Vorrei avere pareri in merito alla tenuta o meno del registro esposti a cancerogeni per asfaltatori di strade. Il bitume (e non il catrame) non è classificato cancerogeno dalla CE. Lo IARC lo classifica 2b - 3. Tenere comunque il registro comporta problemi alla ditta? E che tipo di indagine mediche fareste a prevenzione di mp ? Grazie.
E una seconda domanda. Cosa fare se un lavoratore non si sottopone agli accertamenti sanitari pur firmando di non volerlo fare ? Grazie ancora.
Caro Donadeo,
Ti riporto quella che è la mia personale esperienza; mi sono trovato (allora lavoravo nella Vigilanza) di fronte ad un lavoratore, (asfaltista, appunto) affetto da un carcinoma della lingua.
In effetti, se ci si attiene alle classificazioni internazionali, il bitume (e non il catrame, come giustamente sottolinei), non è "ufficialmente" cancerogeno e, quindi, non richiede l 'istituzione di registri etc;
Nel caso di cui ti parlavo il sottoscritto ha provveduto ad inoltrare, comunque, un rapporto all 'Autorità Giudiziaria (tale Guariniello) nel quale non potevo escludere una concausa professionale (l 'esposizione a fumi di asfalto) della patologia tumorale.
In seguito vennero effettuate, nell 'ambito dell 'espletamento delle indagini successivamente disposte dal P.M. , delle misurazioni delle ostanze contenute nell 'aria respirata da addetti all 'asfaltatura: tali misurazioni mettevano in evidenza la presenza di Idrocarburi Policiclici Aromatici (cancerogeno noto) di circa quaranta volte superiore ai livelli riscontrati in ora di punta nell 'aria di grande centro urbano.
Morale: ufficialmente il bitume non è considerato cancerogeno e, quindi, formalmente non si è tenuti ad apriure un registro degli esposti a cancerogeni; Sostanzialmente sappiamo che questa cosa non è propriamente vera e quindi è inopportuno stare con le mani in mano.
Se può essere "imbarazzante" per l 'azienda tenere un registro che, formalmente, non tenuta ad aprire, mi pare che, sostanzialmente, il medico competente debba evidenziare la pericolosità potenziale di certe esposizioni e consigliare all 'azienda di informare il lavoratore, fornire DPI idonei e "sostenibili", etc.etc.
In ordine al lavoratore che non vuole sottoporsi a sorveglianza sanitaria: certificato di non idoneità temporanea (la prima volta) definitiva (la seconda) alla mansione specifica; se poi il datore di lavoro lo fa lavorare comunque, se ne assume la responsabilità. (dura lex, sed lex)
Saluti
Riccardo FALCETTA
P.S.: può interessare che l 'INAILI ha riconosciuto la malattia professionale.
Ciao.
Caro Falcetta, ti ringrazio molto per la tua risposta. Mi è stata molto utile. Sono rimasto un po ' di tempo senza collegarmi e solo ora ho letto quanto hai scritto. Riferendomi sempre agli asfaltisti, hai esperienza anche di protocolli sanitari di questo settore? In pratica esistono esami che possano essere adottati ai fini di una diagnosi precoce ? (es. escreato, con quali modalità -per 3, 4 gg di seguito- e con quale frequenza, o altro). Sentiti alcuni colleghi, ho avuto discordanti pareri. Ciao.
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