Cari colleghi secondo voi l'elenco nazionale dei medici competenti non dovrebbe riportare anche la specializzazione conseguita ?
Secondo me SI.
Colgo l'occasione per aggiungere una domanda.
Un medico specialista in Tossicologia medica
e non in tossicologia industriale , ha i requisiti
per svolgere attività di medico competente?
E se si ma non fosse iscritto nell'elenco ministeriale?
Grazie
Se dipendesse da me quell'elenco lo abolirei.
L'unica "utilità" che ha manifestato fino ad ora è quella che qualche DL mi richiede un'attestazione della mia iscrizione all'elenco. Ma questa è una mia esperienza personale.
Riguardo la specializzazione in tossicologia medica, legendo anche le ultime modifiche normative non sembrerebbe possibile, però segnalo questa discussione:
http://www.medicocompetente.it/forum/thread/1679/
dove c'è un collega che si dichiara MC con quella specializzazione.
Magari riesci a contattarlo e ad avere informazioni più precise.
Argeo Maviglia
L'articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che indica i requisiti necessari per svolgere l'attività del medico competente, è piuttosto chiaro e a questo occorre riferirsi per eventuali dubbi su specializzazioni o altre autorizzazioni atipiche dichiarate dai colleghi.
Per quanto riguarda l'Elenco nazionale (discussione peraltro già fatta in altri thread), si tratta di un elenco iniziale che è soggetto ad aggiornamenti periodici, indispensabili dato che si tratta di eventi soggetti a modifica (cancellazione di medici competenti, inserimento di neo-specializzati, correzione di errori materiali etc.). Condivido il pensiero sulla opportunità di un elenco più completo, ad esempio con specializzazione e ordine provinciale di appartenenza, ma vedremo cosa accadrà nel prossimo futuro.
Comunque, la presenza (o la assenza) nell'elenco da parte di un "medico competente" non indica di per sè la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge; in effetti il datore di lavoro dovrebbe verificare, caso per caso, le certificazioni prodotte all'atto della nomina.
So che si tratta di una condizione "bizzarra", ma le cose stanno così ......
L'Italia è il paese occidentale con il più alto numero di norme e se a queste aggiungiamo le circolari, le interpretazioni ed i regolamenti superiamo tutti nel mondo.
Non mi meraviglierei se ci fosse qualche disposizione che equiparasse o assimilasse la tossicologia medica alla tossicologia industriale, per la se il D.Lgs. 8108 cita solo la tossicologia industriale, per effetto dell'altra disposizione anche la tossicologia medica sarebbe un titolo valido.
A tale proposito ho trovato questo:
http://www.tox.it/index.php?optio...ntent&task=view&id=528&Itemid=188
Quindi secondo il decreto ministeriale 31 gennaio 1998, (Gazzetta Ufficiale - S.O. n. 25 del 14 febbraio 1998) successivamente modificato dal decreto ministeriale 18 Gennaio 2006 (Modifica ed integrazione delle tabelle dei servizi e delle discipline equipollenti e delle tabelle delle discipline affini, Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 aprile 2006, n. 82) vede la specializzazione in tossicologa medica “affine” alla medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Argeo Maviglia
Visto che però siamo in tema volevo porre un quesito ai colleghi più preparati di me nella conoscenza e anche nell'interpretazione delle disposizioni normative.
In riferimento a questo:
art.38 del D.Lgs. 81/08
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
Qualcuno mi ha chiesto se tale requisito è legato o meno alla permanenza in servizio del medico.
A mio parere se un medico militare ha svolto per quattro anni l'attività citata può svolgere le funzioni di medico competente anche una volta che è andato in pensione o che si è prosciolto dall'Arma.
Ma potrei sbagliare.
Argeo Maviglia
credo che l'equipollenza o l'affinità valgono solo per partecipare ai concorsi pubbici.
Effettivamente l'art.38 cita " docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o ....." e quindi anche se fosse da considerare come equipollente o affine bisognerebbe avere la docenza .
giancarlo il 12/10/2009 08:28 ha scritto:
Effettivamente l'art.38 cita " docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o ....." e quindi anche se fosse da considerare come equipollente o affine bisognerebbe avere la docenza .
Giusta precisazione.
Argeo Maviglia
Ritengo requisito essenziale di trasparenza per i fruitori del servizio la completezza dell'elenco da completarsi con specializzazione conseguita e titolo in base al quale si esercita (docenza, specializzazione, autorizzazione, ecc).
Spero che in line con quanto relazionato dai colleghi l'attuale scarna elencazione di nomi e cognomi sia puramente indicativa.
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