tra le mansioni identificaate dalla conferenza stato regioni sono inserite quelle per le quali è prevista la detenzione di esplosivi. orbene le cartucce ovvero le munizioni per armi comuni sono considerate esplosivi di prima categoria dal testo unico per le leggi di pubblica sicurezza. Cosa ne pensate? un saluto atutti
L'istituto di vigilanza che seguo come medico competente ha effettuato una richiesta di chiarimento al ministero pinco pallo per avere dei chiarimenti in tal senso. Quando ho novità ti faccio sapere.
Ti saluto
Marco F.
luster sf il 12/07/2009 02:25 ha scritto:
tra le mansioni identificaate dalla conferenza stato regioni sono inserite quelle per le quali è prevista la detenzione di esplosivi. orbene le cartucce ovvero le munizioni per armi comuni sono considerate esplosivi di prima categoria dal testo unico per le leggi di pubblica sicurezza. Cosa ne pensate? un saluto atutti
In effetti l'accordo Stato Regioni nello specifico recità così:
3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili
della produzione, del confezionamento, della detenzione, del
trasporto e della vendita di esplosivi.
Bisogna quindi cercare di interpretare cosa il Legislatore ha inteso qui per esplosivi.
E' vero che il TULPS all'articolo 38 parla di armi, munizioni e materie esplodenti di qualsiasi genere (e qui si dovrebbe andare a disquisire sulla differenza semantica tra esplosivi ed esplodenti).
Però nella pratica, per quelle situazioni che conosco io, nessun medico competente degli istituti di vigilanza effettua tali accertamenti.
Certo che un chiarimento sarebbe opportuno.
Argeo Maviglia
E se si chiedesse direttamente all'organo di vigilanza competente per territorio?
Magari loro hanno già l'interpretazione opportuna e, in sede di sopralluogo, non avrebbero nulla da dire.
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
faggiano.danilo il 14/07/2009 11:39 ha scritto:
E se si chiedesse direttamente all'organo di vigilanza competente per territorio?
Magari loro hanno già l'interpretazione opportuna e, in sede di sopralluogo, non avrebbero nulla da dire.
Mi sembra una soluzione di buon senso. Alcuni colleghi vedono l'organo di vigilanza con timore e ne stanno il più possibile alla larga. Io li ho sempre interpellati nei casi dubbi, perchè la loro interpretazione è poi quella che li quida in caso di eventuale controllo, e debbo dire che ho sempre trovato disponibilità e cortesia.
Argeo Maviglia
C'ho riflettuto un pò sopra ed analizzando le disposizioni sulla detenzione ed il porto d'arma e di fucile, da una lettura approfondita dell'elenco delle attività lavorative per le quali sono obbligatori accertamenti tossicologici, sarei propenso per escludere tale obbligo per chi utilizza l'arma per il lavoro come i dipendenti degli istituti di vigilanza.
Provo ad argomentare la cosa.
L'estensione della detenzione di cartucce come detenzione di esplosivi appare un pò troppo "estesa".
Se il legislatore avesse veramente inteso tali accertamenti anche per chi usa le armi per lavorare avrebbe parlato non di detenzione di esposivi e neanche di detenzione di arma, che permette solo di "detenere" le armi in casa (collezionisti, appassionati, ecc) ma non autorizza ad uscire con essi, ma avrebbe dovuto citare chiaramente il porto di arma.
Inoltre c'è un'altra riflessione che supporta tale interpretazione. Se la normativa avesse incluso la tipologia di lavoratori in discussione, avrebbe dovuto includere anche tutti i dipendenti delle forze di polizia e delle forze armate. Provveimento dai costi e dalle conseguenze dirompenti.
Questo ovviamente è solo il mio modesto parere e deve essere preso per quello che vale, cioè nulla.
Buon lvoro a tutti.
Argeo Maviglia
Sono d'accordo con il leggere la Intesa toxdipendenze in senso più restrittivo che estensivo, visto la delicatezza della faccenda.
Faccio presente però che, come ho già segnalato nella discussione sui vigili urbani (da cui in verità mi aspettavo reazioni "illuminanti" da parte dei colleghi che seguono comuni ed anche eventualmente dalla Redazione), cè l'art. 6 che recita:
"Per il personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza di cui all'articolo 3, sono effettuati, con le modalità di cui all’articolo 8 della presente intesa, dai rispettivi servizi sanitari, secondo le disposizioni vigenti. E' fatta salva la facoltà delle rispettive Amministrazioni di provvedere all'effettuazione di specifici accertamenti sanitari con la relativa periodicità, in relazione al settore di impiego".
Attualmente sono più propenso a non fare nulla, ma sentirò per maggiore tranquillità l'Organo di Vigilanza.
RCorda.
Quanto previsto dall'articolo 6, da te giustamente citato, non è altro che un modo di ribadre quanto disposto dalla legge n.685 del 1975 di istituzione del servizio sanitario nazionale, che prevede che per forze armate, corpi di polizia, vigili del fuoco e ferrovie dello Stato gli accertamenti sanitari sono efettuati dai rispettivi servizi sanitari.
Ma i vigili urbani non sono una forza di Polizia ed inoltre non hanno un servizio sanitario proprio. Vi sono molti problemi in materia al fine dell'utilizo operativo del loro personale anche con disposizioni conflittuali e contrastanti tra legislazione nazionale e locale, ma le forze di polizia italiane, ai sensi della normativa statale sono cinque:
polizia, carabinieri, guardia di finanza, agenti di custodia e polizia forestale.
Per quello che ci riguarda, e quindi la sorveglianza sanitaria, la polizia municipale dovrebbe essere da noi assimilata agli istituti di vigilanza. So che sembra ridutivo e anche semplicistico, ma ritengo sia così.
Poi posso sempre sbagliare, per carità, ma ogni opinione contraria è ben accetta.
Ciao
Argeo Maviglia
faggiano.danilo il 14/07/2009 11:39 ha scritto:
E se si chiedesse direttamente all'organo di vigilanza competente per territorio?
Magari loro hanno già l'interpretazione opportuna e, in sede di sopralluogo, non avrebbero nulla da dire.
In questo istituto di vigilanza che seguo come MC c'è stata l'ispezione in febbraio: nessuna obiezione al fatto che in quella realtà per le droghe non sto facendo nulla
doc. il 15/07/2009 01:43 ha scritto:
Se il legislatore avesse veramente inteso tali accertamenti anche per chi usa le armi per lavorare avrebbe parlato non di detenzione di esposivi e neanche di detenzione di arma, che permette solo di "detenere" le armi in casa (collezionisti, appassionati, ecc) ma non autorizza ad uscire con essi, ma avrebbe dovuto citare chiaramente il porto di arma.
Per quanto il mio parere non abbia alcun valore vincolante, mi trovo pienamente d'accordo; per fugare ulteriormente i miei dubbi ho voluto ricontrollare l'elenco delle mansioni della legge alcool, che mi ricordo contemplava le guardie giurate.
Ebbene, in tale elenco si distinguono le due attività (esplosivi e guardia particolare giurata), ritenendole evidentemente diverse:
"..7 mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
...9 addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi"
Evidentemente secondo il saggio legislatore si tratta di due attività diverse, ed una non rientra quindi nell'altra; resta sempre il dubbio del perchè i due elenchi (alcool e droga) non coincidano, ma questo è altro argomento.
Buona domenica a tutti.
Guido Perina
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