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Trasmissione del giudizio di idoneità per iscritto

Questo argomento ha avuto 5 risposte ed è stato letto 6754 volte.

Francescocuccaro

Francescocuccaro
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  • Trasmissione del giudizio di idoneità per iscritto
  • (24/04/2009 17:15)

Leggevo nell'art.del mese del collega Ramistella che nella bozza di modifica del D.lgs. 81 è previsto l'obbligo di consegna del giudizio di idoneità per iscritto solo nel caso di inidoneità o di idoneità con prescrizioni/limitazioni.
Com'era col D.lgs.626.
Soltanto che nello stesso decreto 626 era prevista la possibilità di ricorso all'organo di vigilanza solo nei medesimi casi (inidoneità e idoneità con prescrizioni/limitazioni).
Con il D.lgs. 81 veniva invece estesa la possibilità di ricorso a tutti i tipi di giudizio.

Bene, se viene abrogato l'obbligo di comunicazione per iscritto del giudizio di idoneità (completa) ma permane la possibilità di ricorso avverso lo stesso tipo di giudizio, come potrà il lavoratore (perché non è immaginabile un ddl che ricorra avverso un giudizio di completa idoneità) avvalersi di questa facoltà entro i 30 gg dalla data di comunicazione (che risulterebbe indimostrabile).

Può sembrare una cosa di poco conto, ma se il fine delle modifiche è ridurre le contraddizioni interne, la prima cosa è non aggiungerne.. per cui mi sembra opportuno che chi ha contatti con gli organi decisionali sollevi il problema.

Saluti

F.C.

Francesco


Dr. Francesco Cuccaro
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro
Medico Autorizzato alla Radioprotezione (n. 1487 EN)

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sito web: http://www.drfrancescocuccaro.it.gg/

remix

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  • Re: Trasmissione del giudizio di idoneità per iscritto
  • (24/04/2009 19:13)

Francescocuccaro il 24/04/2009 05:15 ha scritto:

Bene, se viene abrogato l'obbligo di comunicazione per iscritto del giudizio di idoneità (completa) ma permane la possibilità di ricorso avverso lo stesso tipo di giudizio, come potrà il lavoratore (perché non è immaginabile un ddl che ricorra avverso un giudizio di completa idoneità) avvalersi di questa facoltà entro i 30 gg dalla data di comunicazione (che risulterebbe indimostrabile).

Consentimi di obiettare: finché la cartella sanitaria e di rischio comprenderà le firme del Lavoratore (Allegato 3A), la comunicazione non è, come tu dici, “indimostrabile”, ma, al contrario, è dimostrabile proprio grazie alla sottoscrizione per presa visione, all’interno della cartella, del giudizio di idoneità nella stessa riportato, da parte del Lavoratore.

Perché complicare, dunque, le procedure a carico del Medico Competente?!

In secondo ordine aggiungerei che non condivido (su un piano logico, con conferme nella prassi) che il Datore di Lavoro possa non aver motivo di contestare un giudizio di idoneità.

claudiog

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  • Re: Trasmissione del giudizio di idoneità per iscritto
  • (25/04/2009 01:21)

assolutamente d'accordo con Remix. Ha già firmato la cartella. Perché dovremmo continuare a complicare il nostro lavoro? Capisco che il nostro è un paese con ampio retaggio bizantino, ma a un certo punto bisognerà finirla.

furnom

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  • Re: Trasmissione del giudizio di idoneità per iscritto
  • (25/04/2009 09:53)

Io gli faccio la fotocopia del foglio della visita preventiva o periodica che il lavoratore firma e nel quale è riportato anche il giudizio di idoneità: in questo modo il lavoratore ha il suo giudizio di idoneità comunicato per iscritto e ha anche la copia della cartella sanitaria (lo so che non è la cartella sanitaria data alla cessazione del rapporto di lavoro come prevede l'81 ma ritengo che sia già qualcosa). Questa procedura la utilizzavo anche prima dell'81 e tutti i ricorsi ai miei giudizi di idoneità che finora ho avuto sono stati gestiti dalle ASL partendo dal foglio sopracitato che il lavoratore presentava come giudizio avverso al quale ricorrere.

Francescocuccaro

Francescocuccaro
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  • Re: Trasmissione del giudizio di idoneità per iscritto
  • (25/04/2009 20:22)

Carissimi,
sul piano logico condivido.
solo che:
1) il fatto che il Legislatore abbia precisato che i 30 gg decorrano dalla data di "comunicazione" fa presumere che essa possa essere diversa da quella di "formulazione"
2) è giusto quello che dite sulla firma sulla cartella sotto il giudizio, ma è pur vero che capita spesso che nella pratica il giudizio venga trasmesso successivamente. Probabilmente non è capitato a voi personalmente, ma capita.

In ogni caso non sto dicendo che sia meglio consegnarlo in tutti i casi o solo in caso di inidoneità o idoneità con p/l (non darei per scontata nessuna delle due risposte), dico però che la normativa non deve prestare il fianco a diverse interpretazioni, tutto qui. Basterebbe aggiungere che la firma sulla cartella del dipendente vale come avvenuta comunicazione.

Quanto alla seconda osservazione di Remix, be' certo è legittimo che un ddl ricorra ad un giudizio di completa idoneità, ma mi sembra un'evenienza rara... dovrebbe essere convinto che il lavoratore ha dei problemi di salute e che il m.c. non glieli ha riconosciuti... E' possibile invece che ricorra avverso un giudizio di non idoneità o di idoneità condizionata, questo si. Se comunque hai degli esempi di d.d.l. che ha fatto ricorso ad un giudizio di idoneità, be' mi piacerebbe conoscerli, così, per curiosità. Si impara sempre.
E.. sempre per curiosità, Remix (sicuramente l'avrai riportato in altri post) di cosa ti occupi?

Un caro saluto

Francesco

Francesco


Dr. Francesco Cuccaro
Medico Chirurgo
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remix

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  • Re: Trasmissione del giudizio di idoneità per iscritto
  • (27/04/2009 00:08)

Francescocuccaro il 25/04/2009 08:22 ha scritto:
Carissimi,
sul piano logico condivido.
solo che:
[...]
Francesco

Caro Francesco,
pur se col timore, credo condivisibile, che non è facile, nel contesto di un forum, affrontare compiutamente tematiche di tal sorta (ed anzi è per certi versi sconveniente, a fronte del rischio di fraintendimenti), torno punto per punto sulle tue osservazioni/domande, non volendo disattendere al tuo invito a risponderti.
1.-2. Nessun dubbio sul fatto che la data di formulazione possa essere diversa da quella di comunicazione. Ciò che è in discussione è che la comunicazione possa limitarsi o meno alla presa visione, da parte del Lavoratore, del giudizio quale formulato e documentato per iscritto nella cartella sanitaria e di rischio; il comma 8 dell’art. 41, D.lgs. 81/2008 recita: “Dei giudizi di cui al comma 6, il Medico Competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore”. Nota bene:
“informa per iscritto”: significa che non sarebbe legittimo limitarsi ad una comunicazione puramente verbale e che non trovi riscontro in una formulazione scritta. Quanto a quest’ultima, nel momento in cui il Lavoratore firma per presa visione, io ritengo (ovviamente con la sempre necessaria apertura al confronto) possa ritenersi che egli sia “informato per iscritto”, tant’è che:
a) nell’Allegato 3A il legislatore si è preoccupato di inserire un apposito spazio riservato alla comunicazione scritta del giudizio al Datore di Lavoro e lo stesso non ha fatto per il Lavoratore: ciò, probabilmente, proprio perchè il Lavoratore (a differenza del Datore di Lavoro) può considerarsi “informato”, in quanto legga e sottoscriva “per presa visione” il giudizio quale inserito nella cartella (peraltro, a chiusura del giudizio, l’Allegato 3A riporta la formula finalizzata alle precisazioni sulla possibilità di “ricorso avverso”): invito a riguardare l’Allegato 3A;
b) il Lavoratore ha diritto (a richiesta) di ricevere copia della cartella (art. 25, comma 1, lett. h).
Buon senso vuole, poi, che ciascun Medico Competente ponga in essere, nella prassi, ogni modalità che possa assicurargli al meglio di non incorrere in contestazioni o, se vuoi, ogni accorgimento che favorisca una comunicazione ed un rapporto con il Lavoratore all’insegna della massima chiarezza e correttezza possibili (per il quale obiettivo caldeggerei sempre, fortemente, ogni comportamento virtuoso!); pertanto sarà sua cura, a seconda dei casi, fornire copie o comunicazioni scritte aggiuntive.
Come anche potrà avvenire che il giudizio sia, come tu dici, formulato successivamente alla effettuazione della visita, ma ciò non toglie che, una volta formulato ed inserito nella cartella, questo dovrà essere sottoscritto per presa visione dal Lavoratore.
3. Auspicabile che la normativa non presti il fianco a diverse interpretazioni, ma così non è; ed è per questo che, anche su un forum, a volte risulta necessario, tra figure coinvolte, esprimere punti di vista e possibilmente giungere a condividerli: ciò soprattutto in periodi di transizione e cambiamento, come è questo nel quale sono in cantiere opere di “correzione” al D. Lgs. 81/2008, anche per quanto riguarda la figura del Medico Competente.
Ben venga ogni precisazione nel dettato normativo che garantisca interpretazioni univoche ed indiscusse, nel senso, come tu dici, di formule che chiariscano la valenza della firma per presa visione del Lavoratore. Ma se ciò non avvenisse, senza qui voler imporre il mio parere come conclusione apodittica, credo valga la pena di prenderlo in considerazione e sottoporlo al confronto.
4. Una cosa è la frequenza con cui un Datore di Lavoro possa avere motivo di contestare un giudizio di idoneità, altra è la facoltà che egli abbia di farlo: il D.Lgs. 81/2008 gli attribuisce tale facoltà; la difficoltà di riscontrare, nella prassi, casi in cui formalmente il Datore di Lavoro abbia avviato procedure in tal senso, è dovuta prima di tutto al fatto che il D.Lgs. 626/94 non contemplava (o, per qualcuno, semplicemente non lo contemplava in maniera così esplicita) la possibilità di ricorso avverso giudizi di “idoneità”.
Che il Datore di Lavoro possa, o addirittura debba, mettere in discussione una “idoneità totale”, è dovuto (senza entrare nel dettaglio di casi concreti, dai quali si potrebbero magari ricavare variegate risposte) semplicemente al fatto che egli ha il dovere di tutelare l’integrità psico-fisica del Lavoratore in quanto potenzialmente insidiata dalla mansione a rischio (art. 2087 c.c., prima di ogni altra norma) ed è responsabile, in tal senso, sul piano civile e su quello penale; e vi potrebbero essere casi nei quali, paradossalmente, il Lavoratore, che dovrebbe prima di ogni altro occuparsi della sua personale integrità, possa anteporre esigenze o interessi o diritti che egli ritiene (magari in un particolare momento, e poi non più) prioritari rispetto alla sua stessa salute: ma al Datore di Lavoro non è dato delegare in assoluto la scelta e, con essa, la propria responsabilità, al Lavoratore!
Mi fermo qui perché l’argomento è estremamente delicato.
5. La tua domanda “di cosa io mi occupi” credo possa trovare implicita risposta nei contenuti dei miei post, che dovrebbero lasciare trasparire il mio background formativo e professionale di stampo giuridico: a ciò aggiungo (e tale “rassicurazione” credo ti sia dovuta) che (oramai da molti anni) sono quotidianamente a stretto (personale e professionale) contatto con il mondo Aziendale e dei Medici Competenti, dei quali mi occupo con costanza, dedizione e passione!
Spero che dai miei post traspaia anche la mia irrinunciabile propensione al dibattito sereno, al confronto costruttivo ed alla mediazione. Come spero che, pur se “in incognita”, i miei interventi abbiano potuto contribuire alla “vitalità” di questo forum.

Ricambio cordialmente i saluti.
Remix

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