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Denuncia malattia professionale

Questo argomento ha avuto 2 risposte ed è stato letto 2864 volte.

Laura

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Trapani
Professione
Medico del Lavoro
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9
  • Denuncia malattia professionale
  • (22/06/2001 18:42)

Gentili Colleghi,


vorrei inserire un nuovo scottante argomento a questo forum che è quello delle denuncie delle malattie professionali.


Precisamente, mi chiedo quale comportamento debba assumere il Medico Competente che abbia riscontrato una presunta malattia professionale, nel caso in cui il dipendente rifiuta di essere denunciato all 'Autorità Competente ?


raspanti

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Provenienza
Prato
Professione
Medico Competente
Messaggi
189
  • Re: Denuncia malattia professionale
  • (23/06/2001 03:46)

il problema credo non sia il dipendente che rifiuta di essere denunciato all 'autorità competente (immagino l 'inail). Il problema è che tu, medico, se riscontri una presunta malattia professionale, hai l 'obbligo di redigere il referto all 'autorità giudiziaria. L 'art. 365 cp ti impone questo obbligo quando tu presti la tua opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d 'ufficio (e una sospetta malattia professionale rientra in questa ipotesi: art. 590 cp). Per cui, anche se non denunci il caso all 'inail (perchè magari sai già che non riconoscerà la malattia professionale o che magari non ci sarà punteggio sufficiente per ottenere qualcosa), in teoria dovresti comunque fare referto all 'autorità giudiziaria.


per cui, che fare? se non fai niente, certamente togli da eventuali guai il datore di lavoro e (forse) il dipendente, ma certamente rischi di andarci tu, nei guai, se un domani per qualsiasi motivo viene fuori il problema e tu non hai refertato. Certe volte fare il medico competente non è facile............

docorru

docorru
Provenienza
Bolzano
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
74
  • Re: Denuncia malattia professionale
  • (24/06/2001 22:53)

In aggiunta a quanto saggiamente indicato dal collega Raspanti, vorrei rafforzarne le tesi, indicanto, peraltro, come oltre ad affrontare il reato di "omissione di referto", a norma degli articoli 361 e 344 del codice penale, oltre che del D.M. 18.04.1973, sanzionato abbastanza pesantemente dal legislatore (e giustamente, direi), potresti incorrere in ulteriori problematiche.


Nello specifico: non è certamente compito del medico competente attribuire l 'eventuale quota di indennizzo spettante al lavoratore, a seguito del riconoscimento di una patologia professionale. Di certo, è un calcolo facilmente attuabile considerando le tabelle di risarcimento dell 'INAIL. Qualora non dovessi ottemperare agli obblighi già citati, potresti incorrere (è già capitato) nei seguenti problemi:


1) denuncia per omissione di referto, con le conseguenze immaginabili;

2) denuncia, da parte del lavoratore, per il mancato reddito eventualmente proveniente dalla rendita INAIL;

3) complicità (qualora il dipendente non venga adibito ad altra mansione, ma venga comunque esposto al rischio che ne ha causato la malattia professioale) nel reato di lesioni colpose, cui è soggetto il datore di lavoro, quando non ottempera alle tue prescrizioni.


In conclusione.


Come giustamente detto dal collega Raspanti, il nostro è un mestiere duro. Come ho già avuto modo di dire in altre pagine del forum, ritengo indispensabile evitare a noi, medici competenti, rischi inutili, e, pertanto, procedere a tutte le segnalazioni "ope legis", quando esista un nesso causale tra la noxa patogena e la patologia profesionale.


Saranno altri a giudicare se l 'evento sia sufficiente a scatenare la patologia denunciata, oppure se attività collaterali (ad esempio caccia, uso di armi da fuoco, attività collaterali esterne al lavoro, nel caso delle ipoacusie da rumore) abbiano determinato la patologia.


Dal canto tuo, nella denuncia che, personalmente imposto a mo ' di relazione di perizia medico legale, potrai difendere le tue tesi, visto che, con la conoscenza del lavoratore e del ciclo tecnologico aziendale, hai certamente "il polso" della situazione.


Per quanto attiene al lavoratore, sarà compito del suo datore di lavoro evitare che lo stesso sia esposto ad ulteriori insulti per l 'apparato colpito. Ciò per evitare il reato di lesioni colpose. Sarà. a mio avviso, tuo compito, verificare che le tue prescrizioni siano state applicate, e, qualora ciò non si sia verificato, reiterare le prescrizioni.





E ' un mondo difficile...





Cordialità per tutti i colleghi.

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