B.sera a tutti, è la prima volta che scrivo su questo forum, la domanda:
fermo restando da parte del datore di lavoro l' obbligo di fornire i DPI (chairamente in presenza di rischio residuo), sino a che punto lo stesso datore è obbligato a fornire ad esempio:
1) calzature di sicurezza con plantare specifico
2) occhiali di sicurezza con lenti correttive
Il tutto anche in considerazione del fatto che l'ausilio al DPI non è gnerato da un rischio indotto residuo indotto dal lavoro svolto ma deriva da un problema fisico (chiaramente non generato dalla attività lavorativa stessa) del lavoratore, magari preessitente o sopraggiunto adesempio per problemi dovuti all' età o a cause extralavorative?
Vi ringrazio per le eventuali risposte
Credo che la risposta al quesito sia di esclusiva pertinenza del Medico Competente dell'azienda. Sui dubbi da lei sollevati circa i requisiti di conformità dei DPI, poco importa che il problema fisico del lavoratore sia preesistente o sopraggiunto per cause extralavorative. Nel merito, la rimando al recitato degli artt. 76 e 77 del tanto chiacchierato decreto 81 del 2008, ove è previsto che tali dispositivi debbano tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e debbano poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
"Felicius curari a medico popularem gentem quam nobiles et principes viros."
MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507
Privacy | Contatti