Poniamo il caso di avere un ufficio che risulta essere una filiale a sè e quindi con obbligo di documento di valutazione dei rischi. Poniamo che questo ufficio sia utilizzato saltuariamente dai rappresentanti che si trovano in zona e vogliono approfittare per scaricarsi le e-mail. L'utilizzo del videotermanale è sicuramente sotto le 20 ore settimanali e non vi sono rischi specifici legati alla mansione.Un solo dipendente che sorveglia. In questo caso può essere omessa la designazione del medico competente? e la sorveglianza sanitaria? Esiste un caso a cui ricollegarci per evitare la designazione del medico e quindi la sorveglianza sanitaria? grazie mille, cordiali saluti.
mauro80 il 23/10/2009 05:47 ha scritto:
Poniamo il caso di avere un ufficio che risulta essere una filiale a sè e quindi con obbligo di documento di valutazione dei rischi. Poniamo che questo ufficio sia utilizzato saltuariamente dai rappresentanti che si trovano in zona e vogliono approfittare per scaricarsi le e-mail. L'utilizzo del videotermanale è sicuramente sotto le 20 ore settimanali e non vi sono rischi specifici legati alla mansione.Un solo dipendente che sorveglia. In questo caso può essere omessa la designazione del medico competente? e la sorveglianza sanitaria? Esiste un caso a cui ricollegarci per evitare la designazione del medico e quindi la sorveglianza sanitaria? grazie mille, cordiali saluti.
Non è farina del mio sacco, ma è una interpretazione sicuramente condivisibile:
Quesito
Nel caso di una azienda (settore terziario, ad esempio commercio abbigliamento, uffici vari, ecc ) con numero di dipendenti minore di 10, nella quale non vengono svolte attività soggette a sorveglianza sanitaria e non sono presenti particolari rischi o agenti di rischio e nelle quali anche il rischio videoterminale non sussiste (utilizzo inferiore alle 20 ore settimanali) deve essere nominato il medico competente? Ai sensi dell’art. 41 sarei portato a concludere che non lo si debba nominare anche se il D. Lgs 81 configura il MC come un consulente e collaboratore del datore di lavoro.
Risposta
L’argomento di cui al quesito è al centro di animate discussioni anche a seguito di un approfondimento sul tema elaborato dallo scrivente.
I dubbi sulla corretta interpretazione delle disposizioni sulla nomina medico competente di cui al D. Lgs. n. 81/2008 sono sorti in virtù del fatto che le stesse non sono sufficientemente chiare e che nel D. Lgs. medesimo è possibile riscontrare delle contraddizioni in materia né si è a conoscenza che le modifiche proposte dal Governo al D. Lgs. n. 81/2008 e che sono attualmente in discussione affrontino l’argomento.
Riepilogando ora qui di seguito le principali disposizioni ed indicazioni che nel D. Lgs. n. 81/2008 riguardano il medico competente si osserva che la definizione di medico competente è riportata nell’art. 2 lettera h) del D. Lgs. n. 81/2008 nel quale è indicato che questi è un “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.
Secondo il citato articolo 29 comma 1 poi “Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41”. Da una prima lettura dei sopra citati articoli emergerebbe, quindi, che il medico competente debba collaborare con il datore di lavoro solo nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 ma le cose non sembrano stare in questi termini se si esaminano le indicazioni che lo stesso D. Lgs. n. 81/2008 ha dato con l’art. 25 che riporta gli obblighi, tra l’altro sanzionati, del medico competente e nel quale si riscontrano delle contraddizioni rispetto a quanto appena detto. L’art. 25, infatti, alla lettera a) dispone che il medico competente “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria “ lasciando intendere che la collaborazione con il datore di lavoro deve precedere la eventuale sorveglianza sanitaria stessa ed anzi deve essere finalizzata a stabilire anche se la stessa fosse necessaria.
Si fa osservare, infatti, che l’art. 25 fissa poi altri obblighi che il medico competente deve svolgere in collaborazione con il datore di lavoro che esulano dalla sorveglianza sanitaria quali ad esempio la predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, l’attività di formazione ed informazione, l’organizzazione del servizio di primo soccorso tutti indicati nella lettera a) o la visita agli ambienti di lavoro (lettera l), ecc
Al di là quindi delle contraddizioni che è possibile riscontrare nel testo del D. Lgs. n. 81/2008 dovute probabilmente alla trascrizione scoordinata delle prescrizioni già dettate dal D. Lgs. n. 626/1994 e che meritano certamente una rettifica, si è del parere che il legislatore, così come è possibile rilevare dall’esito del dibattito avutosi in Parlamento e che ha preceduto la pubblicazione del Testo Unico, abbia voluto che l’intervento dei medici competenti nelle aziende si concretizzasse, così come indicato nella definizione, in due momenti, uno di collaborazione finalizzata soprattutto ma non solo nella individuazione e nella valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro di sua competenza e nella programmazione quindi della sorveglianza sanitaria se ritenuta necessaria, e l’altro della effettuazione della sorveglianza sanitaria medesima se obbligatoria nonché di tutte le procedure ad essa connesse.
In poche e semplici parole, in conclusione, tutte le aziende qualunque sia la loro natura e la loro entità, secondo quanto emerge da una lettura logica del D. Lgs. n. 81/2008, dovrebbero acquisire preventivamente il parere di un medico competente proprio in virtù del fatto che questi debba stabilire, dopo opportuni sopralluoghi in azienda, la necessità di effettuare la sorveglianza sanitaria ai lavoratori dipendenti, valutazione che tra l’altro, in assenza di tale figura professionale, rimarrebbe, come attualmente accade, a carico del datore di lavoro il quale quasi sempre non ha competenza professionale per la individuazione dei rischi medesimi.
Quindi, a mio modesto parere, dovreste:
1- nominare un MC;
2- effettuare con la sua collaborazione la valutazione ed il DVR;
3- riportare nel DVR che il MC non ritiene necessario allestire un programma di sorveglianza sanitaria;
4- a questo punto potete sciogliere la collaborazione con il MC.
Ma è solo il mio parere e conta poco o nulla.
Argeo Maviglia
secondo me , se dalla VDR non emergono rischi professionali specifici, non c'è alcuna necessità di nominare un MC. In effetti la VDR è compresa fra le attività non delegabili del DDL e quindi è solo lui che deve decidere se per l'effetauzione della suddetta valutazione sia necessario chiedeere il paraere di un medico o, perchè no?,di un'altra figura professionale in base alla tipologia dell'attività svolta (un chimico, un fisico, ecc.). quindi, nel caso in questione, pur sussistendo l'obbligo di adeguare la postazione VDT alle prescrizioni normative, a mio parere non sussiste l'bbligo di nominare il MC. ma anche questo è solo il mio umile parere....
tapand
MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507
Privacy | Contatti