Salve, in questi giorni è nata una spiacevole discussione con un datore di lavoro secondo il quale il M.C. deve ritenere "non idoneo" un lavoratore che non ha al 100 per 100 le capacità fisiche all'impiego specifico. Giustifica questa ipotesi con il fatto che il M.C. non dà idoneità generiche, ma specifiche, per cui non potendo, ad esempio, un ausiliario, movimentare i carichi ( inserita nel rischio lavorativo!) lo stesso risulta non idoneo alla mansione specifica di quel reparto in toto. Oppure un medico che fa turni di reperibilità e che non può più farli ( temporaneam. o permanentemente! ), dovrà essere dichiarato non idoneo alla mansione? E comunque, vi pare che il problema organizzativo ( mancanza di personale idoneo) debba essere considerato in questi termini dal M.C.? Grazie a quanti vorranno rispondere,
Secondo il mio modestissimo parere il lavoratore non "pienamente" idoneo alla mansione specifica dovrebbe essere giudicato "idoneo con prescrizione", a meno che non ci sia la possibilità di adibirlo ad una mansione diversa per la quale sarebbe "idoneo al 100%"
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
Dovresti dire al "tuo" illuminato datore di lavoro di andare a leggersi il decreto 81:
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite
mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi
alla mansione specifica:
a) idoneita';
b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni
o limitazioni;
c) inidoneita' temporanea;
d) inidoneita' permanente.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneita' temporanea
vanno precisati i limiti temporali di validita'.
8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per
iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
9. Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso,
entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio
medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che
dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la
modifica o la revoca del giudizio stesso.
E' vero infatti che esprimiamo un giudizio di idoneità alla mansione specifica e non un giudizio di incondizionata idoneità psico-fisica all'impiego (che invece richiedono ancora gli enti pubblici...).
In bocca al lupo!
Proprio perchè medico competente conoscitore della realtà aziendale, si può esprimere un giudizio di idoneità con prescrizioni individuate per il singolo lavoratore,le espressioni di idoneità generiche o capacità lavorative sono invece di appartenenza delle commissioni art.5.
E chiaro che i ddl vorrebbero avere tutti idonei al 100% !
Viene sollevato un problema spinoso col quale i medici competenti si confrontano giorno per giorno. Ritengo sia questo uno degli aspetti più delicati ed al contempo stimolante, professionalmente parlando, della nostra attività: non bisogna infatti mai porre in secono piano le forti implicazioni economiche e sociali, riguardanti tutte le parti in causa, che derivano dal nostro operato.
Fatta questa doverosa premessa, direi che la risposta del collega vupie è precisa ed illuminante nella sua semplicità.
"Felicius curari a medico popularem gentem quam nobiles et principes viros."
[cite]magamerlino il 18/05/2009 01:49 ha scritto:
:(Salve, in questi giorni è nata una spiacevole discussione con un datore di lavoro secondo il quale il M.C. deve ritenere "non idoneo" un lavoratore che non ha al 100 per 100 le capacità fisiche all'impiego specifico.
La organizzazione del lavoro e la gestione del giudizio di idoneità non spetta al MC ma al Datore di Lavoro/ Dirigente. Il MC esprime un giudizio sulla idoneità alla esposizione professionale a un rischio specifico valutato o misurato. Il tuo Datore di Lavoro sta scaricando su di te la responsabilità di una scelta che non ha il coraggio di effettuare. Se l’ausiliario ospedaliero ha limitazione per un solo rischio (MMC) il MC non può dichiararlo non idoneo per consentire l’allontanamento del reparto. Questa scelta non è di pertinenza del MC ma del Datore di Lavoro che, se ritiene può allontanare dal reparto l’ausiliario in questione, ma potrebbe ad es. affiancargli altro personale, o ricorrere a misure di ausiliazione meccanica o altre misure organizzative (ma senza sovraccaricare i compagni di lavoro). Anch’io sono MC di un ospedale e mi comporto come te e mi sembra che la non interferenza sulla facoltà organizzativa del Datore di Lavoro o Dirigente sia stata sempre una garanzia per tutti. Tieni duro
magamerlino il 18/05/2009 01:49 ha scritto:
:(Salve, in questi giorni è nata una spiacevole discussione con un datore di lavoro secondo il quale il M.C. deve ritenere "non idoneo" un lavoratore che non ha al 100 per 100 le capacità fisiche all'impiego specifico.
Ma assolutamente NO!
Ti hanno già esaurientemente risposto i colleghi, quindi mi limito a consigliarti di dire al DdL di smetterla di scaricare sue responsabilità su di te e di imparare la normativa. Fare il DdL non significa solo comandare e fare soldi ma bisogna anche conoscere i propri doveri ..
MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507
Privacy | Contatti