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Movimentazione manuale dei carichi

Questo argomento ha avuto 5 risposte ed è stato letto 10653 volte.

Piccolofalco

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  • Movimentazione manuale dei carichi
  • (13/03/2009 09:16)

esiste ancora il limite dei 30 kg per gli uomini e di 20 kg per le donne o con il dlgs 81 questo viene a decadere ?
mi serve un chiarimento
grazie

bernardo

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  • Re: Movimentazione manuale dei carichi
  • (13/03/2009 09:43)

Piccolofalco il 13/03/2009 09:16 ha scritto:
esiste ancora il limite dei 30 kg per gli uomini e di 20 kg per le donne o con il dlgs 81 questo viene a decadere ?
mi serve un chiarimento
grazie

Non è mai esistito. La dicitura "il carico è eccessivo (Kg 30)" sul vecchio allegato VI del "626" era uno dei tanti criteri definiti dall'allegato per indicare una movimentazione dei carichi a rischio, spacciato spesso per un valore limite, e giustamente rimosso dal nuovo allegato. Idem per le donne: il limite era contenuto in un regio decreto del 1934, superato dal "626" nel momento in cui specificava che ciò che fa testo è la valutazione dei rischi: 30 Kg possono anche essere irrilevanti se devo spostare (spostamento, che è pure MMC) una scatola di pochi cm su un tavolo, mentre 10 Kg possono essere troppi se devo sollevarli da terra a 2 metri di altezza. Per completezza, il vecchio limite di 20 e 15 Kg per minori fu abrogato esplicitamente dal D.Lgs.vo 345/99 che modificò la 977/67. Morale: ciò che fa testo è, in linea generale, la valutazioen del rischio, e per la persona le considerazioni del Medico Competente in rapporto alla mansione e alla valutazione stessa.

Piccolofalco

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  • Re: Movimentazione manuale dei carichi
  • (13/03/2009 09:49)

quindi è come pensavo
i signori valutatori che redigono i dvr scrivono i limite enunciati con il 626 dicendo che è tutto sotto controllo e non ci sono problemi
io invece ho richiesto la valutazione i criteri e le modalità adottate per identificare e quantificare il rischio come indicato nel titolo VI del decreto 81 e per quanto indicato nell'allegato XXXIII
non sai le contestazioni e i risolini
e io mi sono rifiutato di firmare il DVR allegando lettera con motivazioni e richiesta dei dati utili per il rischi MMC
ho fatto bene ?

bernardo

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  • Re: Movimentazione manuale dei carichi
  • (13/03/2009 10:38)

Piccolofalco il 13/03/2009 09:49 ha scritto:
io mi sono rifiutato di firmare il DVR allegando lettera con motivazioni e richiesta dei dati utili per il rischi MMC
ho fatto bene ?

Hai fatto benissimo: mai firmare i DVR per "presa visione". O si è d'accordo, e allora con la firma si "fa propria" la VDR, oppure si richiede una integrazione. Nel caso specifico diciture del tipo "non si sollevano carichi superiori a 30 Kg" non significano una mazza: occorre una valutazione del rischio, non un pesata: per questa non serve né il MC nè il RSPP: è sufficiente il droghiere!. Ciao.

francosic

francosic
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  • Re: Movimentazione manuale dei carichi
  • (13/03/2009 11:41)

Penso che la dicitura "non si sollevano carichi superiori a 30 Kg" abbia un suo significato, solo se completata da "per i carichi inferiori, è stato valutato il rischio applicando il metodo ...".
Io nel documento di VdR suggerisco di inserire la dicitura (aggiornata al D. L.vo 81): "non si sollevano carichi superiori a 25 Kg (se non in casi straordinari e con le dovute precauzioni:due operatori, ad esempio); per i carichi inferiori, è stato valutato il rischio applicando la norma ISO 11228 (parti 1, 2, 3)(vedere allegato ...)". Cosa ne pensate?

bernardo

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  • Re: Movimentazione manuale dei carichi
  • (13/03/2009 14:41)

francosic il 13/03/2009 11:41 ha scritto:
Penso che la dicitura "non si sollevano carichi superiori a 30 Kg" abbia un suo significato, solo se completata da "per i carichi inferiori, è stato valutato il rischio applicando il metodo ...".
Io nel documento di VdR suggerisco di inserire la dicitura (aggiornata al D. L.vo 81): "non si sollevano carichi superiori a 25 Kg (se non in casi straordinari e con le dovute precauzioni:due operatori, ad esempio); per i carichi inferiori, è stato valutato il rischio applicando la norma ISO 11228 (parti 1, 2, 3)(vedere allegato ...)". Cosa ne pensate?

L'importante è inserire, per mansione od operazione, una corretta valutazione del rischio che riporti i pesi raccomandati e l'indice di rischio. L'inserire un limite assoluto superiore (30 o 25) non ha secondo me molto significato, e comunque dipende dal metodo utilizzato: ad esempio se si usa l'equazione NIOSH il limitè corretto è 23 Kg.
Anche scrivere che per pesi superiori il sollevamento è fatto da due persone non esaurice la valutazione, prima di tutto perché il peso limte raccomandato per il sollevamento in coppia non è la metà del peso effettivamente sollevato, ma si aggira prudenzialmente sui 2/3 ( e si alza proporzionalemente al quoziente se le persone sono più di due) e poi la movimentazione in coppia (o più) presuppone un perfetto addestramento, altrimenti i rischi possono essere superiori al sollevamento da soli. Con l'essclusione, in determinati casi, della movimentazione delle persone (anche con tutti gli ausilli e i sollevatori del mondo resta comunque sempre una parte di lavoro che deve essere compiuta "a braccia", che ad esempio indici "impiantitico-strutturali come il MAPO non sono in grado di valutare, finendo per sottostimare ampiamente il rischio) per tutto il resto per pesi superiori a 23 Kg in caso di sollevamento/abbassamento (corrispondenti, secondo NIOSH, ad un carico sui dischi intervertebrali lombari, in condizioni ottimali, di 350 Kg, oltre i quali si va verso al degenerazione in un apercentuale significativa dei casi) se non è fattibile la riduzione del carico (esempio: forme di parmigiano, 34-35 Kg) si deve andare verso la meccanizzazione. Per gli altri casi (sacchi di sale, cemento ecc.) nulla vieta di fare confezioni da 20 Kg al posto degli attuali 25 (la cui "ratio" è solo quella di essere inferiori ai "fatidici" 30). Ci sto provando con una ditta cliente che, appunnto, confeziona i sacchi di sale.

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