buongiorno, vorrei gentilmente sapere la figura professionale specifica autorizzata all'utilizzo di quanto specificato in oggetto, in alternativa al medico competente e/o a personale paramedico.
In particolare, se e' possibile formare con un corso interno specifico uno o piu' componenti del personale, diplomato,di una ditta che si occupa di Medicina del Lavoro,oppure se dal punto di vista medico-legale si e' vincolati all'utilizzo di personale specifico..in tal caso , a parte il laureato in audiometria, quale?
Aspetto i vostri suggerimenti.
Vi ringrazio in anticipo.
Mi scusi ma la "laurea" in audiometria semplicemente non esiste e le figure professionali e tecniche devono ancora, in questo Paese e grazie a Dio, conseguire un diploma di laurea "normale o breve" che sia alla fine di un cursus di studi universitario. Per quanto riguarda il resto nessuna figura è ALTERNATIVA al medico competente.
nico2 il 10/03/2009 12:12 ha scritto:
Mi scusi ma la "laurea" in audiometria semplicemente non esiste e le figure professionali e tecniche devono ancora, in questo Paese e grazie a Dio, conseguire un diploma di laurea "normale o breve" che sia alla fine di un cursus di studi universitario. Per quanto riguarda il resto nessuna figura è ALTERNATIVA al medico competente.
Caro Nico2, la mia audiometrista (che lavora con me da circa 12 anni), ha discusso la tesi qualche mese fa per parificare il suo diploma a laurea breve. Ciao e buon lavoro.
Allora vorrei delucidazioni in merito: esiste la "laurea in audiometria"?
nico2 il 10/03/2009 05:20 ha scritto:
Allora vorrei delucidazioni in merito: esiste la "laurea in audiometria"?
Sì, basta fare una ricerca con google.
Questo ad esempio è l'ordinamento didattico del corso di laurea in audiometria dell'università di Pisa.
http://www.med.unipi.it/site/_Off...riche/Doc%20e%20text/ORD_ADM_.doc
La redazione di MedicoCompetente.it
Leggo solo ora il post in questione che ahimè a Marzo mi è sfuggito.
Rispondo esclusivamente per quel che riguarda l'effettuazione degli esami audiometrici. La figura qualificata per l'effettuazione di tali esami è il Tecnico Audiometrista, vale a dire:
Decreto del Ministero della Sanità 14 settembre 1994
profilo professionale n. 667
Art. 1, comma 1: “E’ individuata la figura professionale del tecnico audiometrista con il seguente profilo: il tecnico audiometrista è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze diagnostico-terapeutiche del medico."
l’AUDIOMETRISTA è una professione sanitaria esistente dal 1976 con formazione universitaria abilitante all’esercizio della professione, possiede un codice deontologico, è inserita nel contratto sanitario nazionale e può operare in regime di dipendenza o libero professionale con titolarità, autonomia e responsabilità degli atti che compie.
In Italia i corsi di Laurea in Tecniche Audiometriche (lauree di I livello) sono attivi in 15 università.
Rispondendo alla domanda originaria: "In particolare, se e' possibile formare con un corso interno specifico uno o piu' componenti del personale, diplomato,di una ditta che si occupa di Medicina del Lavoro,oppure se dal punto di vista medico-legale si e' vincolati all'utilizzo di personale specifico"
la risposta, per quanto riguarda gli accertamenti audiometrici è la seguente:
NON E' POSSIBILE formare con un corso interno specifico personale che si occupi di accertamenti audiometrici in quanto l'attività di misurazione della funzione uditivita appartiene al profilo del tecnico audiometrista, professione sanitaria per la quale occorre “una speciale abilitazione di stato” (laurea in tecniche audiometriche).
Di qui la conseguenza che il campo proprio dell’attività di tali professioni sia protetto dalle comminatorie di cui all’art.348 c.p..
In particolare commette il reato di “esercizio abusivo di una professione chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello stato”.
Concorre al reato suddetto colui che impieghi scientemente il soggetto sfornito dei titoli occorrenti (vedere link: http://www.ipasvi.re.it/consulenz...ed3e26b03d076a289cbfdfe175-31.php)
Riassumendo si escludono tassativamente le seguenti possibilità:
1) Esami audiometrici eseguiti da personale non sanitario (impiegati, periti industriali, ecc.)
2) Esami audiometrici eseguiti da personale sanitario non tecnico audiometrista (infermieri, logopedisti, ecc.)
3) Esami audiometrici condotti da falsi tecnici audiometristi (richiedete sempre il titolo)
4) Esami audiometrici fatti da "CHIUNQUE" e per chiunque comprendo anche l'ignara massaia reclutata ad hoc, tanto la firma ce la mette il medico. Il tecnico audiometrista è responsabile dell'atto che compie e può fare una lettura tecnica dell'esame audiometrico (es. deficit percettivo bilaterale con caduta sui 4KHz) che è altra cosa dalla diagnosi del medico (trauma acustico cronico - sospetta otosclerosi bilaterale - ecc.).
Per qualsiasi informazione o dubbio in materia audiometrica scrivete pure a infoaita@audiometristi.it.
Saluti,
Cristian Botti
Audiometrista
Presidente A.I.T.A. (www.audiometristi.it)
Rappresentante A.I.T.A. all'UNI
MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507
Privacy | Contatti