Ieri vengo chiamato dal presidente di una cooperativa di servizi alla persona per la quale svolgo l'attività di MC: i soci lavoratori della cooperativa svolgono per lo più attività di assistenza domiciliare in convenzione col comune, qualcuno lavora all'interno di case famiglia e centri diurni: all'inizio di quest'anno mi erano già stati chiesti chiarimenti sugli “obblighi” previsti dall'81/08 in termini di verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Con calma, in quell'occasione ho spiegato al DdL che l'art. 41 comma 4 prevede l'esecuzione di questi accertamenti “nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento”... spiego quindi che, mancando ancora una normativa ad hoc che disciplini la verifica e le conseguenze dello stato di etilista cronico, vale solo il divieto di consumo di bevande alcooliche (ad essere sanzionato è lo stato etilico acuto), con eventuale controllo dell'alcoolemia da parte o mia o dei medici del servizio pubblico, mentre gli accertamenti per verificare l'assunzione di stupefacenti non coinvolgevano nessun socio lavoratore (chi lavora nei centri diurni talvolta accompagna gli utenti, per es. per visite mediche, ma alla guida di un mezzo che richiede la sola patente B)... date queste informazioni, ribadisco per iscritto per tutti i soci il divieto di consumo di alcool, e tutto sembra finire lì... ieri, come dicevo, vengo richiamato perchè (cito a memoria) “...parlando con i responsabili di analoghe cooperative, tutte hanno attivato (ciascuna d'accordo con il proprio MC, mi viene da scrivere, visto che il D.Lgs. 81/08 agli art. 25, 28, 41 prescrive che questi … “collabora con il datore di lavoro... ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria”, avendo valutato “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, e che la sorveglianza comprende “...nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento” “...gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche ...finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.”.) SPECIFICHE procedure di sorveglianza sanitaria per accertare lo stato di dipendenza da sostanze e di alcool-dipendenza!
Ho passato l'intera mattinata a cercare di capire dove potevo aver sbagliato, perchè non posso credere che solo io non abbia interpretato correttamente la norma, eppure, più rileggo i vecchi post, più riguardo le norme, rimango della mia idea:
1)Esiste un divieto all'assunzione di alcool (e conseguentemente ad una alcoolemia positiva), ex L. 125/01, per le categorie di lavoratori identificate dal provvedimento del 16 marzo 2006 emanato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano.
2)Gli accertamenti SPECIFICI (vedi CDT) finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza, dovendo essere effettuati “...nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento”, non sono al momento leciti, a meno che dal DVR non emergano indizi documentabili (denuncie di infortunii, ad esempio, o incidenti sul lavoro) di un effettivo rischio per la sicurezza dei lavoratori, ex art 28 dell'81/08, visto che ancora l'art. 41 comma 4 dell'81/08 mi ricorda che “Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.”
3)Men che meno sono leciti gli accertamenti per identificare lo stato di dipendenza da sostanze, richiamandosi l'intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza del 30 Ottobre 2007 alle sole mansioni identificate nell'Allegato I.... a meno che, anche qui come sopra, dal DVR non emergano indizi documentabili (denuncie di infortunii, ad esempio, o incidenti sul lavoro) di un effettivo rischio per la sicurezza dei lavoratori (ma dubito che un MC voglia cacciarsi sua sponte nel ginepraio di questioni etiche, deontologiche e di validità legale sollevato dalla delicatezza di questi accertamenti)
Ora, scrivo sul forum innanzitutto per avere conferma che quanto da me riportato sia condiviso, condivisibile e, soprattutto, corretto; dopodicchè, se non ho commesso sbagli, mi chiedo: perchè tanti colleghi, alcuni sicuramente con titoli ed esperienza blasonati, interpretano diversamente la norma ed eseguono (correttamente?) questi accertamenti? Avranno una loro convenienza, immagino, ma non capisco proprio quale sia!... ;)
Cos'è peggio o meglio a seconda del punto di vista: non fare nulla, tranne i test alcolimetrici o fare il minimo necessario per aver qualche informazion utile? Cosa si rischia se non si fa nulla e se invece qualche accertamento viene eseguito! Manderesti a lavorare in quota degli edili con VGM 106, GGT 1084, rapporto AST/ALT > 2? Io no e ho deciso per la non idoneità a lavorare in quota e guidare veicoli aziendali! Voglio vedere se qualcuno ha il coraggio di dirmi qualcosa!
saluti
Nicola
dr Nicola Cadel
Medico Competente specialista in Tossicologia Medica
nicosub il 04/06/2009 02:29 ha scritto:
Cos'è peggio o meglio a seconda del punto di vista: non fare nulla, tranne i test alcolimetrici o fare il minimo necessario per aver qualche informazion utile? Cosa si rischia se non si fa nulla e se invece qualche accertamento viene eseguito! Manderesti a lavorare in quota degli edili con VGM 106, GGT 1084, rapporto AST/ALT > 2? Io no e ho deciso per la non idoneità a lavorare in quota e guidare veicoli aziendali! Voglio vedere se qualcuno ha il coraggio di dirmi qualcosa!
saluti
Nicola
ti ringrazio per la risposta (l'unica, nonostante il post sia stato letto a questo momento ben più di un centinaio di volte), anche se mi sembra ci sia un tono un po' polemico: non capisco il paragone con gli edili (anche se un conto è valutare le transaminasi, un conto è chiedere la CDT); cmq, tanto per chiarire meglio la questione, nel mio caso non si tratta di aggiornare un protocollo di SS in cui già sono previsti esami ematochimici, ma di inserire ex novo nel protocollo di SS accertamenti diagnostici, oltretutto volti SPECIFICAMENTE ad indagare (in categorie per le quali gli allegati alle diverse intese non lo prevedono) gli eventuali consumi voluttuari di sostanze e di alcool (e senza che dal DVR sia finora emerse probblematiche legate all'abuso)... il tutto per una cooperativa che finanziariamente è già abbastanza strangolata dai tagli ai servizi previsti dal piano di rientro per la spesa sanitaria deciso dalla Regione Lazio, e che risparmierebbe volentieri una spesa inutile... aggiungo che se li volessi far fare, 'sti accertamenti, potrei anche dirottare i lavoratori ad un laboratorio di fiducia ed intascarmi un po' di piccioli, che tanto pecunia non olet, ma non credo sia il comportamento più corretto da assumere nè nei confronti del DdL nè nei confronti dei lavoratori nè per la mia deontologia professionale: aspetto nuove risposte (sarei tentato di aggiungere, maggiormente meditate). Grazie
Ti rispondo telegraficamente, solo per dirti che la tua posizione è senz'altro corretta e ligia alle norme in vigore.
Quasi tutti i desideri del povero sono puniti con la prigione (Celine)
pipius il 05/06/2009 08:18 ha scritto:
Ti rispondo telegraficamente, solo per dirti che la tua posizione è senz'altro corretta e ligia alle norme in vigore.
Anch'io concordo sul tuo atteggiamento cautelativo; mi guarderei bene da indagare in materia di abuso di sostanze stupefacenti al di fuori delle categorie comprese nell'allegato 1 o sull'abuso d'alcool se non vi sono indizi documentati in tal senso (infortuni sul lavoro ripetuti ecc.); d'altrocanto non giudicare idoneo ai lavori in altezza un lavoratore con le transaminasi alterate di per sè non mi trova d'accordo; non sempre ciò è indizio di etilismo, quidi la diagnosi andrebbe quantomeno approfondita, ed inoltre l'inidoneità dovrebbe scattare solo in caso di documentato etilismo acuto.
Salve sportgooffy ha ragione.
Per rafforzare ciò che hai scritto incollo il riassunto dell'incontro che si è tenuto presso l'auditorium dell'ex ASL NA2 lo scorso Maggio tra più medici competenti sul tema della normativa dell'Alcolismo nei luoghi di lavoro.
I contenuti di questa relazione successivamente all firma dei medici competenti sarà inviata al Comitato Tecnico della regione Campania con l'obiettivo di uniformare il comportamento degli addetti ai lavori.
Sarei grato a chi farà notare eventuali incongruenze.
Art 15 legge 2001:
Per le finalita' previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del
lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unita' sanitarie locali.
Confusione presente tra gli addetti ai lavori:
1. I Test alcolimetrici sono un obbligo di legge?
2. Quali test alcolimentrici devono essere effettuati?
3. Qual è il valore di riferimento per indicare che il lavoratore ha bevuto sul luogo di lavoro?
4. Quando effettuare i test alcolimetrici
5. Bisogna esprimere il giudizio di idoneità?
Risposta:
1. I test non sono un obbligo di legge, infatti l’articolo su descritto al riguardo dell’effettuazione dei test alcolimetrici utilizza la parola “POSSONO” , tra l’altro nella legge 125/2001 non è presente un articolo che sanziona il lavoratore che rifiuta di sottoporsi al test..
2. La parola alcolimetrici è composta da alcol e metrici, metrici deriva dalla parola greca metron che significa misurare: quindi alcolimetrici significa misura dell’alcol. Inoltre la prima parte dell’articolo 15 della legge 125/2001 inizia con “Per le finalita' previste dal presente articolo” e la finalità è il divieto di somministrazione e di bere alcolici e superalcolici nei luoghi di lavoro per cui risulta ovvio che per verificare il rispetto della legge bisogna utilizzare dei test che verificano nell’immediato la presenza di alcol nei liquidi biologici, quindi la ricerca dell’alcol nell’aria espirata (breth test, nel sangue, nelle urine ecc).
3. Se risulta vietato bere e somministrare alcol e super alcolici nei luoghi di lavoro è chiaro che il valore di riferimento da prendere in considerazione è 0.
4. L’articolo 15 non stabilisce quando effettuare tali test, ne li ancora alla sorveglianza sanitaria, tra l’altro non risulta possibile effettuarli durante le visite preventive o periodiche, perché la legge 125/2001 stabilisce che le due figure professionali che devono effettuare i test sono i medici competenti e medici degli organi di vigilanza. I dirigenti medici degli organi di vigilanza per legge non possono effettuare sorveglianza sanitaria, quindi l’articolo 15 violerebbe il decreto 81/08, di conseguenza si rafforza l’idea che non è possibile effettuare i test alcolimetrici curante la sorveglianza sanitaria.
5. da quanto è scritto nel punto 4, NON DEVE ESSERE FORMULATO IL GIUDIZIO DI IDONEITA?
Art. 41 comma 4 Decreto81/08: “ stabilisce che in occasione delle visite previste della sorveglianza sanitaria Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresi' finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
La domanda nasce spontanea: l’alcol dipendenza deve essere valutata nei casi e alle condizioni previste dall’ordinamento, quindi qual è l’ordinamento specifico per l’alcol?:
Risposta la legge 125/01!
Quindi da quanto su specificato l’articolo 41 comma 4 così come scritto non è applicabile.
Alcuni colleghi consigliano di effettuare i seguenti esami bioumorali: CTD, gamma Gt, ALT, AST, MCV:
Questo risulta un errore per i seguenti motivi:
Gli indici su elencati rappresentano espressione di un consumo di alcolici cronico e quindi non permettono di verificare un’assunzione acuta così come previsto dalla legge 125/01.
Inoltre non è vietato bere alcolici fuori ai luoghi di lavoro, per cui può darsi che il lavoratore abbia indici bio umorali alterati perché beve alcolici in orario extralavorativo. Inoltre effettuare questi indici bioumorali si entra nella sfera privata del lavoratore.
C’è da aggiungere che risulta possibile trovare lavoratori con indici bioumorali leggermente al di sopra dei valori di riferimento pur non avendo alcol dipendenza ne patologie alcol correlate, e ciò porta una difficoltà ad esprimerete un giudizio di idoneità.
Risulta chiaro che è necessario combattere l’utilizzo di alcol sia nei luoghi di lavoro che all’esterno.
Una soluzione potrebbe essere la seguente:
Il datore di lavoro all’atto della valutazione dei rischi verificherà se nella propria azienda ci sono mansioni che rientrano nel provvedimento del 16 Marzo del 2006, successivamente organizzerà una riunione con il Medico Competente, Il Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione e il Responsabile della Sicurezza dei lavoratori con lo scopo di trovare le soluzioni per combattere l’assunzione di alcolici nei luoghi di lavoro, ma se risulta possibile anche attuare una politica della promozione alla salute.
Naturalmente questo può essere realizzato attraverso la sensibilizzazione dei lavoratori all’argomento alcool attraverso efficaci corsi di Informazione e Formazione.
Nella riunione dovrà essere anche valutata l a possibilità di effettuare i test alcolimetrici ai lavoratori periodicamente con la firma di tutti i lavoratori in caso di consenso.
PS Ieri si è diffusa l'informazione che anche la Regione Campania a momenti sta pubblicando un Decreto sulla Tossicodipendenza
Saluti Gennaro
Gennaro Bilancio
Chiedo scusa non ASL NA2 ma EX ASL NA3
Gennaro Bilancio
[cite]Gennaro il 06/06/2009 06:47 ha scritto:
Salve sportgooffy ha ragione....
Caro Gennaro, avevo torto (il torto è diventato in Italia conseguenza dell'area geografica di appartenenza, pare!). Sono reduce da un convegno tenutosi al Policlinico "A. Gemelli" a Roma, dal titolo "Prevenzione e contrasto delle dipendenze nei luoghi di lavoro"... tralasciando le incongruenze e le distanze tra gli interventi, ma anche gli errori e gli strafalcioni degli intervenuti (in primis quelli del rappresentante istituzionale, dott. Giovanni Serpelloni, Capo Dipartimento delle Politiche Antidrogadella presidenza del Consiglio dei Ministri), in sintesi credo che le comunicazioni più chiare e "rassicuranti" siano venuti dalle comunicazioni dei rappresentanti degli S.Pre.Sa.L laziali, che hanno simpaticamente convenuto a tavolino che i controlli alcoolimetrici si DEVONO fare, così come i controlli per l'alcool-dipendenza... fatto salvo che, tampinati sulla interpretazione dell'espressione "Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento", ammettendo candidamente che l'interpretazione resta dubbia, hanno dichiarato (cito a memoria) "noi intanto abbiamo sanzionato dei colleghi, così vediamo qual'è l'interpretazione dei magistrati".
Detto ciò, questo fine settimana lo trascorro ad aggiornare il DVR, lunedì spiegherò perchè nell'arco di 72 ore ho cambiato idea e mi preparo a far pagare qualche migliaio di euro di accertamenti sanitari al DdL, dopodichè valuterò se emigrare all'estero o più semplicemente abbandonare (ho fortunatamente anche un'altra specializzazione) quella che conservavo come un'attività residua (poco remunerata per l'impegno profuso, ma che qualche soddisfazione soprattutto umana in qualche caso è riuscita a regalarmelo). Faccio presente a chi interviene sul sito che il problema degli accertamenti per uso e abuso di sostanze rappresenta un problema politico di quale modello di clinical governance si stia imponendo nel nostro paese (a prescindere dal colore del governo): cito dal lavoro del dr. Alberto Giagrande "Clinical Governance: un'introduzione" "....Il Governo Clinico è un sistema organico proposto per la prima volta dal national Health Servce Trust nel libro bianco del gpverno (inglese, NdR) del 1997 ed è stato adottato con l'intento di assicurare definiti obiettivi di cura ed intraprendere azioni volte a realizzare un miglioramento continuo dell'assistenza sanitaria.... La definizione di Governo Clinico più diffusa è quella fornita da Scally and Donaldson (1998) che identificano il governo clinico come “I riferimenti entro i quali le Organizzazioni del Servizio Sanitario Nazionale (Inglese, NdR) sono responsabili del miglioramento continuo della qualità dei loro servizi e della salvaguardia di alti livelli di assistenza e creano l'ambiente in cui si sviluppa l'eccellenza dell'assistenza clinica”. … Il governo clinico è in altri termini una cornice al cui interno il Servizio Sanitario (nazionale o regionale, nel nostro caso? Boh? NdR) contabilizza il continuo miglioramento della qualità dei servizi e la salvaguardia degli elevati risultati di cura. È pertanto punto focale del governo clinico l'incoraggiare tutti gli attori a riesaminare le modalità di lavoro nell'ambito del servizio, mettendo in discussione gli aspetti professionali e organizzativi e gli stessi confini culturali di riferimento (in altre parole, io posso anche farmi carico di una esigenza di pubblica utilità, ma questo processo deve essere dinamico, biunivoco, e salvaguardare la mia professionalità ed autonomia; questo corsivo è una mia aggiunta)”. Il problema di una salvaguardia sindacale, visto il livello di ignoranza, sicumera, arroganza e prepotenza della nostra classe politica (in taluni casi, forse, anche dei colleghi preposti alla sorveglianza) va posto, con un livello di profilo elevato: l'esempio da contrapporre a nostro è in primis quello dei Medici di Medicina Generale, che, chiamati in causa quali naturali attori del governo clinico (anche perchè rispetto a noi operano in regime di convenzione con il servizio pubblico, tramite le loro rappresentanze sindacali contabilizzano ogni singolo loro atto respiratorio (profumatamente e a peso d'oro, aggiungerei... spesso senza risultati utili, inoltre, così diamo anche a loro una bella stoccata!)... troppo polemico?
Tu polemico?
No, penso che sei un pò deluso e arrabbiato, purtroppo allo stato attuale questa è la Medicina del lavoro, risulta necessario un cambiamento....ma questo è un'altro discorso che non può esseres critto in due righe.
Saluti Gennaro
Gennaro Bilancio
Regione Lazio, partorite linee guida, ben fatto.
Accolta richiesta di poter inviare a struttura pubblica (ASL) anche i controlli di 1° livello
3.2.4.3
. – 3a opzione Raccolta del campione ed esecuzione del test da parte di
struttura competente
Effettuata la visita medica, il Medico Competente indirizzerà i lavoratori alla struttura competente
individuata dall'Azienda USL, in base alle modalità organizzative e procedurali dalla stessa
formalmente adottate.
Tale struttura provvederà ad assicurare l'esecuzione della raccolta delle urine e la catena di custodia dei
campioni raccolti in conformità al presente atto.
Laddove la struttura sanitaria competente sia un Ser.T., in seguito alla raccolta delle urine per gli
accertamenti di I livello, potrà provvedere, in primis e se ritenuto opportuno, all’esecuzione del test
immunochimico rapido (aliquota A), ovvero lo invierà al laboratorio analisi congiuntamente alle altre
due aliquote B e C. Nel caso provvedesse all’esecuzione del test immunochimico rapido, vale anche
quanto dichiarato al punto 3.2.4.1.
Le modalità di prelievo e di verifica del campione biologico raccolto, i contenitori monouso
utilizzabili, le procedure di stoccaggio e conservazione, la redazione del verbale di accompagnamento,
il trasporto dei campioni, la comunicazione dell'esito delle analisi al Medico Competente, sono quelle
già descritte al punto 3.2.3.
Questo secondo me salvaguardia molta della ns opera professionale e sopratutto il "rapporto medico-paziente" che in questi ultimi tempi in cui si tende a trasformare la Medicina del Lavoro in Medicina legale del Lavoro, veniva relegato in un angolino privo di significato.
Io, come tutti voi, prima sono Medico e poi Medico Competente e....... ...scusate se è poco!
Ciao
Mario
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