accennato nel novembre scorso a Viterbo, sembrano molto interessanti, almeno nel campo 626.

acapri

acapri
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243
  • Re: denuncia di ipoacusia
  • (27/03/2002 12:05)

MI sembra opportuno a questo punto stabilire un solo metodo di refertazione degli audiogrammi: suggerirei il Marello e non diversificazioni regionali (nord Merluzzi) per univocità di interpretazione e di svolgimento dell 'audiogramma per poi utilizzare ed uniformare gli esami a corollario necessari per stabilire eventuali concause nelle ipoacusie dovute ad esposizione a rumore extraprofessionale o a patologie pregresse.

PREVEMP

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100
  • Re: denuncia di ipoacusia
  • (04/04/2002 17:45)

Gli adempimenti medico-legali in caso di diagnosi di malattia professionale sono in realtà tre:



1) il primo Certificato INAIL (art.53, D.P.R.1124/65, e successive modifiche ed integrazioni), all’Istituto assicuratore, anche in caso di sospetto;



2) il referto (completo delle informazioni previste, ai sensi degli artt.334 c.p.p. e 365 c.p.), anche in caso di sospetto, alla Procura competente per territorio, o alla polizia giudiziaria del luogo; diverse Procure hanno fornito disposizioni – non tutte univoche – in merito all’adempimento di tale obbligo;



3) la denuncia di malattia professionale (art.139, D.P.R.1124/65), se la malattia risulta inclusa in un apposito elenco (D.M. 18 aprile 1973, oggi in corso di revisione a cura di un’apposita commissione per effetto dall’art.10, c.1, d.Lgs.38/2000). In quest’ultimo caso, la formulazione originaria dell’art.139 prevedeva la trasmissione all’Ispettorato del Lavoro, e, in copia, al medico provinciale (figura oggi scomparsa dall’ordinamento). Successivamente al trasferimento di parte delle competenze dell’Ispettorato del Lavoro alle USL con la L.833/78, erano sorti ragionevoli dubbi sul destinatario di tale comunicazione; sulla materia è recentemente intervenuto anche l’art.10, c.4, D.Lgs.3/2000: “La trasmissione della copia della denuncia di cui all 'art.139, c.2, D.P.R.1124/65, e successive modificazioni e integrazioni, é effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell’istituto assicuratore competente per territorio”.

Se ne deduce che – nell’intento del legislatore – la denuncia di malattia professionale si deve ancora intendere indirizzata all’Ispettorato del Lavoro (oggi, Direzione Provinciale del Lavoro).



Le finalità sono manifestamente diverse:

1) assicurativa;

2) di giustizia (eventuale attivazione delle indagini penali da parte del P.M.);

3) statistico-epidemiologica (anche se l’evasione dell’obbligo è tale da rendere impraticabile qualsiasi tentativo in tale senso da parte del Ministero del Lavoro).



E’ penalmente sanzionata l’omissione degli adempimenti 2) (art.365 c.p.) e 3) (art.139 T.U., come modificato dal D.Lgs.758/94).

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