Un patronato mi ha proposto di effettuare delle visite di medicina del lavoro finalizzate ad eventuali idoneità, per lavoratori artigiani, senza stipulare con le rispettive Ditte dei contratti per medico competente. In pratica vedo il paziente, lo visito, rilascio l'idoneità alla mansione specifica, mi pagano e tutto finisce lì.
Che ne pensate? Si può fare?
NO !
vins67 il 10/04/2009 12:23 ha scritto:
Un patronato mi ha proposto di effettuare delle visite di medicina del lavoro finalizzate ad eventuali idoneità, per lavoratori artigiani, senza stipulare con le rispettive Ditte dei contratti per medico competente. In pratica vedo il paziente, lo visito, rilascio l'idoneità alla mansione specifica, mi pagano e tutto finisce lì.
Che ne pensate? Si può fare?
Art. 41 D.L. 81/08
"Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonche' dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia
ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi"
Posto che non mi pare che ricorra il comma a)(te lo chiede il patronato) l'unica possibilità è il comma b, previa richiesta scritta del lavoratore (artigiano) e verifica della sussistenza del rischio lavorativo in rapporto alla mansione svolta. Detto questo...valuta tu
Ricorda che quando un accertamento sanitario sui lavoratori non è obbligatorio (non ricorrendo le circostanze che lo rendono necessario) è (legge 300/70) vietato!!
E' assolutamente vietato effettuare visite mediche senza la nomina del datore di lavoro.L'art.41 c.1 l. b si riferisce alla sorveglianza sanitaria sempre dopo la nomina.
E' infatti l'art. 18 c1 che va preso in considerazione e che dice testualmente" il datore di lavoro deve nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria...."
gianfrancoricci il 10/04/2009 01:43 ha scritto:
E' assolutamente vietato effettuare visite mediche senza la nomina del datore di lavoro.L'art.41 c.1 l. b si riferisce alla sorveglianza sanitaria sempre dopo la nomina.
E' infatti l'art. 18 c1 che va preso in considerazione e che dice testualmente" il datore di lavoro deve nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria...."
Mi limitavo a citare i soli 2 casi in cui si può attivare la sorveglianza sanitaria. Per il resto certo che è il datore di lavoro (che può coincidere con il lavoratore autonomo) che deve nominare il medico competente.
vins67 il 10/04/2009 12:23 ha scritto:
Un patronato mi ha proposto di effettuare delle visite di medicina del lavoro finalizzate ad eventuali idoneità, per lavoratori artigiani, senza stipulare con le rispettive Ditte dei contratti per medico competente. In pratica vedo il paziente, lo visito, rilascio l'idoneità alla mansione specifica, mi pagano e tutto finisce lì.
Che ne pensate? Si può fare?
per quali rischi visite gli artigiani, c'è documento di valutazione, devi fare sopralluogo in ambiente di lavoro, ecc......ecc
ti nominano almeno medico competente ?? visita e basta non è mestiere del medico competente
vins67 il 10/04/2009 12:23 ha scritto:
Un patronato mi ha proposto di effettuare delle visite di medicina del lavoro finalizzate ad eventuali idoneità, per lavoratori artigiani, senza stipulare con le rispettive Ditte dei contratti per medico competente. In pratica vedo il paziente, lo visito, rilascio l'idoneità alla mansione specifica, mi pagano e tutto finisce lì.
Che ne pensate? Si può fare?
Non si puo' fare, ma e' quello che fanno alla luce del sole tutti i servizi dei patronati e della associazioni degli artigiani. Tutti sanno, vigilanza compresa ma nessuno fa niente. Visite tutti assieme, carrozzieri, verniciatori, panificatori, edili ecc. L'importante e' fare carte a prezzi stracciati e senza alcun senso logico.
Caro Giacobbe
NO, come hai posto il quesito certo che NON non si possono fare..mh..scusa la domanda: sei un medico del lavoro ? svolgi l'attività di medico Competente ? mi scuso ancora per le domande ma il quesito da te posto mi sembra molto strano da parte di un addetto ai lavori.
Proseguendo comunque nel ragionamento, a latere di tutto quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, sei asvolgi consulenze presso patronati, al limite potresti esprimere pareri tecnici di parte in merito all'anamnesi fornita dai lavoratori, ad un esame obiettivo da parte tua e alla luce della lettura dei giudizi di idoneità che i lavoratori potrebbero esibirti. E anche in questi casi, supponendo che i lavoratori che si rivolgono al patronato non hanno condiviso pienamente il giudizio del medico competente hanno la possibilità, normata dal citato dlgs 81, del ricorso avverso.
Al di fuori di questi confini non vedo cosa potresti fare..
Ciao e buon lavoro
Ama l'amore ma non amare la donna o cadrai sotto il suo possesso
non si può, fare punto e basta.
pinodoc
Però l'art. 21 del D.Lgs. 81/08 dice che "I soggetti di cui al comma 1 (tra cui i lavoratori autonomi), relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali". Inoltre tra la documentazione che un artigiano deve possedere ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale (All. XVII) c'è anche il giudizio di idoneità.
Io personalmente mi farei rilasciare un documento da ogni artigiano in cui lui mi dichiara che mi nomina medico competente e chiede di essere visitato da me (ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 81); per mia tutela specificherei inoltre che i miei obblighi nei suoi confronti si esauriscono quando gli consegno il giudizio di idoneità (ovvero che per gli anni a venire deve essere lui a richiedere di nuovo la visita medica e non devo dunque essere io a cercarlo per rammentargli la scadenza!).
Secondo me così sarebbe tutto a posto, io non vedrei nessuna irregolarità. Mi sbaglio?
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