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rischio chimico moderato

Questo argomento ha avuto 3 risposte ed è stato letto 2365 volte.

luigi

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Provenienza
L'Aquila
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
3
  • rischio chimico moderato
  • (15/05/2002 11:58)

A che punto siamo con la definizione di rischio chimico moderato? I 45 giorni sono scaduti: Dobbiamo prendere per buono il 50% del TLV?

Saluti

La Redazione

La Redazione
Provenienza
Pisa
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
1659
  • Re: rischio chimico moderato
  • (17/05/2002 19:47)

Assolutamente NO!!!

Sono in via di definizione alcune Linee Guida (Simlii, Regione Piemonte ecc.) e comunque non si può semplificare troppo limitando tutto a parametri igienistici. Per definire il rischio come "moderato" (che andrebbe comunque inteso, nello spirito del Decreto Madre Europeo, come "basso") debbono essere considerati, sulla base della norma, i seguenti punti:

1. Le proprietà pericolose degli agenti chimici presenti

2. Le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei D.Lgs 3 febbraio 1997 n. 52 e 16 luglio 1998 n. 285 e succ. mod.

3. Il livello, tipo e durata dell’esposizione

4. Le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi

5. I valori limite di esposizione professionale e/o i valori limite biologici

6. Gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o previste

7. Le conclusioni tratte da azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese



Ricordiamoci che definire il rischio come "moderato" significa non solo escludere la sorveglianza sanitaria ma anche specifiche misure di prevenzione e protezione.

I medici competenti saranno chiamati a collaborare a questa fase di valutazione del rischio. Dimostriamo tutta la nostra professionalità. Partecipiamo alle fasi di valutazione portando il nostro punto di vista ( es. sugli aspetti steel dell 'esposizione, sulla sensibilizzazione allergica, sui mutageni e cancerogeni, sull 'ipersuscettibilità individuale).

La redazione di MedicoCompetente.it

a.m.loi

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Provenienza
Livorno
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
1
  • Re: rischio chimico moderato
  • (24/05/2002 18:27)

Concordo in linea generale con la risposta della redazione. Aggiungo che, per principio, il recepimento di una nuova normativa discendente da direttive comunitarie non può fare passi indietro rispetto al passato. Il ruolo del medico competente è fondamentale per la valutazione del rischio e soprattutto della esposizione, poiché il TLV esiste solo per un numero limitato di sostanze o preparati. Molto importante è tenere conto delle esperienze consolidate e dei risultati derivanti dalla sorveglianza sanitaria finora svolta. Occorrerebbe porsi alcune domande. Quali sono ad esempio le osservazioni dei medici competenti, soprattutto nelle PMI? di quali informazioni dispongono ad esempio riguardo alle ditte appaltatrici della manutenzione degli impianti nell 'industria chimica o petrolchimica? o alle ditte di pulizie industriali e non? Quali eventi sentinella hanno identificato? Rispetto a quali livelli di esposizione? In assenza di queste risposte sarà difficile rivendicare competenze e professionalità specifiche nonché contrastare un ricorso eccessivo al "mercato" delle misure igienistiche, peraltro molto poco sviluppato fino ad ora e che potrebbe da ora in poi inflazionarsi. Sarebbe utile quindi che esperienze significative, meglio se di comparto, in particolare svolte nelle PMI venissero presentate e discusse.

saluti

drgennai1

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Provenienza
Prato
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
49
  • Re: rischio chimico moderato
  • (31/05/2002 11:58)

La definizione di rischio "moderato" ci terrà occupati per diversi anni; nel frattempo , per parte mia, credo che sia buona norma, nell ' interesse di tutti, scoraggiare le aziende dal fregiarsi troppo facilmente dell ' aggettivo moderato;



nell ' interesse dei lavoratori e delle aziende stesse basterà ricordare quanto avvenuto con il rumore; i sedicenti consulenti furbi hanno riscontrato valori di rumorosità ben al di sotto dei 90 Db anche in lavorazioni sicuramente molto più rumore (96-97).

Oggi quelle aziende, costrette a misurazioni nuove da prescrizione della USL, registrano appunto quei valori e si aggiunge il problema di non aver apparentemente migliorato, bensì peggiorato le condizioni ambientali.

Conclusione: facciamo capire alle aziende, nell ' interesse loro e dei lavoratori, che è meglio una lieve sopravalutazione del rischio che consente un certo margine di miglioramento futuro e una seria programmazione delle bonifiche anzichè un falso rischio moderato che devi essere in grado di mantenere e dimostrare in futuro.

Dr. A. Gennai Specialista in medicina del lavoro, specialista in medicina legale-- drgennai1@libero.it

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