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comizialità e uso di veicoli aziendali

Questo argomento ha avuto 1 risposte ed è stato letto 2918 volte.

dg.nosella

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  • comizialità e uso di veicoli aziendali
  • (25/06/2009 18:05)

Chiedo scusa a tutti per la banalità del quesito :
per un dipendente con comizialità post-traumatica, sottoposto a sorveglianza sanitaria per rischio lavorativo connesso all'uso di VDT, ma che utilizzi anche auto aziendali per attività di tipo prettamente commerciale ( senza trasporto di merci ), è prudente esprimere un giudizio di idoneità con limitazioni ( divieto di uso veicoli aziendali )? Deve essere inviato a revisione della idoneità alla guida presso gli uffici competenti ? Quale potreppe essere la responsabilità del Datore di Lavoro in caso di incidente ? E quella del MC che ha rilasciato l'idoneità ? Potrebbe l'assicurazione sollevare obiezioni in merito al risarcimento del danno ? Non è un problema che debba riguardare il MC perchè il rischio lavorativo è solo quello da VDT ?
Grazie !

conc61

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9
  • Re: comizialità e uso di veicoli aziendali
  • (26/06/2009 21:27)

dg.nosella il 25/06/2009 06:05 ha scritto:
Chiedo scusa a tutti per la banalità del quesito :
per un dipendente con comizialità post-traumatica, sottoposto a sorveglianza sanitaria per rischio lavorativo connesso all'uso di VDT, ma che utilizzi anche auto aziendali per attività di tipo prettamente commerciale ( senza trasporto di merci ), è prudente esprimere un giudizio di idoneità con limitazioni ( divieto di uso veicoli aziendali )? Deve essere inviato a revisione della idoneità alla guida presso gli uffici competenti ? Quale potreppe essere la responsabilità del Datore di Lavoro in caso di incidente ? E quella del MC che ha rilasciato l'idoneità ? Potrebbe l'assicurazione sollevare obiezioni in merito al risarcimento del danno ? Non è un problema che debba riguardare il MC perchè il rischio lavorativo è solo quello da VDT ?
Grazie !

La procedura di conseguimento e rinnovo dell’idoneità alla guida è regolata da apposita specifica normativa che NON RIENTRA nell’ambito della sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
La definizione di sorveglianza sanitaria, del resto, è finalizzata alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale. La fattispecie di cui si vuole qui trattare rientra negli obblighi di referto del sanitario. Giova ricordare, tuttavia ,che in base all’art.365 C.P. esso non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.
Pertanto, sino a quando la normativa non viene sostanzialmente rivisitata, allo stato, secondo me, l’unica via corretta è quella di informare per iscritto l’interessato (lavoratore sottoposto a visita) che, nel caso in cui fosse in possesso di patente di guida, è tenuto a sottoporsi a visita presso la Commissione patenti per confermare la validità della stessa.
Del resto, il neurologo che ha in cura un epilettico, non effettua abitualmente alcuna segnalazione alla motorizzazione, né il reparto di neurochirurgia per i vari casi di pertinenza, né il diabetologo o qualsivoglia sanitario che è informato di patologia che espone a rischio chi guida e soprattutto la comunità- Ma tant’è…

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