Una cooperativa di medici di medicina generale assume infermieri e collaboratori di studio in numero di 16 unità. Li distacca poi presso i singoli soci della cooperativa. Quali obblighi per il Presidente della cooperativa (DDL n. 1) e per i singoli medici che utilizzano i lavoratori (DDL n. 2)?
L'art. 3 del DLgs 81, al comma 6, chiarisce qualcosa ma non tutto.
Il DDL n. 1 deve fare una valutazione dei rischi? E quali rischi se poi materialmente i lavoratori sono utilizzati da terzi?
Il DDL n. 2 autocertificherà l'avvenuta valutazione dei rischi?
Il medico competente, infine, lo nomina il DDL 1 o 2? O ambedue?
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