per quello che so io la visita preassuntiva viene effetuata nei confronti di una persona che non è ancora lavoratore e il giudizio che ne consegue sarebbe una sorta di idoneità lavorativa generica. La stessa persona, giudicata idonea in fase preassuntiva, viene eventualmente sottoposta a visita preventiva da parte del M.C.con conseguente giudizio di idoneità alla mansione specifica,qualora lo stesso sia esposto a rischi specifici.
Detto questo,sulla base delle modifiche apportate al decreto 81, che prevedono l'eventualità da parte del M.C.e su richiesta del D.L. di effettuare visite preventive in fase preassuntiva(???)come dobbiamo comportarci? Istruire un unica cartella con doppio giudizio di idoneità? (idoneità"generica" sulla base delle risultanze dela visita preassuntiva e contestuale giudizio di idoneità alla mansione specifica sulla base delle risultanze della visita preventiva?). Cosa ne pensate?
ottima domanda la si potrebbe girare a chi ha fortemente voluto questa modifica nella fattispecie.
clamagio2@tin.it il 05/08/2009 11:13 ha scritto:
per quello che so io la visita preassuntiva viene effetuata nei confronti di una persona che non è ancora lavoratore e il giudizio che ne consegue sarebbe una sorta di idoneità lavorativa generica. La stessa persona, giudicata idonea in fase preassuntiva, viene eventualmente sottoposta a visita preventiva da parte del M.C.con conseguente giudizio di idoneità alla mansione specifica,qualora lo stesso sia esposto a rischi specifici.
Detto questo,sulla base delle modifiche apportate al decreto 81, che prevedono l'eventualità da parte del M.C.e su richiesta del D.L. di effettuare visite preventive in fase preassuntiva(???)come dobbiamo comportarci? Istruire un unica cartella con doppio giudizio di idoneità? (idoneità"generica" sulla base delle risultanze dela visita preassuntiva e contestuale giudizio di idoneità alla mansione specifica sulla base delle risultanze della visita preventiva?). Cosa ne pensate?
Si tratta solo di idoneità alla mansione specifica, con la differenza che il giudizio viene espresso anche prima del completamento degli atti burocratici dell'assunzione.
L'idoneità al lavoro generico esisteva solo per i dipendenti pubblici e non ha niente a che fare con l'argomento.
La redazione di MedicoCompetente.it
Forse è opportuno semplificare la questione e inquadrarla nella giusta prospettiva.
Il decreto correttivo del DL 81/08 prevede - come più volte richiesto in questi ultimi anni - che il medico competente possa effettuare la visita preventiva anche in fase pre-assuntiva, cioè qualche giorno prima dell'assunzione. E' chiaro che ciò avviene all'interno di un rapporto già instaurato tra il medico competente e l'azienda che intende assumere il (futuro) lavoratore e che quindi tale prestazione sanitaria va intesa come una "visita preventiva" a tutti gli effetti, dalla compilazione della cartella personale sanitaria e di rischio alla formulazione del giudizio di idoneità e alla successiva consegna, per iscritto, di tale giudizio al (futuro) datore di lavoro e al (futuro) lavoratore.
Non si tratta, quindi, di esprimere una "idoneità generica al lavoro", concetto piuttosto astratto e discutibile, nè tantomeno di effettuare "visite di selezione" in quanto non è pensabile visitare 100 persone per 10 posti di lavoro, considerando i relativi motivi etici e i costi aggiuntivi che il datore di lavoro dovrebbe sostenere ... e tenuto presente che il Medico Competente non è il "medico fiduciario" del datore di lavoro (definizione totalmente errata e fuorviante, presente purtroppo in qualche documento critico nei confronti del DL 106/09), ma un professionista serio e qualificato che opera nell'interesse della prevenzione e della promozione della salute nei luoghi di lavoro.
ramiste il 13/08/2009 09:27 ha scritto:
Forse è opportuno semplificare la questione e inquadrarla nella giusta prospettiva.
Il decreto correttivo del DL 81/08 prevede - come più volte richiesto in questi ultimi anni - che il medico competente possa effettuare la visita preventiva anche in fase pre-assuntiva, cioè qualche giorno prima dell'assunzione. E' chiaro che ciò avviene all'interno di un rapporto già instaurato tra il medico competente e l'azienda che intende assumere il (futuro) lavoratore e che quindi tale prestazione sanitaria va intesa come una "visita preventiva" a tutti gli effetti, dalla compilazione della cartella personale sanitaria e di rischio alla formulazione del giudizio di idoneità e alla successiva consegna, per iscritto, di tale giudizio al (futuro) datore di lavoro e al (futuro) lavoratore.
Non si tratta, quindi, di esprimere una "idoneità generica al lavoro", concetto piuttosto astratto e discutibile, nè tantomeno di effettuare "visite di selezione" in quanto non è pensabile visitare 100 persone per 10 posti di lavoro, considerando i relativi motivi etici e i costi aggiuntivi che il datore di lavoro dovrebbe sostenere ... e tenuto presente che il Medico Competente non è il "medico fiduciario" del datore di lavoro (definizione totalmente errata e fuorviante, presente purtroppo in qualche documento critico nei confronti del DL 106/09), ma un professionista serio e qualificato che opera nell'interesse della prevenzione e della promozione della salute nei luoghi di lavoro.
La formulazione del decreto correttivo é ancora una volta imbarazzante. Se fosse pacifica l'impostazione di Ramiste (che condivido), invece di aggiungere il comma 2. e-bis) ("visita medica preventiva in fase preassuntiva") il legislatore avrebbe potuto correggere o integrare il comma 2.a) (ad es.: "visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è
destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica: ...TALE VISITA PU0' ESSERE EFFETTUATA ANCHE IN FASE PREASSUNTIVA"). Inoltre non si sarebbe reso necessario il comma 2.bis), prima parte, che é evidentemente riferito alle visite preventive del comma 2.a) ("Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro..."). Invece la scelta del legislatore "correttore" é stata quella di aggiungere un "tipo" di visita diverso, di cui non é specificata la finalità (che é rimasta appunto "generica"). Finalità specifica che invece é stata espressa nel successivo comma 2.e-ter) ("visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi,AL FINE DI VERIFICARE L'IDONEITA' ALLA MANSIONE").
E non é affatto scontato che il significato dell'aggettivo "preventiva" sia lo stesso nel comma 2.a) come nel comma 2. e-bis.
Quindi, per quello che leggo, non escluderei, solo perché "stonata" alle orecchie di molti medici del lavoro, la volontà del legislatore di reintrodurre una visita di idoneità generica, da effettuare da parte del MC, indipendentemente dalla presenza di rischi specifici per i quali scatta la "tradizionale" sorveglianza sanitaria, né di introdurre criteri di selezione ai fini dell'assunzione.
Apprezzo l'intervento del collega, ma - ripeto - credo non sia opportuno complicarci la vita introducendo farraginose interpretazioni, forse anche un po' "bizantine", a una norma di per sè già sufficientemente complessa.
Nel caso specifico, d'altra parte, il decreto correttivo esprime chiaramente il seguente concetto: la visita medica preventiva può essere eseguita da parte del medico competente anche "prima" dell'assunzione ufficiale (per così dire) - vedasi l'art. 26 comma 2 del D.Lgs. 106/09 di cui parliamo.
A ulteriore riprova di quanto affermo sottolineo che la parolina "preventiva" dell'articolo di cui sopra è stata aggiunta successivamente al decreto correttivo, in quanto non era presente nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 Marzo scorso (il comma 2 di quello che era allora l'art. 24 recitava infatti solamente "visita medica in fase preassuntiva"). Evidentemente il Legislatore ha preso atto di quanto da noi più volte sostenuto, cioè che era assurdo pensare a una visita preventiva per una mansione specifica eseguita obbligatoriamente solo dopo l'assunzione per quella mansione .... ma non voglio ripetere qui argomenti già ampiamente affrontato in tante discussioni e anche nei documenti ufficiali presentati alle istituzioni e alle parti sociali.
Prendiamo atto di quanto così stabilito con il D.Lgs. 106/09 e comportiamoci, a partire dal fatidico 20 Agosto p.v., di conseguenza.
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