Dopo aver trovato i primi positivi al test tossicologico, mi sorge un dubbio:
è nostro dovere informare la Prefettura o la Motorizzazione che il lavoratore è risultato positivo al test, ai fini di una revisione della patente di guida?
Secondo il mio parere sarebbe doveroso.
Supponiamo che il lavoratore provochi un incidente mentre è alla guida in stato alterato e noi siamo a conoscenza delle sue abitudini;
il magistrato ci potrebbe inquisire per omessa segnalazione?
siamo corresponsabili dell'incidente?
L'attuale normativa non ci aiuta al riguardo, ma se è nostro dovere farlo, mi piacerebbe avere una copertura normativa al riguardo.
Che ne pensate?
L'argomento è complesso e controverso.
Da un punto di vista normativo non esiste un obbligo preciso, o meglio ancora non esiste.
C'è infatti un provvedimento di modifica del Codice della Strada che prevede che:
"Il medico che venga a conoscenza di una patologia di un suo assistito, che determina una diminuzione della idoneità alla guida, deve darne comunicazione scritta e riservata al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti."
L'INAIL ha d'altra parte introdotto questa segnalazione come prassi consolidata:
IPOTESI DI FLUSSO INFORMATIVO TRA ISTITUTO ED AZIENDA SANITARIA LOCALE
Per il tipo di attività lavorativa che quotidianamente viene ad essere svolto negli ambulatori medico-legali, il Dirigente Medico INAIL può venire a conoscenza dell’esistenza di patologie in grado di modificare l’idoneità psico-fisica necessaria per il conseguimento o il mantenimento della patente di guida.
La situazione più frequente è attribuibile al verificarsi di menomazioni susseguenti ad eventi infortunistici o tecnopatie, denunciati regolarmente all’Istituto, per i quali il medico INAIL effettui i dovuti controlli con le relative visite mediche e gli esami specialistici del caso.
L’iter medico-legale che caratterizza la procedura assicurativa, prevede, infatti, di giungere a conclusioni diagnostiche che possono individuare con sufficiente grado di certezza sia il livello di inabilità conseguente all’evento assicurato, sia la sua influenza sulla capacità alla guida di autoveicoli.
Molteplici sono le situazioni che si possono proporre. Esempio lampante è rappresentato dalle mutilazioni e dalle menomazioni fisiche conseguenti ad infortunio sul lavoro, tali da inficiare la forza e la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza le manovre inerenti la guida (art. 119 Cod. Stradale).
Eventi infortunistici o tecnopatie a carico dell’apparato visivo possono ancora determinare una riduzione della visione binoculare tale da ridurre il visus al di sotto dei limiti previsti dal codice della strada per la patente del primo gruppo (10/10 totali con non meno di 2/10 per l’occhio che vede meno) o per la patente del secondo gruppo (14/10 complessivi con non meno di 5/10 per l’occhio che vede di meno).
Lo stesso discorso si può porre quando una ipoacusia professionale determini una riduzione della funzione uditiva in grado di rendere l’assicurato non più idoneo per la conferma della validità della patente.
Conseguenze inoltre di eventi infortunistici possono rientrare nell’ambito di postumi invalidanti di traumatismi sul sistema nervoso centrale o periferico (epilessia compresa) per i quali il Codice della Strada prevede specificamente che la patente di guida non possa essere né confermata né rilasciata, salvo specifiche valutazioni effettuate dalle Commissioni Mediche Provinciali dell’ASL.
Il medico dell’Istituto Assicuratore può venire a conoscenza inoltre, nel corso dell’iter della trattazione della pratica, dell’esistenza di patologie non correlate strettamente o causalmente con l’evento infortunistico, di cui l’assicurato è affetto. La raccolta anamnestica cui è tenuto il medico dell’INAIL, l’esame di cartelle cliniche richieste per ricoveri legati ad eventi assicurati, o l’esecuzione di visite specialistiche finalizzate sempre alla classificazione o quantificazione del danno tecnopatico, possono infatti far venire alla luce l’esistenza di patologie per le quali il legislatore ha previsto specificamente l’adozione di limitazioni o di esclusione nel conseguimento, rinnovo o conferma della patente di guida.
Si va dall’individuazione di affezioni cardiovascolari ritenute incompatibili con la sicurezza alla guida, alla presenza di disturbi endocrini (compreso il diabete) con complicanze la cui entità sia tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione stradale, a turbe psichiche che creino una incompatibilità con la sicurezza alla guida, all’abuso di alcool o all’uso di sostanze psicoattive in grado di compromettere l’idoneità a guidare senza pericoli.
In tali situazioni, l’informazione da parte del medico INAIL all’Azienda Sanitaria Locale della presenza di patologie di cui lo stesso è venuto a conoscenza, permette di porre in essere i comportamenti finalizzati alla valutazione per la persistenza, o meno, dei requisiti necessari per l’idoneità alla guida.
Bisognerebbe anche tenere conto del tipo di attenzione che i mass media dedicano a queste problematiche.
Ti faccio un esempio: se un lavoratore di un'azienda della quale sei medico competente è risultato positivo alla cocaina ad un accertamento da te effettuato e con la sua auto investe ed uccide due bambini, guidando sotto l'effetto di cocaina, come credi che il magistrato si comporterebbe nel caso tu non avessi fatto la segnalazione?
Quindi si ritorna all'inizio: la problematica è complessa e controversa.
Spero di esserti stato utile.
Ciao
Argeo Maviglia
Ricordiamoci sempre che con i test da noi eseguiti si rileva solo "l'assunzione" di sostanze che possono indurre la tossicodipendenza, non definiamo assolutamente un eventuale stato di tossicodipendenza; a fare questo dovrebbe essere il SERT a cui noi dovremmo inviare i positivi; le eventuali segnalazioni, anche quando fossero da fare, non sono quindi in capo al medico competenete, che nulla sà su un eventuale stato di tossicodipendenza, ma bensì al SERT al fine del suo iter diagnostico.
Leggiamo bene le norme prima di farci venire dubbi insensati; ci mancherebbe che per un banalissimo spinello del sabato sera rilevato il lunedì mattina si possa perdere la patente; in seguito alla segnalazione del medico competente poi..
Per chiarire meglio il concetto da me sopra esposto aggiungo che a mio avviso ogni obbligo di segnalazione viene esaurito e quindi ottemperato con la segnalazione dei positivi al SERT; sarà poi compito del SERT seguire il soggetto ed eventualmente segnalarlo agli organi competenti in materia...
diotallevi il 26/06/2009 12:16 ha scritto:
Per chiarire meglio il concetto da me sopra esposto aggiungo che a mio avviso ogni obbligo di segnalazione viene esaurito e quindi ottemperato con la segnalazione dei positivi al SERT; sarà poi compito del SERT seguire il soggetto ed eventualmente segnalarlo agli organi competenti in materia...
...SERT che per l'appunto in molti casi (le prassi non sempre coincidono) NON segnala alla Prefettura, "al fine di non inficiare il rapporto terapeutico".
a rigor di logica, concordo con la circostanza che fa capo al SERT la comunicazione di una eventuale positività, ma una nostra segnalazione o la sola possibilità che noi possiamo segnalare il positivo per una revisione di patente può costituire anche una formidabile arma di prevenzione oltrechè di opposizione ad una facile strumentalizzazione della procedura da parte del lavoratore. Mi spiego meglio: in caso di positività ho emesso i miei bravi certificati di inidoneità temporanea, il lavoratore quindi viene sottoutilizzato in mansioni per lo più amministrative, molto più comode delle mansioni previste dalla sua qualifica o contratto. Non può essere licenziato. In effetti basta uno spinello la sera prima del test per far perdurare questo "paradiso" lavorativo in modo indeterminabile. Verrebbe voglia anche a me di fumare qualcosa, per far solo qualche fotocopia o portar in giro corrispondenza ed avere comunque il mio stipendio da medico
dr.sessa il 26/06/2009 11:41 ha scritto:
a rigor di logica, concordo con la circostanza che fa capo al SERT la comunicazione di una eventuale positività, ma una nostra segnalazione o la sola possibilità che noi possiamo segnalare il positivo per una revisione di patente può costituire anche una formidabile arma di prevenzione oltrechè di opposizione ad una facile strumentalizzazione della procedura da parte del lavoratore. Mi spiego meglio: in caso di positività ho emesso i miei bravi certificati di inidoneità temporanea, il lavoratore quindi viene sottoutilizzato in mansioni per lo più amministrative, molto più comode delle mansioni previste dalla sua qualifica o contratto. Non può essere licenziato. In effetti basta uno spinello la sera prima del test per far perdurare questo "paradiso" lavorativo in modo indeterminabile. Verrebbe voglia anche a me di fumare qualcosa, per far solo qualche fotocopia o portar in giro corrispondenza ed avere comunque il mio stipendio da medico
La procedura di conseguimento e rinnovo dell’idoneità alla guida è regolata da apposita specifica normativa che NON RIENTRA nell’ambito della sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
La definizione di sorveglianza sanitaria, del resto, è finalizzata alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale. La fattispecie di cui si vuole qui trattare rientra negli obblighi di referto del sanitario. Giova ricordare, tuttavia ,che in base all’art.365 C.P. esso non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.
Pertanto, sino a quando la normativa non viene sostanzialmente rivisitata, allo stato, secondo me, l’unica via corretta è quella di informare per iscritto l’interessato (lavoratore sottoposto a visita) che, nel caso in cui fosse in possesso di patente di guida, è tenuto a sottoporsi a visita presso la Commissione patenti per confermare la validità della stessa.
Del resto, il neurologo che ha in cura un epilettico, non effettua abitualmente alcuna segnalazione alla motorizzazione, né il reparto di neurochirurgia per i vari casi di pertinenza, né il diabetologo o qualsivoglia sanitario che è informato di patologia che espone a rischio chi guida e soprattutto la comunità- Ma tant’è…
dr.sessa il 26/06/2009 11:41 ha scritto:
a rigor di logica, concordo con la circostanza che fa capo al SERT la comunicazione di una eventuale positività, ma una nostra segnalazione o la sola possibilità che noi possiamo segnalare il positivo per una revisione di patente può costituire anche una formidabile arma di prevenzione oltrechè di opposizione ad una facile strumentalizzazione della procedura da parte del lavoratore. Mi spiego meglio: in caso di positività ho emesso i miei bravi certificati di inidoneità temporanea, il lavoratore quindi viene sottoutilizzato in mansioni per lo più amministrative, molto più comode delle mansioni previste dalla sua qualifica o contratto. Non può essere licenziato. In effetti basta uno spinello la sera prima del test per far perdurare questo "paradiso" lavorativo in modo indeterminabile. Verrebbe voglia anche a me di fumare qualcosa, per far solo qualche fotocopia o portar in giro corrispondenza ed avere comunque il mio stipendio da medico
Queste considerazioni mi lasciano allibita...
Credo che a nessun lavoratore potrebbe venire in mente quello che viene sopra indicato, il rischio se mai è opposto. Non si può licenziare? Ma quando mai. A me è capitato un magazziniere - carrellista positivo alla cannabis: dal momento in cui ho indicato la non idoneità temporanea all'uso del muletto è stato lasciato a casa in attesa degli accertamenti di 2° livello del Sert, in quanto a detta del datore di lavoro non vi era "possibilità" di utilizzare il lavoratore in magazzino, nè di cambiar mansione. Lui è bollato come "tossico", senza neanche che si sappia come effettivamente stanno le cose, ma di fatto collegare la non idoneità al consumo di droghe (al datore di lavoro non viene detto quali..)è un'operazione semplice. Pertanto si attiverà per cambiar lavoro, cioè è indotto a licenziarsi. E'una situazione comoda? Di questi tempi non credo.
Socrate:“O uomini, quegli tra voi è sapientissimo il quale, come Socrate, abbia riconosciuto che in verità la sua sapienza non ha nessun valore”.
dr.sessa il 24/06/2009 09:22 ha scritto:
Dopo aver trovato i primi positivi al test tossicologico, mi sorge un dubbio:
è nostro dovere informare la Prefettura o la Motorizzazione che il lavoratore è risultato positivo al test, ai fini di una revisione della patente di guida?
Secondo il mio parere sarebbe doveroso.
Supponiamo che il lavoratore provochi un incidente mentre è alla guida in stato alterato e noi siamo a conoscenza delle sue abitudini;
il magistrato ci potrebbe inquisire per omessa segnalazione?
siamo corresponsabili dell'incidente?
L'attuale normativa non ci aiuta al riguardo, ma se è nostro dovere farlo, mi piacerebbe avere una copertura normativa al riguardo.
Che ne pensate?
Se non ricordo male, il nuovo testo unico che verrà discusso in sede parlamentare e relativo alle modifiche dell'attuale codice della strada prevederà che il medico e/o i centri di neurochirurgia e terapia intensiva che accertino la presenza di patologie tali da controindicare la guida di un autoveicolo dovranno darne tempestiva comunicazione al Ministero dei Trasporti per il successivo invio presso le commissione provinciali, nel rispetto della privacy.
Questo è quello che dovrà essere fatto.
Ad oggi non c'è alcun obbligo.
Saluti
Ho letto alcune risposte e mi permetto di chiarire alcuni aspetti, sperando che nessuno se ne risenta.
La segnalazione al Ministero dei Trasporti, che poi nella pratica vuol dire all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, non è un referto, quello è tutt'altra cosa. La segnalazione in questione non espone l'assistito ad un procedimento penale, ma ad un procedimento amministrativo di revisione della patente di guida che viene emesso dalla stessa motorizzazione ai sensi dell'articolo 128 del Codice della Strada.
Infine riguardo il concetto di dipendenza e non di consumo occasionale di sostanze stupefacenti riporto il disposto dell'art. 320, lettera F, del Regolamento di Attuazione del C.d.S.:
La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma.
Vi posso però asicurare che la maggior parte delle commissioni mediche non fanno molta distinzione tra dipendenza, consumo abituale e consumo occasionale.
Infine è vero che fino ad oggi obblighi non ce ne sono, ma è anche vero che alcune strutture publiche hanno avviato tali procedure di comunicazione:
-INAIL;
-Commissioni invalidità civile della ASL (che incrocia i dati con quelli della Commissione Patenti;
-Alcuni ospedali (e nello specifico pronto soccorso o reparti di neurologia, per alcune patologie).
Il principio di base è quello della tutela della sicurezza alla guida di tutti.
Che poi per ora siano soltanto procedure adottate in virtù di linee guida interne è da sottolineare per escludere un obbligo di legge.
Ma ritorno ad un aspetto del mio primo messaggio.
Premesso il modus operandi di alcune Procure della Republica e il risalto che i mass media danno ad alcuni fatti di cronaca, se capita che un lavoratore positivo alla cocaina venga alla nostra osservazione e alcune settimane dopo, sempre sotto l'effetto della cocaina, provoca un sinistro stradale con lesioni mortali, cosa potrebbe succedere?
Non è per fare paura a nessuno sia chiaro, ma è per ottnere pareri e scambi di esperienza utili a tutti.
Del resto il problema della medicina difensiva, alla quale molti nostri coleghi si stanno allineando, dando ad essa a volte un aspetto prevalente su altre più nobili finalità (diagnosi, cura, prevenzione, ecc.) è un problema aperto e sempre più rilevante.
Un saluto a tutti.
Argeo Maviglia
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