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dissenso visita idoneità

Questo argomento ha avuto 6 risposte ed è stato letto 5040 volte.

leonardo

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  • dissenso visita idoneità
  • (27/06/2001 15:37)

Cosa si deve fare nel caso in cui un lavoratore


si rifiuti di sottoporsi a visita di idoneità per sorveglianza sanitaria e per quale riferimento


normativo?


un saluto e grazie

fracchiolla

fracchiolla
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  • Re: dissenso visita idoneità
  • (27/06/2001 16:33)

*In caso di eventuale rifiuto della visita medica e degli accertamenti sanitari complementari da parte del dipendente, il datore di lavoro si trova nell 'impossibilità di garantire il servizio sanitario d 'obbligo e il medico competente si trova nell 'impossibilità di valutare la idoneità alla mansione specifica; in tal caso il dipendente può essere giudicato non idoneo a svolgere la propria attività lavorativa, o punito con una sanzione ai sensi dei seguenti articoli: art. 6 comma f D.Lgs. 277/91, art. 5 comma g D.Lgs 626/94, art. 68 comma f D.Lgs. 230/95.

La Redazione

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  • Re: dissenso visita idoneità
  • (08/07/2001 00:14)

Concordiamo con il Collega Fracchiolla. In alcuni casi potrebbe anche costutuire giusta causa di licenziamento.


Detto questo bisogna però capire il motivo del dissenso. In questi casi spesso c 'è scarsa comunicazione e informazione fra il medico competente ed i lavoratori. Se condotta correttamente la sorveglianza sanitaria non può e non deve essere vista negativamente dai lavoratori!

WSERRA

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1
  • Re: dissenso visita idoneità
  • (26/09/2001 13:26)

L 'obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria deriva direttamente dalle norme vigenti. Il rifiuto è anche sanzionato dal D.L. 626/94. Il datore di lavoro non deve far lavorare a mansioni a rischio il lavoratore che non si sottopone alle visite mediche preventive e periodiche, ma non credo che possa essere causa di licenziamento. L 'obbligo della sorveglianza sanitaria è innanzitutto in capo al datore di lavoro ed al medico competente per le mansioni dove è stato individuato un rischio che lo prevede.

AlfonsoCristaudo

AlfonsoCristaudo
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  • Re: dissenso visita idoneità
  • (06/10/2001 11:44)

E ' ovvio che parliamo di possibilità astratta. Ma se io datore di lavoro devo impiegare un mio dipendente in una attività a richio mettiamo per radiazioni ionizzanti ed il mio dipendente non si presentasse agli accertamenti sanitari, dopo avergli spiegato i motivi, averlo informato sul perchè, dopi i richiami verbali, i richiami scritti, le eventuali multe o quant 'altro previsto dal CCNL che potrei fare?non potrei licenziarlo?non sarebbe giusta causa?

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Il dubbio non è piacevole, ma la certezza è ridicola. Solo gli imbecilli sono sicuri di ciò che dicono. (Voltaire)

docorru

docorru
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  • Re: dissenso visita idoneità
  • (06/10/2001 23:51)

Il licenziamento per giusta causa, a seguito di mancata sorveglianza sanitaria, dovuta ad esplicito rifiuto del lavoratore, è certamente praticabile. Il tutto, di solito, viene preceduto da una sospensione del lavoratore, poichè il datore di lavoro (a mio avviso coscenziosamente) non può esporre a rischio il lavoratore stesso.

Il problema è che nessun pretore (è già successo) darà mai torto al lavoratore...

Pertanto, la strada praticabile, a mio avviso, sarebbe sospendere il giudizio di idoneità del lavoratore (con opportuna comunicazione al lavoratore stesso, oltre che al datore di lavoro), sino a che la sorveglianza sanitaria non riprende il suo corso regolare.

Contestualmente, effettuare comunicazione analoga all 'organo di vigilanza territorialmente competente, e rimettersi al loro "giudizio divino".

Tutto starà, a quel punto, alla capacità dei colleghi delle ASL di indurre il lavoratore a più miti consigli.

Consiglierei, comunque, il collega che ha sollevato il problema, di documentare ATTENTAMENTE E PUNTUALMENTE (anche attraverso dichiarazioni testimoniali raccolte a collaboratori, lavoratori o dirigenti aziendali) tutti i passi da lui effettuati.

Ciò per consentirgli, in caso di contenziosi (ad esempio denuncia da parte del lavoratore per danno patrimoniale proveniente dalla eventuale sospensione o dall 'ipotetico licenziamento), di poter difendereagevolmente, dinanzia lla pretura dela lavoro e/o al tribunale civile competente, le sue tesi.

Cordialità ed in bocca al lupo...

".. la posta in giuoco è suprema e richiede che ognuno si assuma le proprie responsabilità attraverso il vaglio della propria coscienza". B.M. 2 aprile 1925

BobDylan

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17
  • Re: dissenso visita idoneità
  • (22/09/2002 10:47)

La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito (se mai ce ne fosse stato bisogno) il caso: se un lavoratore rifiuta di sottoporsi ad accertamenti sanitari obbligatori il ddl non "può" licenziare il lavoratore bensi è "obbligato" a licenziarlo.
Il ddl che non ottemperi a ciò risponde del reato di cui all'art.33 comma 1 del DPR 303/56 (Cass. pen.sez.III n.3160 Ric. PM in c. Faccini).
Per le motivazioni dottrinali vedere in ISL (IPSOA editore) n.10/2001 "Il giudizio di idoneità alla mansione"

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