L’RSPP di una azienda che seguo mi ha scritto di sospendere gli accertamenti sanitari per assenza di tossicodipendenza in quanto il D.L.106/2009, all’art. 26 comma 6, recita:
All’articolo 41 del decreto, dopo il comma 4, è inserito il seguente: ”4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.”
Cosa ne pensate?
Grazie
Marco F.
dove il decreto voleva una sospensione, lo ha scritto ( vedi articolo 40 ). in questo caso tutto continua come prima salvo cambiare modalità dal 1° gennaio 2010. di positivo c'è che almeno per le tossicodipendenze il medico non viene sanzionato per colpe altrui, in quanto è sufficiente inviare "formalmente" il "cronogramma" degli interventi poi sono problemi del DDL. nel tuo caso io invierei una raccomandata o una mail certificata al DDL con il cronogramma e, previa accordi, mi farei rispondere spacificando la loro indisponibilità, se vogliono citando il nuovo DL, poi come ho detto sono problemi loro.
furnom il 16/08/2009 11:57 ha scritto:
L’RSPP di una azienda che seguo mi ha scritto di sospendere gli accertamenti sanitari per assenza di tossicodipendenza in quanto il D.L.106/2009, all’art. 26 comma 6, recita:
All’articolo 41 del decreto, dopo il comma 4, è inserito il seguente: ”4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.”
Cosa ne pensate?
Grazie
Marco F.
furnom il 16/08/2009 11:57 ha scritto:
L’RSPP di una azienda che seguo mi ha scritto di sospendere gli accertamenti sanitari per assenza di tossicodipendenza in quanto il D.L.106/2009, all’art. 26 comma 6, recita:
All’articolo 41 del decreto, dopo il comma 4, è inserito il seguente: ”4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.”
Cosa ne pensate?
Grazie
Marco F.
gianfrancopisano il 17/08/2009 08:18 ha scritto:
dove il decreto voleva una sospensione, lo ha scritto ( vedi articolo 40 ). in questo caso tutto continua come prima salvo cambiare modalità dal 1° gennaio 2010. di positivo c'è che almeno per le tossicodipendenze il medico non viene sanzionato per colpe altrui, in quanto è sufficiente inviare "formalmente" il "cronogramma" degli interventi poi sono problemi del DDL. nel tuo caso io invierei una raccomandata o una mail certificata al DDL con il cronogramma e, previa accordi, mi farei rispondere spacificando la loro indisponibilità, se vogliono citando il nuovo DL, poi come ho detto sono problemi loro.
prima ho sbagliato l'invio, ora spero di fare giusto
anche io penso che si debba continuare fino a nuove direttive ad applicare quanto in vigore, dato che la normativa precedente non è stata abrogata.
una domanda: vi risulta che deve essere il medico competente "in persona" a raccogliere le urine?
Noemi
gianfrancopisano il 17/08/2009 08:18 ha scritto:
dove il decreto voleva una sospensione, lo ha scritto ( vedi articolo 40 ). in questo caso tutto continua come prima salvo cambiare modalità dal 1° gennaio 2010. di positivo c'è che almeno per le tossicodipendenze il medico non viene sanzionato per colpe altrui, in quanto è sufficiente inviare "formalmente" il "cronogramma" degli interventi poi sono problemi del DDL. nel tuo caso io invierei una raccomandata o una mail certificata al DDL con il cronogramma e, previa accordi, mi farei rispondere spacificando la loro indisponibilità, se vogliono citando il nuovo DL, poi come ho detto sono problemi loro.
Condivido, anche io farei così.
Argeo Maviglia
noemibruna il 11/09/2009 09:16 ha scritto:
prima ho sbagliato l'invio, ora spero di fare giusto
anche io penso che si debba continuare fino a nuove direttive ad applicare quanto in vigore, dato che la normativa precedente non è stata abrogata.
una domanda: vi risulta che deve essere il medico competente "in persona" a raccogliere le urine?
Noemi
Non devi raccoglierle per forza tu (vedo che sei di Milano).
Puoi:
- farlo tu
- farlo fare ad un sanitario da te delegato
- farle raccogliere direttamente in un laboratorio accreditato
Vedi indicazioni regione Lombardia:
http://www.asl.varese.it/wai/admin/news/show.php?
cmd=StoricoAnno&anno=2009#content
RCorda
http://www.asl.varese.it/wai/admi...ssicodipendenza%20Riferimenti.pdf
MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507
Privacy | Contatti