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sorveglianza sanitaria del rischio chimico (D.Lgs 25)

Questo argomento ha avuto 6 risposte ed è stato letto 4413 volte.

gualtiero.cugliari

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  • sorveglianza sanitaria del rischio chimico (D.Lgs 25)
  • (19/04/2002 14:20)

Sono un medico del lavoro che opera nel torinese e che si occupa di rischio chimico.

Vorrei esprimere una considerazione sulla sorveglianza sanitaria e chiedere, quindi, un’opinione dei colleghi tralasciando, per un momento, ulteriori riflessioni sul rischio moderato.

Ho sentito pareri discordanti sull’articolo (60-decies) del D.Lgs 25 riguardante la sorveglianza sanitaria; a mio modo di vedere andrebbe interpretato nel seguente modo: devono essere sorvegliati i lavoratori esposti agli agenti che la letteratura, e non solo la scheda di sicurezza, indica essere molto tossici, tossici, irritanti, ecc. Io penso che se il legislatore intendesse solo la classificazione dei D.Lgs 52 e 285 lo scriverebbe chiaramente, come ha fatto, ad esempio, nella valutazione del rischio e nelle definizioni. A cosa servirebbe, allora, definire agente chimico pericoloso anche quell’agente non rientrante nelle suddette classificazioni? Definiamo un agente chimico pericoloso e poi non sorvegliamo gli esposti?

Facciamo un esempio: immaginiamo di dover impostare un programma di sorveglianza sanitaria per dipendenti esposti unicamente ad oli lubrorefrigeranti: la scheda di sicurezza di tali prodotti quasi sempre nega pericolosità: dato assolutamente non vero perché è, invece, possibile l’insorgenza di dermatiti allergiche ed ortoergiche da contatto ed altre patologie cutanee e respiratorie.

Ma allora cosa facciamo? Abbandoniamo tali lavoratori a loro stessi?





Gualtiero Cugliari

Michele63

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6
  • Re: sorveglianza sanitaria del rischio chimico (D.Lgs 25)
  • (21/04/2002 00:02)

Hai assolutamente ragione. Ed è proprio in questi casi che si evidenzia l 'importanza di una formazione specifica, ricordiamoci comunque che nella stragrande maggioranza dei casi le schede di sicurezza sono molto superficiali ........"volutamente??" E come la mettiamo con la possibiltà che gli olii minerali con l 'utilizzo aumentano la loro concentrazione di IPA? In Germania esistono dei Tecnici (L 'utilizzatore ha l 'obbligo di nominare un responsabile per i fluidi lubrorefrigeranti) che svolgono unicamente attività di monitoraggio periodico delle carattteristiche chimiche dei fluidi lubrorefrigeranti affinchè essi conservino caratteristiche accettabili al fine della tutela della salute dei lavoratori.

Sulla base delle tue conoscenze dovrai segnalare al datore di lavoro che esistono questi rischi, se vi è la presenza di nebbie di olii proporre il monitoraggio ambientale, e quindi considerare il rischio chimico per contatto cutaneo.

Ti saluto affettuosamente

Quadrini

Quadrini
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122
  • Re: sorveglianza sanitaria del rischio chimico (D.Lgs 25)
  • (25/04/2002 17:46)

Io credo che la nuova normativa riguardante il rischio chimico, permetta al M.C. di esercitare a fondo la sua professione e la sua reale conoscenza tossicologica. Mi spiego: é ormai noto a tutti che le schede di sicurezza fornite dai fornitori sono spesso incomplete, se non addirittura non veritiere.

Qualsiasi sostanza chimica manipolata dal lavoratore, può esplicare un effetto allergizzante, irritante a livello dei diversi apparati. In questo caso non è sufficiente un monitoraggio ambientale per stabilire la pericolosità dell 'agente chimico in quanto tale metodica non tiene affatto conto del contatto cutaneo diretto, ma solo della possibilità di inalazioine di tale sostanza.

Per cui nello stabilire la periodicità della Sorveglianza Sanitaria a mio avviso, il M.C. deve sì, tenere in giusto conto i risultati del monitoraggio ambiental, ma anche e soprattutto della possibilità di insorgenza di dermopatie professionali. In quest 'ultimo caso il M.C.dovrà valutare quante dermopatie professionali sono insorte negli ultimi anni nei lavoratori esposti a tali sostanze, ma soprattutto dovrà valutare l 'utilizzo costante di D.P.I. adeguati da parte di tutti i lavoratori.

Faccio una provocazione:

Un prodotto cosmetologico ( crema,olio da bagno, olio essenziale ) manipolato a mani nude da un 'estetista, può essere considerata una sostanza chimica tossica, se sì , in questo caso il rischio è moderato o no?

Quadrini

La Redazione

La Redazione
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1659
  • Re: sorveglianza sanitaria del rischio chimico (D.Lgs 25)
  • (05/06/2002 17:24)

Deve essere fatta un 'ulteriore riflessione riguardo alla fonte del rischio chimico. Dal Decreto non si evince se siano esclusi dalla valutazione gli agenti chimici che non vengono prodotti o manipolati in azienda ma che provengono, per esempio, dall 'inquinamento ambientale o da aziende vicine. Urgono chiarimenti dai Ministeri.

La redazione di MedicoCompetente.it

AlBi

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  • Re: sorveglianza sanitaria del rischio chimico (D.Lgs 25)
  • (06/06/2002 15:06)

Siccome sull 'argomento la legna da bruciare non è mai poca, riflettendo sugli effetti che produrrà il D.Lgs. n. 25/02 mi sono domandato: quale sarà il comportamento che dovremo tenere sottoponendo a sorveglianza sanitaria il personale sanitario esposto a gas anestetici? si modifica la periodicità delle visite?

Attendo un vostro commento

Grazie

AlBi

sialbs

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1
  • Re: sorveglianza sanitaria del rischio chimico (D.Lgs 25)
  • (18/06/2002 14:29)

Non sono un medico del lavoro, sono un consulente, perito chimico e dal 1978 mi occupo di prevenzione, prima nelle ASL ora come consulente. Sono stato receentemente a Milano ove Federchimica ed altri hanno presentato un software per il calcolo dell 'indice di rischio di esposizione ad agenti chimici. In questo sistema (algoritmo) che lega le caratteristiche chimico-fisiche-tossicologiche delle sostanze e dei preparati, l 'effetto dei sistemi di prevenzione e protezione è del tutto assente l 'esito della sorveglianza sanitaria quale parametro influente sull 'indice di rischio. Mi meraviglio della assenza dei medici del lavoro nel definire sistemi di valutazione del rischio lasciando ai soli ingegneri tale compito. Non che io parteggi per gli uni o gli altri, ma ritengo fondamentale che vi sia collaborazione ed, in definitiva, l 'avvallo chiaro (che a Milano non c 'è stato da parte del Prof. Foa - non so se ho inteso bene) del medico del lavoro a qualsiasi sitema che abbia la pretesa di calcolare l 'indice di rischio. Tanto più importante quando da tale indice dipende o può dipendere il programma degli accertamenti sanitari. Davide Piantoni (sialbs@tin.it)

antocirnelli

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  • Re: sorveglianza sanitaria del rischio chimico (D.Lgs 25)
  • (21/06/2002 11:48)

Sono assolutamente daccordo con tale tale considerazione.

A fronte infatti di indirizzi scientifici in continua evoluzione e di risposte individuali, a rischi chimici, comunque prevedibili sino "ad un certo punto", condivido infatti a pieno che la valutazione del rischio chimico si sintonizzi maggiormente con quanto riportato nella Letteratura specialistica piuttosto che con quanto normativamente stabilito.

Personalmente da "novello" del settore, mi auguro che comunque il D. Lgs. pur caratterizzato al momento da indubbie incertezze, possa fungere per tutti gli operatori da sprone per elevare la qualità delle "competenze" del medico - competente, allontanando quest 'ultimo dalla figura di "visitatore di fabbriche" per avvicinarlo a quella di effettivo "partner aziendale". E ' infatti prospettabile un miglioramento quali - quantitativo delle indagini di sopralluogo, e degli scambi di informazione con dipendenti e datori di lavoro!.

In sintesi, non credo che le novità apportate dal D.Lgs 25 saranno effettivamente tante; più correttamente il D.Lgs. 25 andrebbe inteso come un invito a continuare secondo gli indirizzi già da tempo perseguiti (... ai posteri... ).

Per quanto riguarda infine l 'ormai celebre aggettivo "moderato", mi auguro che al più presto si provveda ad una più accurata traduzione dall 'Inglese, e che vengano stabiliti RAZIONALI parametri di riferimento.



Antonello Cirnelli

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