Valutazione del rischio e tossicodipendenza
Il rischio da “assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti” deve essere oggetto di valutazione?
Se la risposta è affermativa tale valutazione consiste nel semplice utilizzo dell’all.I dell’accordo SR? Probabilmente vale questa ipotesi. Dunque trattasi di un rischio certo, che si collega alla mansione, e non riguarda il lavoratore oggetto di sorveglianza ma “altri”. E’ però una valutazione del tutto anomala in quanto io non valuto, adotto bensì un rischio non riguardante il lavoratore come ineluttabile per la presenza di una mansione "tabellata".
E’ un rischio per la salute o per la sicurezza?
Penserei, e credo lo pensiate anche voi, piuttosto per la sicurezza.
E per quale motivo il medico competente che normalmente la legislazione identifica come colui che tutela tramite la sorveglianza sanitaria la “salute e la integrità psico-fisica dei lavoratori” si trova inopinatamente a dover tutelare la sicurezza?
Perché nelle definizioni l’81 ha inserito (ad hoc!) tra i compiti della sorveglianza sanitaria, compito precipuo del mc, anche la tutela della sicurezza:
m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Questa è una novità rispetto alla 626/94 che recitava specificamente:
ART. 16 - Contenuto della sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Non si parlava di sicurezza.
Tcam
Medici indolenti & Aziende Netgroup
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Io direi che ti sei risposto da solo! E comunque concordo nell'avere inserito anche la sicurezza tra le finalità della SS.
Riguardo alla sicurezza dei terzi aggiungo che il Dlgs81 non parla MAI di sicurezza di terzi ma solo dei lavoratori... quindi l'articolo in cui la sorveglianza sanitaria è estesa anche alle mansioni pericolose per terzi non è in linea con le finalità generali del 81 e in un certo senso avulso dallo stesso...
tcam il 28/04/2009 02:03 ha scritto:
Valutazione del rischio e tossicodipendenza
Il rischio da “assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti” deve essere oggetto di valutazione?
Se la risposta è affermativa tale valutazione consiste nel semplice utilizzo dell’all.I dell’accordo SR? Probabilmente vale questa ipotesi. Dunque trattasi di un rischio certo, che si collega alla mansione, e non riguarda il lavoratore oggetto di sorveglianza ma “altri”. E’ però una valutazione del tutto anomala in quanto io non valuto, adotto bensì un rischio non riguardante il lavoratore come ineluttabile per la presenza di una mansione "tabellata".
E’ un rischio per la salute o per la sicurezza?
Penserei, e credo lo pensiate anche voi, piuttosto per la sicurezza.
E per quale motivo il medico competente che normalmente la legislazione identifica come colui che tutela tramite la sorveglianza sanitaria la “salute e la integrità psico-fisica dei lavoratori” si trova inopinatamente a dover tutelare la sicurezza?
Perché nelle definizioni l’81 ha inserito (ad hoc!) tra i compiti della sorveglianza sanitaria, compito precipuo del mc, anche la tutela della sicurezza:
m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Questa è una novità rispetto alla 626/94 che recitava specificamente:
ART. 16 - Contenuto della sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Non si parlava di sicurezza.
Tcam
Andrea Angelo Bordiga
A proposito di quanto discusso, mi sembrano interessanti alcune novità contenute nella riforma del Codice della strada, approvata ieri (29 Aprile) da parte della Commissione trasporti della Camera dei deputati e che dovrebbe presto ottenere il via libera anche in Aula.
Intanto viene imposto il divieto assoluto di assumere alcol per i "neopatentati" (= conducenti minori di anni 21 anni e comunque che abbiano la patente da non più di tre anni) e per i conducenti professionali o di autoveicoli per i quali è richiesta una patente di categoria C, D e E. Inoltre, un altro articolo prevede che il medico, venuto a conoscenza della patologia di un suo assistito che determina una diminuzione della idoneità alla guida, dovrà darne comunicazione scritta e riservata al ministero delle Infrastrutture.
Queste norme, se approvate così come descritto, potrebbero consentirci di affrontare meglio quelle situazioni incerte (e spinose) che talvolta siamo chiamati a gestire nella attività professionale quotidiana.
ramiste il 30/04/2009 09:50 ha scritto:
A proposito di quanto discusso, mi sembrano interessanti alcune novità contenute nella riforma del Codice della strada, approvata ieri (29 Aprile) da parte della Commissione trasporti della Camera dei deputati e che dovrebbe presto ottenere il via libera anche in Aula.
Intanto viene imposto il divieto assoluto di assumere alcol per i "neopatentati" (= conducenti minori di anni 21 anni e comunque che abbiano la patente da non più di tre anni) e per i conducenti professionali o di autoveicoli per i quali è richiesta una patente di categoria C, D e E. Inoltre, un altro articolo prevede che il medico, venuto a conoscenza della patologia di un suo assistito che determina una diminuzione della idoneità alla guida, dovrà darne comunicazione scritta e riservata al ministero delle Infrastrutture.
Queste norme, se approvate così come descritto, potrebbero consentirci di affrontare meglio quelle situazioni incerte (e spinose) che talvolta siamo chiamati a gestire nella attività professionale quotidiana.
Carissimo Ernesto sono pienamente d'accordo con quello che dici e volevo approfittare per augurare buon 1 maggio a tutti i medici del lavoro che giornalmente sul campo fanno di tutto e di più per la salute e la PREVENZIONE.
Dott.Andrea Capri
Specialista in Medicina del Lavoro
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