Il portale del Medico del Lavoro Competente

Sezioni del portale

Ricerca

Login

Informazioni

Permesso di lettura:
Tutti gli utenti
Permesso di scrittura:
Utenti registrati

Network

VISITA ART.5 LEGGE 300 (poveri lavoratori!)

Questo argomento ha avuto 0 risposte ed è stato letto 3333 volte.

tcam

tcam
Provenienza
Firenze
Professione
Medico Competente
Messaggi
655
  • VISITA ART.5 LEGGE 300 (poveri lavoratori!)
  • (19/03/2009 01:20)

BREVE STORIA
Lavoratore di 42 aa con cardiopatia di grado medio-grave, con figlia affetta da handicap psichico grave al cui accudimento il lavoratore provvede il mattino e parte del pomeriggio sostituendo la moglie che pure lavora. Non esistono altre figure di supporto. Ciò è possibile in quanto il lavoratore svolge da anni un lavoro notturno "apparentemente" compatibile con il suo stato di salute e con la sua vita privata. Viene consigliato a richiedere il riconoscimento di invalidità civile: 46% con nota "non può svolgere lavoro notturno". Gli sospendo l'idoneità per il lavoro notturno e ciò sconvolge la vita del lavoratore. Chiedo lumi a chi li possiede. Consiglio: "fagli chiedere l'art.5 legge 300" e spiegare in sede collegiale le sue ragioni per un consenso collegiale al lavoro notturno.
Di seguito il proseguimento della storia..........
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL DATORE DI LAVORO DELLA ....... SPA
Sig ................
Ho letto il testo delle conclusioni della commissione. Considerati i divieti e i limiti imposti e conoscendo le caratteristiche dell'organizzazione aziendale sarei propenso a concludere che non vi sono in azienda mansioni che escludano l'esposizione ai rischi individuati dalla Commissione come fattore limitante l'impiego del Sig .................
In particolare non credo di riuscire ad individuare vista l'organizzazione del lavoro in azienda, salvo diversi e più illuminati pareri, mansioni che escludano:
1) sforzi fisici equiparati a "movimentazioni superiori ai dieci chilogrammi"
2) assenza di turni (intesi come variazione dell'orario lavorativo)
3) assenza di condizioni determinanti stress fisico e/o psichico
In particolare l'ultima definizione "lavori con mansioni stressanti anche dal punto di vista psichico" ha la parvenza di una scarsa cognizione clinica del termine utilizzato (stress) o quantomeno di una scadente conoscenza del mondo del lavoro. Se volessi essere ipercritico, ma non lo voglio essere, sarei propenso a ritenere che la Commissione più che operare per facilitare l'inserimento del lavoratore abbia pensato all'autotutela, atteggiamento sicuramente e utilmente prudente, ma sconcertante e socialmente inutile.
Il quesito di merito non ha dunque trovato alcuna risposta da parte di un Collegio di Esperti se non la conferma di quanto era già asseverato dai fatti e dal buon senso comune. Direi anzi e convintamente che ha aumentato le incertezze rispetto alla collocabilità del lavoratore.
Se si riflette sulla soggettività clinica del termine stress e sui fattori di confondimento rappresentati dalle esperienze della vita privata da un lato e sul fatto che nessun essere umano asserirebbe mai di non essere "stressato" dal lavoro che svolge a confortare la facile cognizione della non esistenza di lavori esenti da stimoli stressigeni, si può agevolmente concludere che quanto convintamente ed ufficialmente comunicato dal Collegio Medico non mostri alcuna volontà di indirizzo per l'inserimento del lavoratore in una mansione "relativamente" tutelativa, ma additi o il percorso per una risoluzione del rapporto di lavoro o verso la totale responsabilizzazione nelle scelte da parte dei soggetti aziendali in esse coinvolti.
In relazione al mio ruolo debbo dunque concludere che il lavoratore sia NON IDONEO alle mansioni collegate alle lavorazioni presenti in azienda.
Come conseguenza propongo la convocazione straordinaria del Servizio di Prevenzione e Protezione prima di rendere operativa la non idoneità.
Consiglio peraltro ricorso immediato da parte del lavoratore con opposizione al giudizio formulato.
Di quanto sopra invito a dar notizia urgente a:
Lavoratore
RLS
RSPP

Medici indolenti & Aziende Netgroup
https://www.facebook.com/retemedicicompetenti/

MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507

Privacy | Contatti