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DOCUMENTI SANITARI

Questo argomento ha avuto 8 risposte ed è stato letto 3594 volte.

patty.rm

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  • DOCUMENTI SANITARI
  • (27/03/2002 14:43)

I documenti sanitari redatti dal medico competente (idoneità sanitaria, cartella sanitaria, referto visite specialistiche), per quanto tempo devono essere conservati presso il Datore di Lavoro? Che validità hanno? Infine, devono essere conservati anche quando non sono più validi?Quali sono i riferimenti legislativi a tale riguardo?

boccalon

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  • Re: DOCUMENTI SANITARI
  • (29/03/2002 18:10)

Non c 'e ' una normativa precisa, tranen che per i cancerogeni , per gli agenti biologici gruppo 3 e 4 e per gli esposti a piu ' di 90 dBA LepD, che prevede l 'invio della documentazine all 'ISPESL

In ogni caso credo che la conservazione debba essere ilimitata in quanto la documentazione sanitaria può essere richiesta ain caso di malattie professionali denunciate anche molto tempo dopo la cessazione dal lavoro. Sostanze o lavorazini che adesso possono sembrare non pericolose possono essere un domani classificate in una qualche maniera, per cui e ' opportuno che si possa dimostrare sempre che il lavoratore era seguito in base alle conoscenze del momento dal medico competente.

Ricordiamoci che i medici competenti e i lavoratori passano, ma datori di lavoro e giudici restano!

acapri

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243
  • Re: DOCUMENTI SANITARI
  • (01/04/2002 12:01)

Esiste una normativa o sentenza di qualche Tribunale che obbliga il MC ad indicare in modo semiquantitativo i fattori di rischio ov vero basta indicarli visto che esiste ormai dappertutto un documento di valutazione del rischio in cui sono quantizzati in modo preciso specialmente per quanto riguarda per esempio l 'esposizione a rumore: i fattori di rischio vengono considerati e specificati sul doc. di valutazione e non c 'è bisogno di riportarli ad ogni visita clinica laddove questi non siano modificati (a questo punto sarebbe modificato anche lo stesso documento). La cartella clinica o libretto sanitario di rischio è a mio modo aggiornato oqni qual volta è effettuata la visita clinica: altrimenti bisognerebbe istitunializzare una cartella clinica standard ed una modulistica a livello nazionale. Vorrei sapere chi è in accordo con me e chi no, compresi soprattutto gli enti pubblici che si occupano di prevenzione igiene e medicina del lavoro ISPESL, INAIL,MINISTERO DEL LAVORO, MINISTERO DELLA SANITA '; ASL DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE; E CASSAZIONE SEZIONE LAVORO PER LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA PROF. LEPORE, PROF.GUARINIELLO, PROF:FIASCONARO, SIMLII, AMNA, SNOP GRAZIE

Quadrini

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  • Re: DOCUMENTI SANITARI
  • (03/04/2002 10:05)

Non esiste , a quanto mi consta una disposizione legislativa , che obblighi il M.C. ha riportare sulla cartella sanitaria di rischi,il valore dell 'esposizione al rischio specifico. Tuttavia, è buona norma che tale valore venga riportato. Sulla cartella sanitaria da me predisposta , sono riportate le voci di tutti i fattori di rischio che si possono riscontrarre nei diversi comparti produttivi, ed accanto ad ogni singola voce ho predisposto uno spazio per riportarvi il valore quantitativo. D 'altra parte la nostra Asl richiede che ciò sia effettuato. Infine in occasione di refertazione deve essere riportato sul modulo il valore quantitativo del rischio a cui è esposto il lavoratore stesso.

quadrini

La Redazione

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  • Re: DOCUMENTI SANITARI
  • (09/04/2002 20:20)

Il Recente Decreto sul Rischio Chimico prevede che la Cartella Sanitaria sia spedita all 'Ispesl alla cessazione del rapporto di lavoro, come per i lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti.

La redazione di MedicoCompetente.it

patty.rm

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  • Re: DOCUMENTI SANITARI
  • (12/04/2002 17:34)

Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno risposto al mio quesito in tema di sorveglianza sanitaria. Patrizia.

cma.ri

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  • Re: DOCUMENTI SANITARI
  • (13/04/2002 13:15)

Vorrei fosse approfondito quanto evidenziato dalla Redazione sul fatto che il recente decreto sul rischio chimico prevede che tutte(!) le cartelle sanitarie e di rischio debbano essere inviate all 'Ispesl alla cessazione del lavoro!

La Redazione

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  • Re: DOCUMENTI SANITARI
  • (13/04/2002 15:59)

Riportiamo per intero l 'articolo del nuovo decreto:

Art. 60-undecies (Cartelle sanitarie e di rischio).

- 1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all 'articolo 60-decies (solo per i lavoratori esposti nelle aziende valutate a rischio non moderato NdR) istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l 'azienda, o l 'unita ' produttiva, secondo quanto previsto dall 'articolo 17, comma 1, lettera d), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere e) ed f)dello stesso articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l 'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.

2. Su richiesta, e ' fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.

3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse all 'ISPESL.



Il testo quindi parla chiarissimo. Si tratta di vedere che tipo di uso l 'Ispesl ne potrà fare di montagne di carta. L 'informatizzazione potrebbe essere a questo punto una soluzione sia per l 'invio che per un possibile uso "epidemiologico" dei dati.

La redazione di MedicoCompetente.it

La Redazione

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  • Re: DOCUMENTI SANITARI
  • (10/05/2002 20:00)

Potrebbe anche essere possibile utilizzare un floppy disk con tutte le cartelle sanitarie e di rischio da lasciare (entro una busta e con tutte le garanzie di sicurezza) in azienda e da aggiornare ad ogni tornata di visite. Asped permette semplicissimamente di tramutare le cartelle sanitarie prodotte con il software in formato MS Word, così da poter essere lette anche dai Colleghi dei Servizi in funzione di vigilanza.

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