Salve a tutti,
in una impresa edile che sorveglio devono assumere 2 nuovi apprendisti e il consulente del lavoro dice che devo essere io a fare la visita preassuntiva, necessaria/obbligatoria per l'assunzione di apprendisti.
Come mi devo comportare? In teoria non dovrebbe essere l'ASL a fare le visite preassuntive? Non sono vietate ora (o meglio in teoria, vista la proroga) per noi MC?
Uno dei due oltretutto è minorenne (l'altro ha 18 anni appena compiuti) e all'ASL gli hanno risposto che deve essere per forza il Medico Competente dell'azienda (!!) a visitarlo.
Ultimo quesito: il giudizio, se devo emetterlo io, che dicitura deve portare?
Grazie in anticipo.
Leos il 02/03/2009 08:22 ha scritto:
Salve a tutti,
in una impresa edile che sorveglio devono assumere 2 nuovi apprendisti e il consulente del lavoro dice che devo essere io a fare la visita preassuntiva, necessaria/obbligatoria per l'assunzione di apprendisti.
Come mi devo comportare? In teoria non dovrebbe essere l'ASL a fare le visite preassuntive? Non sono vietate ora (o meglio in teoria, vista la proroga) per noi MC?
Uno dei due oltretutto è minorenne (l'altro ha 18 anni appena compiuti) e all'ASL gli hanno risposto che deve essere per forza il Medico Competente dell'azienda (!!) a visitarlo.
Ultimo quesito: il giudizio, se devo emetterlo io, che dicitura deve portare?
Grazie in anticipo.
Le visite preassuntive per gli apprendisti non si fanno più; l'art. 4 della legge 25/55, che imponeva la visita preassuntiva per gli apprendisti, è stato abrogato nel giugno 2008.
bernardo il 02/03/2009 09:04 ha scritto:
vI SEGNALO QUANTO RIPORTATO SUL SITO ASL BERGAMO:
Le visite preassuntive per gli apprendisti non si fanno più; l'art. 4 della legge 25/55, che imponeva la visita preassuntiva per gli apprendisti, è stato abrogato nel giugno 2008.
Abolizione della visita medica preassuntiva (da parte di un Medico del S.S.N.) per apprendisti maggiorenni (>=18 aa) vedi - Decreto Legge 25/06/2008 n°112 -
art. 23 Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato:
"Omissis...5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:....omissis... c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25...omissis....".
Rimane in vigore l'obbligo della visita medica Preventiva e Periodica, da parte del Medico Competente, per gli apprendisti esposti a rischio specifico.
La Regione Lombardia, con la Legge Regionale 12 del 4 agosto 2003 e poi con le successive circolari interpretative, aveva previsto che non potessero essere “richiesti o rilasciati da servizi delle aziende sanitarie locali (ASL) della Regione Lombardia i certificati di idoneità fisica per l’assunzione di minori...”, abolendo di fatto "il certificato in questione a prescindere dal soggetto certificatore (ASL, Medico di base, altra figura medica del Servizio Sanitario Regionale) in quanto ritenuto privo di qualsiasi efficacia ed utilità dal punto di vista sanitario" .
A seguito del Parere negativo espresso sull’argomento dal Consiglio di Stato il 9 nov 05, la Regione Lombardia, con le Circolari del 1 giu 06 e del 29 giu 06, ha dato indicazione alle ASL ed alle Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro di ripristinare il rilascio del certificato di idoneità lavorativa per i minori non sottoposti a Sorveglianza Sanitaria ai sensi (dell’art. 16 del D.Lgs. 626/94) ora att. 39 e 41 del Testo Unico D.lgs. 81/08.
ROBERTAB
Attenzione a non confondere apprendisti e minori. In passato (molti anni fa) era di fatto la stessa cosa, ma ora no: esistono gli apprendisti maggiorenni e i non apprendisti minorenni, per cui le normative devono rimanere distinte. La visita preassuntiva per gli apprendisti (tutti) non è più obbligatoria (quindi è vietata in virtù dell'art. 41, a parte il casino combinato con la proroga al 16 maggio di una cosa che era già vietata anche prima...ma lasciamo perdere).
Gli apprendisti, pertanto, seguono la via legislativa normale: sopno sottoposti a sorveglianza sanitaria nei casi di cui all'art. 41.
I minori (legge 977/67 con le varie modifiche successive) indipendentemente dal contratto seguono la via normale anch'essi se ricadono nelle ipotesi di cui all'art. 41, altrimenti devono comunque essere sottoposti a visita medica dalle ASL.
[b]
Ultimo quesito: il giudizio, se devo emetterlo io, che dicitura deve portare?
Grazie in anticipo.
Se miore:
Idoneo con la prescrizione di ottemperare a quanto previsto dalle vigenti norme sulla tutela del lavoro minorile.
Se maggiorenne:
Idoneo.
Grazie a tutti, siete stati gentilissimi e precisi nelle risposte
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