Non sono medico, ma RLS con un “cruccio”.
Un problema, sollevato più volte, è che il contributo del medico competente alla valutazione dei rischi è rappresentato dal fatto che la nomina del medico è dovuta in relazione agli obblighi di sorveglianza sanitaria.
La previsione di collaborazione alla valutazione dei rischi solo nei casi in cui sussista l’obbligo di sorveglianza sanitaria, ha delle possibili conseguenze negative sulle modalità di effettuazione della valutazione.
Si deve presumere che il datore di lavoro, in presenza di rischi per il quale vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria, o anche il datore di lavoro che abbia trascurato obblighi vigenti, effettuerà l’analisi delle attività e dei rischi e solo successivamente, se ne rileva la necessità, provvederà alla nomina del medico competente.
È possibile quindi che in alcune realtà il medico competente intervenga solo quando la valutazione del rischio sia già stata effettuata, in parte o a volte tutta, mentre l’art. 29 c. 1) prevede che la valutazione sia fatta in collaborazione con il medico competente.
E vengo alla domanda:
-“Poiché non vi è dubbio che la legge richieda il contributo effettivo, alla valutazione dei rischi, del medico competente e non mera formalità, non sarebbe da ritiene che anche nelle aziende nelle quali non esista già il medico competente, la prima fase della valutazione sia dedicata in prima istanza a stabilire l’esistenza dei nuovi obblighi di legge e si proceda tempestivamente alla nomina del medico competente, anche se nell’azienda non sussista l’obbligo preciso di sorveglianza sanitaria, ma che tale nomina sia da effettuarsi, comunque, ai soli fini della collaborazione sulla valutazione dei rischi ?”-
Ringrazio e porgo cordiali saluti.
La tua osservazione è pertinente e corretta. Questa era anche la posizione della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale ma purtroppo questa possibilità non era presente nel D.Lgs 81/09 e non è stata recepita neppure nel decreto di modifica.
La redazione di MedicoCompetente.it
Purtroppo è così, questo è uno dei principali limiti del DL 81/08, questione che lo stesso decreto correttivo approvato di recente non ha affatto chiarito, nonostante le nostre precise richieste in merito.
In questo senso rimane quella bizzarra situazione prevista della vigente normativa, in base alla quale il medico competente deve partecipare alla valutazione dei rischi ma entrando nel merito solo in una fase successiva, cioè all'atto della sua nomina per la sorveglianza sanitaria (già, ma chi decide se è necessaria tale sorveglianza ...... e sulla base di quali criteri ?).
In attesa di un pronunciamento ministeriale sull'argomento, certo auspicabile ma al momento non previsto, probabilmente continueremo a trovarci di fronte a quelle situazioni paradossali che vengono richiamate anche in altri thread di questo sito, per cui, ad esempio, diviene obbligatoria la sorveglianza sanitaria per una inesistente esposizione a rumore mentre non viene opportunamente rilevato il consistente rischio derivante da movimenti ripetitivi dell'arto superiore ......
ramiste il 13/08/2009 09:42 ha scritto:
Purtroppo è così, questo è uno dei principali limiti del DL 81/08, questione che lo stesso decreto correttivo approvato di recente non ha affatto chiarito, nonostante le nostre precise richieste in merito.
In questo senso rimane quella bizzarra situazione prevista della vigente normativa, in base alla quale il medico competente deve partecipare alla valutazione dei rischi ma entrando nel merito solo in una fase successiva, cioè all'atto della sua nomina per la sorveglianza sanitaria (già, ma chi decide se è necessaria tale sorveglianza ...... e sulla base di quali criteri ?).
In attesa di un pronunciamento ministeriale sull'argomento, certo auspicabile ma al momento non previsto, probabilmente continueremo a trovarci di fronte a quelle situazioni paradossali che vengono richiamate anche in altri thread di questo sito, per cui, ad esempio, diviene obbligatoria la sorveglianza sanitaria per una inesistente esposizione a rumore mentre non viene opportunamente rilevato il consistente rischio derivante da movimenti ripetitivi dell'arto superiore ......
Un collega della mia citta' ha segnalato una gravissima sanzione introdotta dal decreto correttivo. La riporto:
...una nuova sanzione per il medico competente che non collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi.L'art. 58, comma 1, lettera c prevede la sanzione dell'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda da 400 a 1600 euro per la mancata collaborazione da parte del medico competente alla valutazione dei rischi.
E allora, come la mettiamo? E' obbligatorio collaborare o no?
Schizofrenia allo stato puro!
Credo che sia arrivato il momento di definire una volta per tutte quale debba essere il ruolo del MC nel processo di valutazione. Lancio alcune provocazioni:
- Il MC non è l’igienista del SPP nel senso che anche i rischi per la salute devono essere valutati dal SPP che deve avere all’interno professionalità e competenze adeguati ai rischi aziendali:
- Il MC non firma il DVR per presa visione;
- Poiché la normativa prevede due figure tecniche per la valutazione (SPP e MC) è da ritenere (giustamente) che il ruolo del MC sia complementare e diverso dal quello del SPP;
- Poiché la normativa (anche se con varie contraddizioni) associa il processo di valutazione da parte del MC con la sorveglianza sanitaria è da ritenere che non si sia voluto attribuire al MC un ruolo indipendente rispetto alla sorveglianza stessa (vi ricordate una delle prime circolari esplicative ministeriali del 626?);
- Conclusione: il MC deve trovare un ruolo autonomo, differente, integrativo, non sostitutivo e possibilmente neanche conflittuale con il SPP affinché il processo di valutazione abbia al suo interno due approcci; uno che parte dall’ambiente (ruolo del SPP), l’altro che parte dal lavoratore inserito in un contesto definito (ruolo del MC);
- Il MC dovrebbe, anche per evitare sanzioni o responsabilità varie, dovrebbe redigere un suo contributo scritto al processo di valutazione ;
- In relazione a tali presupposti provo ad elencare alcuni contenuti di tale documento da redigere dopo aver effettuato il sopralluogo, l’analisi delle lavorazioni, attrezzature e materie prime e dopo aver visionato le valutazioni della esposizione se disponibili (rumore, vibrazioni, rischio chimico, ecc.);
1) Elencazione dei possibili effetti sulla salute della esposizione professionale, malattie attese, gravità (magnitudo) e probabilità;
2) Dati epidemiologici sul settore e, se conosciuti, sul comparto locale e sulla azienda specifica;
3) Previsione di effetti su soggetti ipersuscettibili, donne, lavoratori malati, ecc.
4) Indagini proposte per la valutazione della esposizione;
5) Piano sanitario;
6) Misure tecniche, organizzative, procedure e attività formative per il controllo del rischio.
Il mio pensiero:
L’obiettivo che si prefigge la medicina preventiva dei lavoratori e tutto l’impianto legislativo derivante è quello di salvaguardare la salute dei lavoratori attraverso l’abbattimento dei rischi professionali. La sicurezza sui luoghi di lavoro deve assumere il concetto di sicurezza integrale.
È necessario, quindi, riflettere sulla attuale definizione normativa del “medico competente”, il cui ruolo e la cui professionalità devono essere valorizzati non solo nell’ottica dell’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria, quanto, e soprattutto, nella delicata fase della predisposizione e revisione del Documento di Valutazione dei Rischi e della elaborazione delle misure di prevenzione.
Sebbene il legislatore non abbia affidato al medico del lavoro competente alcun ruolo, chiaro, diretto, propositivo, nell’ambito della prevenzione primaria, egli per le sue specifiche conoscenze può svolgere in tal senso un ruolo fondamentale.
Il Medico del Lavoro Competente deve oggi rivendicare il proprio ruolo intervenendo attivamente in tutte le attività assegnategli dalla vigente normativa, non accettando imposizioni da parte dei datori di lavoro o di altre figure tecniche e mettendo in campo tutta la sua esperienza e tutte le sue conoscenze per collaborare all’individuazione delle migliori soluzioni pratiche, finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori.
Saluti e buone ferie.
Personalmente penso che Il MC debba appartenere a una squadra costituita da più componenti nell’ambito di un Servizio di Prevenzione e Protezione. La valutazione del rischio non può per ovvie ragioni essere effettuata solo da 2 figure professionali, (RSPP e quando capita anche il Medico competente).
Il MC deve e conoscere non solo le varie metodologie di valutazione dei rischi ma anche confrontarsi con altre figure professionali per scegliere la migliore di esse. In casi particolari per le competenze stesse del MC egli stesso può valutare un rischio specifico, così come ha scritto annuscor.
Precedentemente alla mia attività attuale, lavoravo in un organo di vigilanza, posso affermare che spesso mi imbattevo in medici competenti che avevano elaborato un protocollo di sorveglianza sanitaria senza una valutazione dei rischi, oppure i rischi segnalati in cartella o sul protocollo di sorveglianza sanitaria erano diversi rispetto a quelli presenti nella VDR. Ciò non è possibile e dimostra che non c’è colloquio tra le varie figure professionali che si occupano di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Oggi rispetto al passato noto una maggiore sensibilità dei medici competenti verso l’argomento, questo non può che far bene alla nostra professione. Penso che i medici competenti debbano rivestirsi di un ruolo insostituibile nel processo di valutazione dei rischi, non solo per evitare sanzioni, ma soprattutto per proteggere da un lato i lavoratori e dall’altro i datori di lavoro che si affidano (senza generalizzare) inconsapevolmente a consulenti “da copia e incolla”. Nell’immediato questi consulenti non creano problemi, anzi spesso portano al risparmio, ma alla lunga in caso di ispezione, infortuni o malattie professionali, i danni a carico dei datori di lavoro possono essere di gran lunga superiori al risparmio ottenuto in passato. Risulta chiaro che il medico competente entrando nel processo di valutazione dei rischi dovrà essere maggiormente remunerato.
Quindi mi chiedo se il medico competente deve: valutare l’alcol-dipendenza, la tossicodipendenza,
collaborare alla valutazione dei rischi, “inviare l’articolo 40”, partecipare alla riunione periodica, elaborare dati biostatistici, fare informazione ,formazione, visite mediche, sopralluoghi eccc…..come si può ancora oggi creare gare al ribasso?....
Buon Week end a tutti
Gennaro Bilancio
Il dibattito mi sembra molto stimolante ed emergono due aspetti. 1) necessità di fare squadra con altri tecnici (e il datore di lavoro); 2) specificità ed originalità del contributo a partire dalla propria formazione. Rispetto a quest’ultimo aspetto ci sono pochissime indicazioni di letteratura e delle associazioni scientifiche per cui nella realtà non è affatto chiaro cosa debba fare il MC. Es. quando il SPP ha effettuato la valutazione della esposizione a vibrazioni (concordando con il MC, come prevede la normativa, la “programmazione della valutazione della esposizione” e quindi si dispone di un buon rapporto) quali sono i passi successivi o paralleli del MC?. Credo che dovremmo sforzarci di cominciare ad elaborare “linee guida”, esperienze, materiali, in tale direzione. Un buon esempio metodologico può essere la valutazione dello stress nel cui processo il MC interviene tanto insieme agli altri tecnici ma anche attraverso un suo specifico contributo (es, valutazione dello stress percepito o indicatori sanitari di disadattamento lavorativo). Si tratta di costruire una cultura della valutazione con strumenti, orientamenti, metodologia, ecc. a partire dal punto di vista del MC.
Buon ferragosto a tutti
Alla luce delle mie seppur esigue conoscenze in materia, sono convinto, magari sbagliando, che anche il “lavoro” in quanto tale debba essere paziente del Medico Competente e non solo i lavoratori.
Lo scopo primario della sorveglianza medica dei lavoratori è la valutazione dello stato generale di salute confrontato con le condizioni di lavoro che possono incidere, sotto il profilo sanitario, sull’idoneità alla mansione specifica, idoneità che deve essere valutata sulla base degli:
- aspetti ergonomici e di igiene del lavoro;
- aspetti legati alle attitudini e capacità neurosensoriali;
- aspetti correlati alle condizioni di sicurezza.
La sorveglianza sanitaria è una attività di prevenzione che si fonda sì, sul controllo medico del lavoratore, ok verissimo, ma richiede anche la conoscenza approfondita del ciclo tecnologico, dell’organizzazione del lavoro, degli aspetti quali - quantitativi dell’esposizione ai fattori di rischio professionali (rilevati anche attraverso il monitoraggio ambientale e biologico) e degli specifici effetti sulla salute dei lavoratori.
Il giudizio di idoneità che il Medico Competente esprime è il livello di compatibilità fra quel lavoratore con quello stato di salute e quell’ambiente con quelle caratteristiche.
Credo ci sia molto da discutere, vedo qualcosa è stato recepito (precedente intervento) buon lavoro.
Saluti, buon Ferragosto.
Silenzio scomodo (dura 7 giorni) che mi fa capire, di avere toccato nervi scoperti, non è certo mia premura mettere a disagio la categoria, e me ne scuso, semmai, trovare stimoli e riflessioni per auspicabili futuri cambiamenti.
Sempre fiducioso.
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