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visita ex art. 17

Questo argomento ha avuto 12 risposte ed è stato letto 3901 volte.

matcha

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Bologna
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45
  • visita ex art. 17
  • (13/03/2002 10:15)

Come vi regolate per le visite su richiesta dei lavoratori? Avete previsto una richiesta formale, scritta intendo, inviata all 'azienda e poi trasmessa al medico competente oppure vi basta la richiesta verbale anche diretta? Io mi sono sempre regolata cosi ', ma le richieste sono in aumento, per motivi legati prevalentemente ad una generalizzata situazione aziendale di malessere del personale e spesso non strettamente legate a motivi di salute e pensavo di provare a rendere piu ' formale la cosa per disincentivare le richieste. Che ne pensater? Grazie.

serdoc

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Roma
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23
  • Re: visita ex art. 17
  • (13/03/2002 17:09)

Ritengo sia più opportuno una formale richiesta, magari anche con specificati i motivi di tale richiesta (da parte del lavoratore al MC, in rispetto del segreto professionale). Ti consiglio comunque di leggerti la sentenza di cassazione in merito alle visite ex art17, che puoi trovare sia a pag. 5 del forum titolo "sentena corte cassazione su mc" si al sito http://www.greenlab.it/res/news/show.php?id=1332, ti devi prima registrare però sempre su grennlab.it.

Buon lavoro.

docorru

docorru
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Bolzano
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Medico del Lavoro
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74
  • Consiglio da amico..
  • (14/03/2002 07:49)

Sulla base della mia esperienza (a seguito di due giudizi di idoneità a seguito di altrettante visite ex art 17,1,i ho subito due processi, peraltro esitati con assoluzione piena), ti consiglierei di:

a)formalizzare la richiesta di visita da parte del lavoratore;

b)ribadire comunque al lavoratore, seppure non sia strettamente necessario, la informazione di cui all 'articolo 17, 1, e ed f. E ' evidente come il lavoratore debba firmare l 'avvenuta informazione;

c)documentare attentamente e con la maggior dovizia di particolari il quadro clinico, le richieste specifiche del lavoratore, eventuali esami esibiti, il tuo iter diagnostico. Anche in questo caso, meglio avere la firma del lavoratore su ogni documento;

d)se è vero che la sentenza n.33751 del 17/09/2001 asserisce come il m.c. debba informare solo in caso di giudizi di idoneità, io la effettuarei comunque, giusto per completezza di informazione e per correttezza nei confronti del lavoratore (anche se, a volte, sono tutto fuorchè corretti...);

e)in relazione ai tuoi rapporti con l 'azienda, mi creerei un dossier dei casi più spinosi, annotanto tutto, ma proprio tutto inerente al caso, ivi compresi i contatti con l 'azienda, coi il lavoratore, eventuali pressioni subite da parte di oo.ss. o dell 'azienda stessa. Questo perchè, in caso di processo, non sempre è facile ricordarsi ogni singolo particolare;

f)informerei, preventivamente, nel corso della definizione, l 'organo di vigilanza territorialmente competente. Questo non già per questioni di sudditanza, ma di collaborazione.. E poi, in caso di ricorso ex art. 17.4, dovresti comunque fornire tutte le informazioni richieste..



Nel mio caso specifico, il comportamento dell 'azienda nei miei confronti è stato ineccepibile. Non così quello delle altre figure coinvolte nella definizione del caso.



Spero di esserti stato utile. Buon lavoro.

ricbas

ricbas
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Grosseto
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27
  • Re: visita ex art. 17
  • (14/03/2002 14:24)

nella mia azienda in accordo con la direzione sanitaria e con il spp abbiamo messo in atto un iter 'standardizzato ' per le visite ex-art 17 :

- dapprima è stata mandata una nota informativa a tutti i dipendenti che esplicava i compiti e le funzioni del medico competente e del collegio medico legale ed il significato delle loro certificazioni : che si attengono a limitazioni e/o prescrizioni del giudizio di idoneità su aspetti di rischi lavorativi specifici e normati nel primo caso , e su aspetti medico-legali e contrattuali nel secondo caso ; in tale stessa nota informativa si stabilisce un iter burocratico-amministrativo su a chi e come deve essere fatta la domanda di visita medica da parte del lavoratore ;

- iter ( in breve )

* domanda del lavoratore ( da inviare alla U.O.del Personale , al responsabile della sua U.O. e al medico competente ) di essere sottoposto a visita medica per valutare la propria idoneità lavorativa, che naturalmente non deve contenere dati sanitari sensibili che il lavoratore porta solo in sede di visita medica :

* una volta che al medico competente giunge tale richiesta e quella del datore di lavoro tramite la U.O.del personale , il dipendente viene convocato a visita medica con lettera scritta ai sensi dell 'ART.17;

* una volta conclusa la visita e acquisita tutta la documentazione sanitaria necessaria al rilascio del giudizio di idoneità, lo stesso sia che contenga limitazioni o prescrizioni o che non le contenga , viene inviato al datore di lavoro al responsabile della struttura o u.o. e al lavoratore ; spesso se trattasi di infermiera viene inviato anche in copia alla dirigenza di assistenza infermieristica per ovvie ragioni di organizzazione del lavoro .



è solo un iter, un pò burocratichese , ma uguale per tutti e trasparente .



continuare a confrontarci anche solo in forma scritta è un arricchimento per tutti !



riccardo bassi

R.Bassi

matcha

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Bologna
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Medico del Lavoro
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45
  • Re: visita ex art. 17
  • (14/03/2002 15:05)

grazie a tutti per le vostre risposte, vedo che ci sono comunque procedure e pareri discordi, ma lo sapevamo gi ', vero?

F.Mariotti

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1
  • Re: visita ex art. 17
  • (15/03/2002 01:18)

la richiesta scritta da parte del lavoratore mi sembra doverosa( io la protocollo anche), non mi sembra corretto effettuare visite su richiesta del datore di lavoro, anche se solo con funzioni di filtro dell 'UO Personale in seguito alla domanda del dipendente!

AlBi

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9
  • Re: visita ex art. 17
  • (16/03/2002 09:46)

Anche su questo argomento abbiamo bisogno di fare chiarezza e, nei limiti del possibile, osservare linee guida comuni.

Come Matcha svolgo la mia attività di MC per i dipendenti ospedalieri. La mia esperienza mi porta ad affermare che la visita spesso viene richiesta per sopperire alle mancanze del Medico di Medicina Generale con il quale è sempre difficile instaurare un colloquio.

Per questo motivo, se prima ammettevo a visita straordinaria anche a seguito di semplice richiesta verbale (provvedevo, comunque, in sede di visita alla verbalizzazione, sottoscritta dal lavoratore, delle motivazioni per le quali mi attivavo per la visita acquisendo eventuale documentazione sanitaria), oggi pretendo che la domanda sia formalizzata e motivata per iscritto!

Le richieste di questo tipo si sono ridotte.

Circa i rapporti tra MC e Collegio Medico-Legale il problema è assai delicato. A mio avviso è la rappresentazione concreta dei "guasti" che i nuovi medici competenti produranno.

Il Collegio, infatti, rappresenta il teatro di confronto dello specialista in Medicina del Lavoro con gli specialisti dell 'area della prevenzione.

I risultati credo siano conosciuti da tutti e le prevaricazioni di cui siamo fatti oggetto pure.

Sentite! Sentite!

Nella mia ASL il Medico Legale che presiede il Collegio prevede e pretende per ammettere il lavoratore a valutazione il giudizio di idoneità formulato dal MC ma non

tiene conto di eventuali relazioni cliniche, valutazioni e risultanze strumentali che possono essere a conoscenza del MC.

Non trovo più la documentazione, ma nelle Marche, qualche anno fa, il regolamento che governava l 'attività della Collegio Medico-Legale prevedeva ed ammetteva il Medico Competente (pure se senza diritto di giudizio) ai lavori dello stesso con il chiaro intento di arricchire, nell 'interesse del lavoratore, dell 'Azienda e del Collegio, la discussione con le informazioni circa il luogo e le modalità di lavoro.

Spero di leggere nel forum le vostre considerazioni a riguardo.

Alessandro Bisbano

patty.rm

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  • Re: visita ex art. 17
  • (12/04/2002 17:57)

Come Matcha, vorrei sapere come ci si regola nel settore interinale quando l 'azienda utilizzatrice richiede alla società interinale l 'effettuazione di visita preassuntiva per avviare i lavoratori alla mansione specifica. In tal caso, per non violare il disposto dell 'art. 5 Statuto dei Lavoratori, è sufficiente far firmare al futuro lavoratore una lettera di consenso informato alla visita medica?Ho urgente bisogno di sapere se tale procedura è legittima, se viene utilizzata nella prassi o quali sono i riferimenti legislativi, insomma come ci si regola in tali casi.Ringrazio anticipatamente coloro che mi daranno una risposta. Patrizia.

maria_bianchi

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  • Re: visita ex art. 17
  • (12/04/2002 22:35)

l 'azienda utilizzatrice visita, tramite il medico competente, il lavoratore unicamente se vi è un rischio per cui vige obbligo di sorveglianza sanitaria...le visite cosiddette "preassuntive" non sono "legali" e il MC non deve eseguirle...non esiste "liberatoria" o "consenso" che regga...

patty.rm

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  • Re: visita ex art. 17
  • (15/04/2002 10:27)

Ringrazio Maria Bianchi per la sua risposta. Tuttavia, se vi è un rischio specifico ma il lavoratore non è stato ancora assunto è possibile che venga sottoposto alla visita medica con il suo consenso? Perchè il consenso informato del lavoratore non ha rilevanza? Grazie, Patrizia.

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