leggo nel testo scaricabile anche dal sito:
"All’articolo 41 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: “2-bis. Le visite mediche preventive, ai fini dell’assunzione, su scelta del datore di lavoro possono essere svolte dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’art. 39, comma 3.”
mi sembra che si rischi di creare confusione: a quale scopo le visite presso la ASL? quale giudizio potrà esprimere il medico del Dipartimento di Prevenzione non conoscendo nulla della realtà aziendale e della VdR (tra parentesi non è detto in possesso dei requisiti previsti per il MC, e quindi tutti: con apertura in futuro a nuove sanatorie?)
il rischio è che si crei un'altra breccia (dopo TD e alcoldipendenza) verso valutazioni della capacità lavorativa e non della compatibilità dello stato di salute con i rischi lavorativi presenti.
se si vuole che il MC valuti anche il possesso dei requisiti psico-fisici per svolgere una mansione lo si dica esplicitamente (io preferirei che venisse detto esplicitamente il contrario)
che ne pensate?
ricominciamo con i tormentoni!!
se esistono le "visite mediche preventive ai fini dell'assunzione", che cosa sono le "visite mediche preassuntive"?
Anche secondo agenzie di stampa (riprese dai giornali: http://www.repubblica.it/2009/01/...no-di-legge/disegno-di-legge.html) il governo dovrebbe vararare venerdì 27 le modifiche all'81 che diventerebbe legge però solo a luglio......
La redazione di MedicoCompetente.it
ok
pero' se intanto sospendessero l'art. 40 in attesa appunto dell'entrata in vigore delle modifiche ?
che senso ha dare dati non utilizzabili con il rischio di sanzioni oltre allo STRESS a cui risulta sottoposto il MC ?
ma ci rendiamo conto che stiamo impazzendo dietro a sta "stronzata" ?
Confermata per domani la convocazione del Consiglio dei Ministri con all'ordine del giorno l'esame preliminare delle Disposizioni integrative e correttive del DLG n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (vedi http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/dettaglio.asp?d=42771 ), di cui abbiamo dato notizia più volte.
ATTENZIONE: l'eventuale proroga (o abolizione) della scadenza di cui all'articolo 40 del DL 81 dovrà essere - eventualmente - contenuta in un decreto a parte ...
Come anticipato, il Consiglio dei Ministri di stamane, 27 Marzo 2009, ha approvato il provvedimento che modifica il D.Lgs. 81/08. Il disegno di legge, il cui testo non è ancora noto, interviene su molti punti del Testo Unico. Adesso lo schema dovrà passare al vaglio delle commissioni parlamentari e della conferenza unificata (vedi:
http://www.edilportale.com/news/2...fica-il-testo-unico_14543_22.html )
quindi non ci rimane che rimboccarci le maniche e spedire questo maledetto allegato 3b .....
Sì.
Dalle prime notizie su quanto deciso stamattina dal Consiglio dei Ministri il decreto "correttivo" del D.Lgs. 81/08 prevede l'abrogazione dell'art. 40, MA IL DECRETO NON E' IMMEDIATAMENTE OPERATIVO. L'iter del provvedimento comprende ancora l'acquisizione dei pareri della Conferenza Stato-Regioni e delle commissioni parlamentari competenti; il ministro ha dichiarato che saranno sentite sicuramente anche le parti sociali (sindacati e datori di lavoro), confidiamo che possano essere ascoltate anche le istanze delle associazioni rappresentative dei medici competenti (cercheremo di fare fino in fondo la nostra parte).
Per quanto riguarda la scadenza del 31 Marzo p.v., pertanto, in atto non cambia nulla; l'articolo 40 è tuttora in vigore e l'allegato 3B deve essere rispettato, con le precisazioni che il comitato tecnico della conferenza stato-regioni ha già discusso nella riunione del 12 Marzo e successivamente inviato alle regioni e agli OOVV in data 25 Marzo (di cui è stata data informazione in altro thread).
quindi doppia fregatura ....
si deve inviare e poi non ci sarà piu' ... l'art. 40 ho compreso bene ?
Il testo ufficioso del decreto correttivo è già disponibile in rete (link: http://www.diario-prevenzione.it/...content&task=view&id=939&Itemid=2 ).
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