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Assicurazione medico competente

Questo argomento ha avuto 64 risposte ed è stato letto 11651 volte.

faggiano.danilo

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  • Re: Assicurazione medico competente
  • (04/05/2011 15:24)

Gipsy il 03/05/2011 11:05 ha scritto:
Scusate se riapro questo 3D, ma oggi la compagnia di assicurazione mi ha comunicato che al termine dell'annualità non rinnoverà la polizza e quindi mi devo guardare in giro anche con una certa fretta.
Ho provato a cercare sul sito la polizza Allianz per avere un buon termine di paragone prima di fare il giro delle Sette Chiese ma non sono riuscito a trovarla. Qualcuno mi sa dire dov'è?
Grazie

Ti conviene andare direttamente in agenzia. Io ho l'Allianz e, a parità di condizioni, mi hanno fatto dei prezzi molto diversi in base all'agenzia in cui sono andato (paesi diversi).
Ora pago circa 1.200 euro/anno per un massimale di 1 milione di euro e copertura anche se faccio il servizio emergenza-urgenza in P.S. o ambulanza.
Altre compagnie mi hanno fatto un preventivo di 1.200-1.300/anno senza copertura per il pronto soccorso.
Tutto sol perchè c'è la copertura come MC, altrimenti avrei pagato solo 650 euro/anno.

A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!

Gipsy

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  • Re: Assicurazione medico competente
  • (13/09/2011 19:30)

Giusto per farvi sapere come è andata a finire, ho firmato con Zurich ma penso di essere stato solato... anche se non avevo grossi dubbi su questo!!!
Non sono un granchè soddisfatto nè della copertura nè del premio ma in emergenza questo sono riuscito a strappare.

Come si può fare per promuovere in seno alla SIMLII una iniziativa volta alla stipula di una convenzione di un'assicurazione che soddisfi noi Medici Competenti, visto che svolgiamo tutti la stessa attività, stessi rischi, etc.

Abbiamo dimostrato in diverse circostanze una coesione alquanto bassa (per usare un eufemismo) ma qui si parla del nostro interesse, della nostra tutela, del nostro portafoglio. Una stipula di numero congruo di colleghi porterebbe (almeno teoricamente) ad un abbassamento del premio e soprattutto ad una maggiore tutela.

serenix

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  • Re: Assicurazione medico competente
  • (14/09/2011 20:40)

Gipsy il 13/09/2011 07:30 ha scritto:
Giusto per farvi sapere come è andata a finire, ho firmato con Zurich ma penso di essere stato solato... anche se non avevo grossi dubbi su questo!!!
Non sono un granchè soddisfatto nè della copertura nè del premio ma in emergenza questo sono riuscito a strappare.

Come si può fare per promuovere in seno alla SIMLII una iniziativa volta alla stipula di una convenzione di un'assicurazione che soddisfi noi Medici Competenti, visto che svolgiamo tutti la stessa attività, stessi rischi, etc.

Abbiamo dimostrato in diverse circostanze una coesione alquanto bassa (per usare un eufemismo) ma qui si parla del nostro interesse, della nostra tutela, del nostro portafoglio. Una stipula di numero congruo di colleghi porterebbe (almeno teoricamente) ad un abbassamento del premio e soprattutto ad una maggiore tutela.

MI SEMBRA UN'OTTIMA IDEA !!!!!!! ORGANIZZIAMOCI !!!!....
Tempo fa Bernardo aveva dato dei suggerimenti, poi c'era stata un pò di polemica e non si era arrivati ad un punto d'incontro....Riproviamo in modo da tirar fuori le condizioni assicurative più vantaggiose? Anche le società assicurative sono nel libero mercato svincolate dai tariffari minimi, quindi immagino che un contratto collettivo per grandi numeri possa essere fonte di interesse per parecchie...ed indirettamente anche per noi che potremmo avvantaggiarci della libera concorrenza....

dr.alesiani

dr.alesiani
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  • Re: Assicurazione medico competente
  • (14/09/2011 21:20)

Io sono assicurato da anni con la REALE per circa 850,00 di premio annuale e specifica per il MC ; lancio, comunque, un'idea ad Ernesto
"Ernè perche non chiedi agli organizzatori di Torino di invitare tre-quattro assicurazioni SERIE che ci prospettino dei contratti non "sola" e ci facciano delle condizioni giuste e sopratutto "SICURE"?
Ciao
Mario
( se ho detto una baggianata...non fucilatemi)


[cite]serenix il 14/09/2011 08:40 ha scritto:


MI SEMBRA UN'OTTIMA IDEA !!!!!!! ORGANIZZIAMOCI !!!!....

Mario

Gipsy

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  • Re: Assicurazione medico competente
  • (15/09/2011 22:20)

Chiaramente quoto e sottoscrivo.
Cerchiamo uno o più contatti con le assicurazioni.
E' interesse comune (merce rara in Italia dove il senso civico e sociale sono stati ormai sotterrati nell'orticello proprio).


dr.alesiani il 14/09/2011 09:20 ha scritto:
Io sono assicurato da anni con la REALE per circa 850,00 di premio annuale e specifica per il MC ; lancio, comunque, un'idea ad Ernesto
"Ernè perche non chiedi agli organizzatori di Torino di invitare tre-quattro assicurazioni SERIE che ci prospettino dei contratti non "sola" e ci facciano delle condizioni giuste e sopratutto "SICURE"?
Ciao
Mario
( se ho detto una baggianata...non fucilatemi)


[cite]serenix il 14/09/2011 08:40 ha scritto:


MI SEMBRA UN'OTTIMA IDEA !!!!!!! ORGANIZZIAMOCI !!!!....

lorenzof

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  • Re: Assicurazione medico competente
  • (16/09/2011 10:45)

Eppure mi pare che qualcuno aveva già fatto qualcosa del genere. ricordo una polizza per la tutela legale a 90 euro ed una per la rc a 500, con massimali interessanti... Ma non era in questo sito..

lorenzof

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  • Re: Assicurazione medico competente
  • (18/09/2011 12:01)

Ho ritrovato il sito!!! E' quello della CONAMECO. Hanno proposto tale polizza per i soci. Proverò a chiedere informazioni.

apemeticolosa

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  • Re: Assicurazione medico competente
  • (21/09/2011 09:06)

Io ho zurich e pago 822 euro all'anno con la specifica medico competente e la parte dove se l'azienda viene multata per una mia mancanza e si rivale su di me mi rimborsano. Massimale un milione e mezzo.

Una domanda: qualcuno mi spiega bene cosa intendono con le perdite patrimoniali?

Ovviamente appoggio in pieno una convenzione con qualcuno... tutto sommato zurich forse non è male...


Mi hanno fatto proprio ieri un altro preventivo:

Riassumendo, per brevità, le caratteristiche principali della polizza, Le trasmetto qui allegati alcuni articoli riguardanti le C.G.A., che La invito a leggere con attenzione:
- art. 2.1.a) Delimitazione dell’assicurazione, x professionisti che non sono mai
stati assicurati (in pratica: la garanzia viene estesa anche ad eventuali comportamenti
colposi posti in essere nei 3 anni precedenti; purchè, a Lei, ancora non noti al momento della sottoscrizione della polizza);
- art. 2.3) Prosieguo copertura per cessazione dell’attività; (futura possibilità di prorogare la copertura anche x richieste di risarcimento ricevute successivamente alla cessazione dell’attività);
- art. 2.6) Rischi esclusi dall’assicurazione;
- art. 4.8) Adeguamento del massimale e del premio;
(entrambi, ogni anno, aumentano del 5%, x almeno 5 annualità);

- Condiz. Aggiuntiva “K”: Estensione di garanzia alle perdite patrimoniali, per
medici legali, medici del lavoro e delle assicurazioni
(garanzia facoltativa)

PREVENTIVO POL. R.C. PROFESSIONALE MEDICO DEL LAVORO
(estesa ad eventuali sostituzioni in qualità di Medico di base)

MASSIMALI PREMIO SEMESTRALE (o annuale)

€ 250.000,00 € 250,00 (€ 490,00)

€ 500.000,00 € 350,00 (€ 680,00)

€ 1.000.000,00 € 440,00 (€ 850,00)

Nel caso volesse inserire la Garanzia Aggiuntiva “K”, i premi raddoppiano.

lorenzof

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  • Re: Assicurazione medico competente
  • (21/09/2011 10:14)

[b]questo è quanto mi hanno risposto: [b][cite]
ASSICURAZIONE PER LA TUTELA GIUDIZIARIA
Note informative
Massimale Euro 20.000,00 per vertenza e illimitato per anno assicurativo
compreso AVVOCATO DOMICILIATARIO
Premio annuo Euro 90,00
Sono comprese le imputazioni dolose e quindi il rimborso spese, competenze ed onorari del Legale
subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in
giudicato, compresi i casi di derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione
del reato e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444
C.P.P. - cd. patteggiamento.
Specificando meglio:
la copertura inizia all’atto in cui si riceva la sanzione o l’avviso di garanzia.
Aperto il sinistro, l’avvocato è identificato dall’assicurato, che comunica il nominativo
all’assicurazione.
Di seguito l’assicurazione scrive al legale, indicando che si farà carico di tutte le spese, sino al
raggiungimento del massimale, e sino alla conclusione dell’iter giudiziario.
A seguito di questa, se il reato iniziale è DOLOSO, e la eventuale condanna conferma il reato,
l’assicurazione NON PAGA (non può, ope legis).
Se, invece, il reato viene derubricato a colpa grave o colpa, l’assicurazione COPRE TUTTO.
L'Avvocato Domiciliatario serve qualora il processo o la questione si svolga in un tribunale diverso
da quello in cui opera il legale di fiducia dell’assicurato. Questa estensione di polizza consente di risparmiare ulteriori costi[cite]
e per la rc
[cite]Oggetto dell’assicurazione
1.1 – Responsabilità civile professionale nei confronti di terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale
civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di
danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, per morte, lesioni personali,
distruzione e deterioramento di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione
all’esercizio dell’attività professionale indicata in polizza.
L’assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto, anche
doloso, dei suo dipendenti.
Dallo svolgimento da parte dell’Assicurato medico dell’attività, compresa quella di medico
competente e di medico autorizzato, prevista e disciplinata dal D.Lgs. n. 81/2008, dal D.Lgs. n.
271/99 e dal D.Lgs. n. 230/95, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa.
Si tratta delle leggi riguardanti la sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante:
- dall’effettuazione di piccoli interventi chirurgici ambulatoriali, anche quando la professione
dichiarata non preveda l’esercizio della chirurgia.
La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile derivante dalla inosservanza delle
disposizioni del D. lgs. N. 196/03, alle seguenti condizioni:
1- completo adempimento da parte del Titolare e/o Responsabile delle misure di sicurezza
disposte dalla legge o dagli atti normativi ad essa connessi;
2- attività di trattamento dei dati limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento
dell’attività professionale esercitata, rimanendo comunque esclusi dalla garanzia i
trattamenti di dati aventi finalità commerciali;
3- limitazione della copertura alle perdite patrimoniali rimanendo quindi esclusi i danni
conseguenti a lesioni personali, morte, distruzione o deterioramento di cose.
Si tratta della cosiddetta legge sulla “privacy”.
1.2 – Riferimenti di legge
L’assicurazione opera purché l’attività sia svolta nei termini delle norme di legge che la regolano.
1.3 – Stato di necessità
L’assicurazione comprende i danni involontariamente cagionati a terzi anche quando l’opera
professionale prestata dall’Assicurato non rientra nell’ambito della specifica attività dichiarata in
polizza, purché si tratti di azione compiuta in stato di comprovata necessità allo scopo di salvare
dal pericolo di un danno grave la persona.
Delimitazioni dell’assicurazione
2.1 – Inizio della garanzia
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del
periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a
comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto della polizza.
L’Assicurato dichiara, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C., di non aver
ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa
far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento per danno a lui imputabile.
2.3 – Prosieguo copertura per cessazione dell’attività
In caso di cessazione dell’attività, debitamente documentata, per raggiunti limiti di età, cessazione
dell’esercizio della professione , malattia, infortunio o morte, l’assicurazione vale per le richieste di
risarcimento pervenute alla Società entro un periodo di tempo pari a quello in cui è rimasto in corso
un rapporto assicurativo continuativo con la Società, con il massimo di cinque anni, dalla scadenza
anniversaria di polizza, successiva alla cessazione dell’attività.
Condizioni aggiuntive
k) Estensione di garanzia alle perdite patrimoniali, per medici legali, medici del lavoro, medici
autorizzati e delle assicurazioni.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale
civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di perdite patrimoniali
involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, arrecate nell’esercizio dell’attività
professionale di Medico Legale, Medico del Lavoro, Medico Autorizzato e delle Assicurazioni.
L’assicurazione è altresì operante per le perdite patrimoniali conseguenti alla comminazione a terzi
di multe, ammende, sanzioni amministrative e fiscali con il limite di € 50.000,00.
L’assicurazione è prestata con uno scoperto pari al 10% di ciascun sinistro, con il minimo di Euro
1.000,00.
Per questa garanzia la Società non risponderà, per ciascun anno assicurativo e indipendentemente
dal numero di sinistri avvenuti nello stesso periodo,un importo superiore a Euro 100.000,00.
Massimale 1.000.000,00 di Euro.
Premio annuo € 580,00
[cite] Non mi sembra male, per entrambe le opzioni...

Alessandro Rapa

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  • Re: Assicurazione medico competente
  • (21/09/2011 12:28)

A me pare che 2 anni di retroattività siano pochi. Una causa civile intentata oggi al MC può essere riferita a fatti pregressi ben oltre i due anni. Tenete conto che si tratta sempre di polizze "claims made", il tempo di retroattività è fondamentale per la certezza della copertura; se il fatto contestato oggi, 21-09-11, è riferito ad un evento avvenuto nel 2008, la stessa compagnia cui sono assicurato e cui ero assicurato già nel 2008 non mi copre, se la mia retroattività è solo biennale. A mio giudizio, meglio farla retroattiva di 5 anni, oltre non so c'è qualche compagnia che la fa.
CLAIMS MADE: L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di assicurazione, e da questi denunciate all'assicuratore durante il medesimo periodo, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di retroattività indicata in polizza (ovvero durante il periodo di efficacia dell'assicurazione ) e non siano già noti all'assicurato

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