Grazie all’articolo 40 abbiamo dimenticato l’articolo 41 comma 4, del decreto 81/08, che ha creato confusione e sanzioni ai medici competenti. I dibattiti vertono sul come diagnosticare l’alcoldipendenza.
Una parte di colleghi sia medici competenti che funzionari delle ASL affermano che il medico competente deve effettuare delle indagini bio-umorali specifiche.
Secondo una mia interpretazione, risulta inutile e pericoloso effettuare le seguenti indagini: ctd, mcv, alt, ast, gammagt per i seguenti motivi:
1 Essendo espressione di un consumo di alcolici cronico non permettono di verificare un’assunzione acuta.
2. La diagnosi di alcoldipendenza così come stabilito dal manuale statistico e diagnostico delle malattie mentali è effettuata sulla verifica del comportamento e sui sintomi di astinenza di cui risulta sofferente il lavoratore, e non fa riferimento ad accertamenti sul sangue o altro liquido biologico.
Non dimentichiamo che lo stesso articolo 41 stabilisce che il medico competente valuti l’alcoldipendenza ai casi e alle condizioni previste dall’ordinamento.
3. Ora l’ordinamento specifico è la legge 125/2001 che stabilisce una condizione essenziale: I test alcolimetrici “POSSONO” quindi non devono essere effettuati dai medici competenti o dai medici che lavorano nel servizio Di Vigilanza dell’ASL.
Se possono vuol dire nessun obbligo per i lavoratori, quindi bisogna che vi sia il consenso informato.
4. In caso delle indagini bioumorali cosa deve fare il medico competente?
Inoltre Alcolimetrico significa MISURA DELL’ALCOL.
Quindi i test bio-umorali essendo espressione di un abuso di alcol e non di alcoldipendenza non devono essere effettuati!
Non dimentichiamoci che non è specificato, su che matrice deve essere effettuato il test alcolimetrico e con quali modalità deve essere effettuato il prelievo, ne la legge 125/01 stabilisce di esprimere un giudizio di idoneità.
Concludendo allo stato attuale il medico competente può solo nei casi in cui il lavoratore accetti effettuare il test alcolimetrico.
La mia proposta è: cerchiamo di fare pressione così come è stato fatto per l’articolo 40, affinché cambi anche l’articolo 41.
PS l’articolo 41 non è sanzionabile!!
Saluti Gennaro
Gennaro Bilancio
Ci sono degli errori, al punto 4 la frase giusta è:
in caso di positività cosa deve fare il medico competente?...positività è anche 0,1 visto che la legge vieta la somministrazione e l'assunzione di alcolici nei luoghi di lavoro
Gennaro Bilancio
L'argomento è molto intricato. Scrivo solo per segnalare che in Puglia (a febbraio credo)si è tenuto un Convegno nella sede dell' INAIL a cui erano invitati Medici del Lavoro, Medici degli Organi di Vigilanza e Medici Internisti della Sezione Alcologia del Policlinico di Bari, ha partecipato inoltre il referente per l'alcologia in Italia dell'OMS. E' stata una bellissima occasione di confronto per approfondire i temi in questione, tirare fuori tanti dubbi ma ottenere anche qualche risposta.
Dato che era una sorta di Convegno che avrebbe girato varie sedi in Italia, vale la pena seguirlo. A Bari era gratuito, ma valeva la pena anche pagare. Consigliato a tutti.
Doriano
Non posso che essere concorde con l'intervento di gennaro, laddove si richiede di determinare l'alcol-dipendenza l'unico dato valutabile è quello clinico-anamnestico e non esistono esami ematochimici diagnostici. Tuttavia l'assunzione cronica di alcol documentabile con alterazioni biochimiche compatibili potrebbe essere portato come un tassello del complesso quadro diagnostico.
Riguardo la verifica del divieto di assunzione ritengo che in assenza di specifiche indicazoioni di legge o di disposizioni mirate da parte degli OOVV, sia ragionevole inserire i controlli del medico competente nell'ambito di una più vasta procedura aziendale (formazione, ordine di servizio richiamante il divieto di legge, formazione a dirigenti e preposti, procedure di intervento in caso di intossicazione etilica acuta evidente).
Certamente il testo dell'81 non è assolutamente chiaro (tra l'altro infelice a detta di molti magistrati la definizione dei casi previsti dall'"ordinamento"), pertanto sarebbe utile richiedere una abrogazione o una ridefinizione in termini corretti (perchè non citare le categorie sottoposte nel testo unico visto che dovrebbe essere appunto unico?).
L'ordinamento attuale (legge 125/01, intesa del marzo 2006) non prevendono sorveglianza sanitaria, ma disciplinanon i casi in cui è vietata la somministrazione e il consumo di alcol durante il lavoro, consentendo al MC (e ai medici ASL) di effettuare solo i test alcolimetrici durante il lavoro.
Per cui non è necessario (anche se si può fare) modificare l'art. 41, che va anche bene così. Quello che manca per l'alcol (e invece c'è per gli stupefacenti) è un "ordinamento" (ergo: una intesa SR) che preveda espressamente la sorveglianza sanitaria, per chi e con quali modalità. E siccome quando un accertamento sanitario sui lavoratori non è obbligatorio è "ope legis" (legge 300/70) vietato, checché ne dica qualcuno delle ASL, attualmente la sorveglianza sanitaria mirata espressamente alla diagnosi di alcodipendenza non s'ha da fare (cosa diversa è, nell'ambito della sorveglianza sanitaria effettuata per altri rischi, imbattersi in un caso di alcol dipendenza e tenerne conto anche nel giudizio di idoneità). Se insistono, fate fare una disposizione (al datore di lavoro, le disposizioni non possono essere indirizzate al Medico Competente ma solo al datore di lavoro), vedrete che non la fanno! (Se la fanno,consigliate al Datore di Lavoro di ricorrere ; la prescrizione, possibile invece anche per il MC, peraltro nel caso non si può fare, appunto perché mancando l'ordinamento non trova applicazione l'obbligo di legge; se la fanno è un abuso di potere, non si attua e si va dal giudice).
A proposito di differenze di valutazione...
Secondo un ispettore romano cui ho posto la semplice domanda su come comportarmi per una ditta di facchini (che conseguentemente conducono i loro furgoni per recarsi sui diversi siti di lavoro) la risposta è stata la seguente: prelievo per gammaGT, MCV, transaminasi e CDT in occasione delle visite preventive e periodiche. Controlli a sorpresa durante l'anno con l'etilometro. Ho cortesemente ringraziato per l'illuminante risposta e mi sono recato a comprare una divisa militare per sostituire l'inutile camice.
Bernardo scrive:
"E siccome quando un accertamento sanitario sui lavoratori non è obbligatorio è "ope legis" (legge 300/70) vietato, checché ne dica qualcuno delle ASL, attualmente la sorveglianza sanitaria mirata espressamente alla diagnosi di alcodipendenza non s'ha da fare (cosa diversa è, nell'ambito della sorveglianza sanitaria effettuata per altri rischi, imbattersi in un caso di alcol dipendenza e tenerne conto anche nel giudizio di idoneità)"
Nel caso quindi di un cuoco che fa uso/abuso di alcol (non sul luogo di lavoro) che tipo di giudizio posso esprimere? Non è più conveniente richiedere una visita ex c. 3 art. 5 L. 300/70? Che ne dici?
Gipsy il 07/04/2009 10:02 ha scritto:
A proposito di differenze di valutazione...
Secondo un ispettore romano cui ho posto la semplice domanda su come comportarmi per una ditta di facchini (che conseguentemente conducono i loro furgoni per recarsi sui diversi siti di lavoro) la risposta è stata la seguente: prelievo per gammaGT, MCV, transaminasi e CDT in occasione delle visite preventive e periodiche. Controlli a sorpresa durante l'anno con l'etilometro. Ho cortesemente ringraziato per l'illuminante risposta e mi sono recato a comprare una divisa militare per sostituire l'inutile camice.
Bernardo scrive:
"E siccome quando un accertamento sanitario sui lavoratori non è obbligatorio è "ope legis" (legge 300/70) vietato, checché ne dica qualcuno delle ASL, attualmente la sorveglianza sanitaria mirata espressamente alla diagnosi di alcodipendenza non s'ha da fare (cosa diversa è, nell'ambito della sorveglianza sanitaria effettuata per altri rischi, imbattersi in un caso di alcol dipendenza e tenerne conto anche nel giudizio di idoneità)"
Nel caso quindi di un cuoco che fa uso/abuso di alcol (non sul luogo di lavoro) che tipo di giudizio posso esprimere? Non è più conveniente richiedere una visita ex c. 3 art. 5 L. 300/70? Che ne dici?
Scusa era un collega degli OOVV od un'ispettore?
Nel secondo caso, come mi sembra di aver capito, hai perso tempo a sentirlo quando ha iniziato a snocciolarti esami clinici che non conosce e non sa a cosa servono?
Dott.Andrea Capri
Specialista in Medicina del Lavoro
Gennaro il 03/04/2009 07:32 ha scritto:
Grazie all’articolo 40 abbiamo dimenticato l’articolo 41 comma 4, del decreto 81/08, che ha creato confusione e sanzioni ai medici competenti. I dibattiti vertono sul come diagnosticare l’alcoldipendenza.
Una parte di colleghi sia medici competenti che funzionari delle ASL affermano che il medico competente deve effettuare delle indagini bio-umorali specifiche.
Secondo una mia interpretazione, risulta inutile e pericoloso effettuare le seguenti indagini: ctd, mcv, alt, ast, gammagt per i seguenti motivi:
1 Essendo espressione di un consumo di alcolici cronico non permettono di verificare un’assunzione acuta.
2. La diagnosi di alcoldipendenza così come stabilito dal manuale statistico e diagnostico delle malattie mentali è effettuata sulla verifica del comportamento e sui sintomi di astinenza di cui risulta sofferente il lavoratore, e non fa riferimento ad accertamenti sul sangue o altro liquido biologico.
Non dimentichiamo che lo stesso articolo 41 stabilisce che il medico competente valuti l’alcoldipendenza ai casi e alle condizioni previste dall’ordinamento.
3. Ora l’ordinamento specifico è la legge 125/2001 che stabilisce una condizione essenziale: I test alcolimetrici “POSSONO” quindi non devono essere effettuati dai medici competenti o dai medici che lavorano nel servizio Di Vigilanza dell’ASL.
Se possono vuol dire nessun obbligo per i lavoratori, quindi bisogna che vi sia il consenso informato.
4. In caso delle indagini bioumorali cosa deve fare il medico competente?
Inoltre Alcolimetrico significa MISURA DELL’ALCOL.
Quindi i test bio-umorali essendo espressione di un abuso di alcol e non di alcoldipendenza non devono essere effettuati!
Non dimentichiamoci che non è specificato, su che matrice deve essere effettuato il test alcolimetrico e con quali modalità deve essere effettuato il prelievo, ne la legge 125/01 stabilisce di esprimere un giudizio di idoneità.
Concludendo allo stato attuale il medico competente può solo nei casi in cui il lavoratore accetti effettuare il test alcolimetrico.
La mia proposta è: cerchiamo di fare pressione così come è stato fatto per l’articolo 40, affinché cambi anche l’articolo 41.
PS l’articolo 41 non è sanzionabile!!
Saluti Gennaro
Gennaro il 03/04/2009 07:32 ha scritto:
Grazie all’articolo 40 abbiamo dimenticato l’articolo 41 comma 4, del decreto 81/08, che ha creato confusione e sanzioni ai medici competenti. I dibattiti vertono sul come diagnosticare l’alcoldipendenza.
Una parte di colleghi sia medici competenti che funzionari delle ASL affermano che il medico competente deve effettuare delle indagini bio-umorali specifiche.
Secondo una mia interpretazione, risulta inutile e pericoloso effettuare le seguenti indagini: ctd, mcv, alt, ast, gammagt per i seguenti motivi:
1 Essendo espressione di un consumo di alcolici cronico non permettono di verificare un’assunzione acuta.
2. La diagnosi di alcoldipendenza così come stabilito dal manuale statistico e diagnostico delle malattie mentali è effettuata sulla verifica del comportamento e sui sintomi di astinenza di cui risulta sofferente il lavoratore, e non fa riferimento ad accertamenti sul sangue o altro liquido biologico.
Non dimentichiamo che lo stesso articolo 41 stabilisce che il medico competente valuti l’alcoldipendenza ai casi e alle condizioni previste dall’ordinamento.
3. Ora l’ordinamento specifico è la legge 125/2001 che stabilisce una condizione essenziale: I test alcolimetrici “POSSONO” quindi non devono essere effettuati dai medici competenti o dai medici che lavorano nel servizio Di Vigilanza dell’ASL.
Se possono vuol dire nessun obbligo per i lavoratori, quindi bisogna che vi sia il consenso informato.
4. In caso delle indagini bioumorali cosa deve fare il medico competente?
Inoltre Alcolimetrico significa MISURA DELL’ALCOL.
Quindi i test bio-umorali essendo espressione di un abuso di alcol e non di alcoldipendenza non devono essere effettuati!
Non dimentichiamoci che non è specificato, su che matrice deve essere effettuato il test alcolimetrico e con quali modalità deve essere effettuato il prelievo, ne la legge 125/01 stabilisce di esprimere un giudizio di idoneità.
Concludendo allo stato attuale il medico competente può solo nei casi in cui il lavoratore accetti effettuare il test alcolimetrico.
La mia proposta è: cerchiamo di fare pressione così come è stato fatto per l’articolo 40, affinché cambi anche l’articolo 41.
PS l’articolo 41 non è sanzionabile!!
Saluti Gennaro
Sono d'accordo totalmente con quanto ampiamente illustrato da tutti: non si è obbligati ad effettuare esami clinici e diagnostici per la verifica di alcol dipendenza perchè " i casi e alle condizioni previste dall'ordinamento " ci rimandano all' art.15 della L.125 e all'accordo Stato Regioni pubblicato sulla G.U. 30/03/2006.
Ho fatto presente tutto cio' ad un collega della ASL che mi ha contestato,debbo dire in modo garbato, l'assenza delle solite analisi (CDT,MCV,ygt,transaminasi) in mansioni che rientrano nell'allegato 1 dell'accordo stato-regioni e mi ha risposto che si prenderà del tempo per comunicarmi le sue decisioni in merito.
E' vero,come dice Gennaro,che l'art.41 non è sanzionabile ,pero' potrebbero sanzionarti con l'art.25 c.1 l.h : il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art 41....
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