Il portale del Medico del Lavoro Competente

Sezioni del portale

Ricerca

Login

Informazioni

Permesso di lettura:
Tutti gli utenti
Permesso di scrittura:
Utenti registrati

Network

maternità e allattamento a rischio

Questo argomento ha avuto 9 risposte ed è stato letto 12667 volte.

sportgooffy

sportgooffy
Provenienza
Roma
Professione
Medico
Messaggi
331
  • maternità e allattamento a rischio
  • (25/09/2009 08:07)

salve, questo mio intervento è sia uno sfogo, sia la richiesta di un confronto costruttivo per elaborare la migliore risposta possibile al caso che vado a sottoporvi.
Da poco più di un anno sono stato nominato medico competente di una cooperativa che promuove attività di sostegno per soggetti diversamente abili. Il collega che mi aveva preceduto (deceduto) non aveva mai preso in considerazione la possibilità per le socie lavoratrici di essere considerate in corso di maternità soggetti "a rischio" (RB, MMC, stress lavorativo, prolungata stazione eretta e posture incongrue).
Avendo iniziato la mia attività lavorativa a ridosso della rielaborazione del DVR, ho provveduto ad inserire una voce specifica, e ad informare soci e socie dei benefici di legge cui potevano accedere.
Detto fatto, presto una prima lavoratrice è rimasta in stato interessante, richiedendo (secondo quanto previsto dalla normativa) l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro.
A questo contatto ha fatto seguito una prima ispezione, il cui risultato è stato il seguente; l'ispettrice ha contestato "verbalmente" la genericità del DVR (voleva la griglietta per il calcolo del rischio, sigh), in particolare per il RB, chiedendo una revisione del testo (da me eseguita) e, nel concedere alla lavoratrice l'astensione anticipata dal lavoro sino ad un mese dopo il parto, mi ha invitato (sempre verbalmente) a non insistere sul DVR nel richiedere l'allattamento a rischio (congedo dopo la nascita).
La lavoratrice, peraltro, al termine del periodo di congedo, anche su mio suggerimento, ha ripresentato domanda per l'allattamento a rischio, che le è stato concesso (da un altro ispettore).
Da allora altre tre socie lavoratrici hanno usufruito dei benefici del D. Lgs. 151/01, vedendosi riconosciuto sia il congedo anticipato che l'allattamento a rischio: unica nota dolente, ogni ispettore (in via verbale) ha preteso una riscrittura del DVR.
Al momento la situazione è questa: una quarta socia è ora in stato interessante, ed il caso è sotto valutazione della prima ispettrice ad aver visitato l'azienda, la quale, oltre a contestare nuovamente il DVR, sembrerebbe non intenzionata a concedere i benefici di legge, contestando l'esistenza in particolare del RB (premetto che si tratta di una educatrice che opera in ambiente scolastico con un utente affetto da disabilità neurologica, ridotta mobilità e non autonomo negli atti comuni del vivere quotidiano), dato che secondo lei l'adozione dei DPI (guanti e disinfettanti) abbattendo il rischio permetterebbe alla lavoratrice di continuare la sua attività di assistenza (non una parola su posture incongrue, stress, MMC, stazione eretta prolungata).
La prossima settimana prenderò contatto (telefonicamente e per iscritto) con l'ispettrice in questione, e vi chiedo: è lecito riscrivere il DVR ogni volta che ad un ispettore gira male per aver dovuto visitare un'azienda? E' possibile che in una stessa azienda lavoratrici con identica mansione si vedano riconoscere nelle stesse situazioni lavorative differenti benefici? E' possibile secondo voi far notare che altre cooperative inviano con un iter più rilassato le loro lavoratrici in congedo? qualcuno può suggerire raccomandazioni, linee-guida, regolamenti e normative a sostegno del caso? La lavoratrice può contestare e per quale via il giudizio dell'ispettrice?
Grazie anticipatamente per l'aiuto offerto, scusandomi per la lunghezza del post.

Gianfranco

giancarlo

giancarlo
Provenienza
Viterbo
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
494
  • Re: maternità e allattamento a rischio
  • (26/09/2009 09:21)

Leggiti bene la 151,art 17 che cita "2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,.....
cioè lo può fare avvalendosi dei medici dei servizi Presal o PISLL della ASL.capito!!! L'ispettorato non ha medici , e allora mi chiedo come un ispettore possa entrare nel merito di uno stato clinico , per di più parafisiologico " come la gravidanza " ( abuso di potere ???).
inoltre ricordatevi sempre che la DPL ( direzione Provinciale del lavoro ) può accedere nei luoghi di lavoro ,ai fini dell'applicazione dell normativa per la salute e sicurezza ,esclusivamente nel comparto dell'edilizia .Può accedere invece , in tutti i comparti , per la verifica amministrativa.
Infatti , se ho ben capito da quanto da te descritto , ti hanno contestato tutto " verbalmente " ,
hai mai visto un Ufficiale di Polizia giudiziaria fare questo??
Sono coscenti di fare un abuso per cui non vanno fino in fondo.
Se non chiedono l'intervento dei medici dei Presal ( PISLL) della ASL , solitamente le DPL (più FURBE ) fanno la pratica di concessione o rifuto analizzando solo il documento di valutazione del rischio senza effettuare il sopralluogo ( immagina quanto può essee fatta bene!).
nelle regioni " più evolute" , chiedono sempre l'intervento dei medici della ASL.
Per cui lanciagli una sfida e cioè :
chiedigli che articolo è stato violato e perchè non ti hanno fatto a notizia di reato con la prescrzioni e poi vedi se te la fanno commettendo un abuso o chiamano la ASL !!

doc.

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Forlì-Cesena
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
450
  • Re: maternità e allattamento a rischio
  • (28/09/2009 09:17)

giancarlo il 26/09/2009 09:21 ha scritto:
Leggiti bene la 151,art 17 che cita "2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,.....
cioè lo può fare avvalendosi dei medici dei servizi Presal o PISLL della ASL.capito!!! L'ispettorato non ha medici , e allora mi chiedo come un ispettore possa entrare nel merito di uno stato clinico , per di più parafisiologico " come la gravidanza " ( abuso di potere ???).
inoltre ricordatevi sempre che la DPL ( direzione Provinciale del lavoro ) può accedere nei luoghi di lavoro ,ai fini dell'applicazione dell normativa per la salute e sicurezza ,esclusivamente nel comparto dell'edilizia .Può accedere invece , in tutti i comparti , per la verifica amministrativa.
Infatti , se ho ben capito da quanto da te descritto , ti hanno contestato tutto " verbalmente " ,
hai mai visto un Ufficiale di Polizia giudiziaria fare questo??
Sono coscenti di fare un abuso per cui non vanno fino in fondo.
Se non chiedono l'intervento dei medici dei Presal ( PISLL) della ASL , solitamente le DPL (più FURBE ) fanno la pratica di concessione o rifuto analizzando solo il documento di valutazione del rischio senza effettuare il sopralluogo ( immagina quanto può essee fatta bene!).
nelle regioni " più evolute" , chiedono sempre l'intervento dei medici della ASL.
Per cui lanciagli una sfida e cioè :
chiedigli che articolo è stato violato e perchè non ti hanno fatto a notizia di reato con la prescrzioni e poi vedi se te la fanno commettendo un abuso o chiamano la ASL !!

Condivido tutto.
Magari per evitare subito lo scontro proverei a fargli notare la palese disparità di trattamento che in questo modo avrebbero delle lavoratrici nelle stesse condizioni.
In ultima istanza invece, se lo scontro si rivelerà inevitabile, penso che l'unica via sia ricorrere al TAR, in quanto trattasi di provvedimento amministrativo.

Argeo Maviglia

sportgooffy

sportgooffy
Provenienza
Roma
Professione
Medico
Messaggi
331
  • Re: maternità e allattamento a rischio
  • (28/09/2009 09:23)

Grazie, avevo cmq deciso di chiedere per iscritto eventuali contestazioni.

giancarlo

giancarlo
Provenienza
Viterbo
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
494
  • Re: maternità e allattamento a rischio
  • (28/09/2009 20:59)

Comunque!!!a parte la burocrazia vai a :
http://www.cuprel.unisi.it/Linee_...lutesicurezzalavoratricimadri.pdf

doc.

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Forlì-Cesena
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
450
  • Re: maternità e allattamento a rischio
  • (29/09/2009 08:21)

giancarlo il 28/09/2009 08:59 ha scritto:
Comunque!!!a parte la burocrazia vai a :
http://www.cuprel.unisi.it/Linee_...lutesicurezzalavoratricimadri.pdf

Interessante.
Grazie

Argeo Maviglia

sportgooffy

sportgooffy
Provenienza
Roma
Professione
Medico
Messaggi
331
  • Re: maternità e allattamento a rischio
  • (01/10/2009 17:23)

[cite]giancarlo il 26/09/2009 09:21 ha scritto:
"2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,..... inoltre ricordatevi sempre che la DPL ( direzione Provinciale del lavoro ) può accedere nei luoghi di lavoro ,ai fini dell'applicazione dell normativa per la salute e sicurezza ,esclusivamente nel comparto dell'edilizia .Può accedere invece , in tutti i comparti , per la verifica amministrativa.

caro Giancarlo, il DdL ha ricevuto (dopo che cortesemente e per iscritto avevo richiesto all'ispettrice "nell'ottica di una piena e fattiva collaborazione" di "comunicare per iscritto alla segreteria ... le obiezioni da Lei sollevate, onde poter provvedere alla revisione del documento di valutazione dei rischi") una convocazione formale, essendo chiamato a produrre i verbali dei sopralluoghi (e fin qui nessun problema) e la documentazione sanitaria relativa alla socia che ha chiesto il periodo di interdizione.
Su quest'ultimo punto mi chiedo; secondo te e secondo gli altri utenti del forum, la richiesta è legittima?
Alla luce dell'art. 13 comma 2 e comma 7 del D.Lgs. 81/08, non sono infatti del tutto sicuro che la documentazione sanitaria custodita in azienda (cartella sanitaria e di rischio), oltretutto custodita, secondo l'art. 25 comma 1 lettera c, sotto responsabilità del medico competente e "conservata con salvaguardia del segreto professionale" e "nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196" (art. 25 cooma 1 lettera d) possa essere assoggettata all'art. 64 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro) che consente agli "ispettori del lavoro.... facoltà di... chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai
preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito" e "...di prendere visione, presso gli ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o
presunte tali".
Cosa fare? Le invio la documentazione in busta chiusa e sigillata, rimarcando che contiene dati sanitari protetti dal segreto professionale e dai disposti del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali)? Replico per iscritto con le mie precedenti osservazioni? Chiedo lumi allo S.Pre.S.A.L. competente? Le offro un mazzo di fiori stile Presidente del consiglio?
Aggiungo che i sette giorni previsti dal 105/01 per esprimere parere sull'interdizione dal lavoro sono ampiamente scaduti da due settimane (quindi l'ispettrice è in palese mancanza), e (ironia della sorte), avendo avuto modo di parlare con la lavoratrice che aveva presentato l'istanza di interdizione (la quale mi chiedeva se doveva rientrare al lavoro, non avendo avuto risposta), ho scoperto che la stessa, NON ALLATTANDO, aveva presentato una domanda cmq irricevibile, soprattutto perchè priva del certificato medico del pediatra curante che certificava lo stato di allattamento al seno!
La questione è stata haimé presa di punta.
Consigli?

giancarlo

giancarlo
Provenienza
Viterbo
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
494
  • Re: maternità e allattamento a rischio
  • (01/10/2009 19:07)

L'art.64 del 303 è del 1955 pertanto dall'entrsta in vigore della 833 che se non sbaglio è del 1978 ( legge che istituisce i PISLL-PRESAL) si deve intebdere per ispettri del lavoro gli opertori dei Pisll,tanto che la 626 e pi la 81 dice quello che ti ho anticipato con l'altra risposta e cioè che la DPL , per i ragioni di sicurezza e salute , a COMPETANZA SOLO NEL COMPARTO DELL'EDILIZIA E COMUNQUE DOPO AVER INFORMATO DELL'INTERVENTO I PISLL ( le parole esatte della legge non li ricordo a memoria comunqu il significato della procedura e delle competenze è questo ),pertanto se vengono a fare un sopralluogo come hanno fatto , secondo me hanno commesso un abuso .Infatti mi sembra che ora vogliano spstare il camp da gioco nei loro uffici.
certo non siamo fessi sappiamo a coa si può andare incontro irritandoli,però ora tutto sta a cosa vuol fare il DDL.( e mi sembra significativo come abbiano spostato la mira non sul MC ma sul DDL)
Può portargli le cartelle chiuse e sigillate e farsi fare un verbale di acquisizione secondo quanto prevede la procedura penale facendogli scrivere che la cartella è stata aperta senza la presenza di un medico e di alcun operatore PISLL.Pretendere l'eventuale prescrizione o comunque la disposizione e la DEVE PRETENDERE SCRITTA e poi continuare sino ad andare avanti alla Procura.
Può , prima di andare alla DPL ,far presente il problema al'organo legittimamente competente (PISLL).
Può sentire cosa ne pensa l procura chiedendo se la DPL sta commettendo abuso.
può scavalcare l'ispettore e rivolgersi alla Drezione Regionale per chiedere chiarimenti .
oppure si deve prostrare e abbozzare e portargli un bel mazzo di fiori , tanto stiamo in Italia .

doc.

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Forlì-Cesena
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
450
  • Re: maternità e allattamento a rischio
  • (02/10/2009 08:46)

sportgooffy il 01/10/2009 05:23 ha scritto:
[cite]giancarlo il 26/09/2009 09:21 ha scritto:
"2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,..... inoltre ricordatevi sempre che la DPL ( direzione Provinciale del lavoro ) può accedere nei luoghi di lavoro ,ai fini dell'applicazione dell normativa per la salute e sicurezza ,esclusivamente nel comparto dell'edilizia .Può accedere invece , in tutti i comparti , per la verifica amministrativa.

caro Giancarlo, il DdL ha ricevuto (dopo che cortesemente e per iscritto avevo richiesto all'ispettrice "nell'ottica di una piena e fattiva collaborazione" di "comunicare per iscritto alla segreteria ... le obiezioni da Lei sollevate, onde poter provvedere alla revisione del documento di valutazione dei rischi") una convocazione formale, essendo chiamato a produrre i verbali dei sopralluoghi (e fin qui nessun problema) e la documentazione sanitaria relativa alla socia che ha chiesto il periodo di interdizione.
Su quest'ultimo punto mi chiedo; secondo te e secondo gli altri utenti del forum, la richiesta è legittima?
Alla luce dell'art. 13 comma 2 e comma 7 del D.Lgs. 81/08, non sono infatti del tutto sicuro che la documentazione sanitaria custodita in azienda (cartella sanitaria e di rischio), oltretutto custodita, secondo l'art. 25 comma 1 lettera c, sotto responsabilità del medico competente e "conservata con salvaguardia del segreto professionale" e "nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196" (art. 25 cooma 1 lettera d) possa essere assoggettata all'art. 64 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro) che consente agli "ispettori del lavoro.... facoltà di... chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai
preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito" e "...di prendere visione, presso gli ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o
presunte tali".
Cosa fare? Le invio la documentazione in busta chiusa e sigillata, rimarcando che contiene dati sanitari protetti dal segreto professionale e dai disposti del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali)? Replico per iscritto con le mie precedenti osservazioni? Chiedo lumi allo S.Pre.S.A.L. competente? Le offro un mazzo di fiori stile Presidente del consiglio?
Aggiungo che i sette giorni previsti dal 105/01 per esprimere parere sull'interdizione dal lavoro sono ampiamente scaduti da due settimane (quindi l'ispettrice è in palese mancanza), e (ironia della sorte), avendo avuto modo di parlare con la lavoratrice che aveva presentato l'istanza di interdizione (la quale mi chiedeva se doveva rientrare al lavoro, non avendo avuto risposta), ho scoperto che la stessa, NON ALLATTANDO, aveva presentato una domanda cmq irricevibile, soprattutto perchè priva del certificato medico del pediatra curante che certificava lo stato di allattamento al seno!
La questione è stata haimé presa di punta.
Consigli?

Ma perchè adesso le DPL possono anche chiedere i verbali dei sopralluoghi?

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Direzioni/competenzedpl.htm

Qui diventa sempre più duro.

Argeo Maviglia

sportgooffy

sportgooffy
Provenienza
Roma
Professione
Medico
Messaggi
331
  • Re: maternità e allattamento a rischio
  • (02/10/2009 09:17)

doc. il 02/10/2009 08:46 ha scritto:


Ma perchè adesso le DPL possono anche chiedere i verbali dei sopralluoghi?

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Direzioni/competenzedpl.htm

Qui diventa sempre più duro.

La questione si pone in merito alla definizione, tra le competenze di vigilanza tecnica in capo all'Ispettorato provinciale, di cosa si intenda come "accertamenti tecnici" in materia di tutela delle donne, dei minori, delle lavoratrici madri. Alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, in specie all'art. 25, non credo che possano essere richieste nè la documentazione sanitaria (che è custodita sotto responsabilità del MC (quindi magari questa figura andrebbe coinvolta, prima di richiedere impropriamente tale documentazione) ed "è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente".

MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507

Privacy | Contatti