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OBBLIGO SS PER ALLIEVI SCUOLE PARRUCCHIERI?

Questo argomento ha avuto 9 risposte ed è stato letto 6323 volte.

fedeviola

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  • OBBLIGO SS PER ALLIEVI SCUOLE PARRUCCHIERI?
  • (26/10/2009 14:56)

Salve a tutti..
mi scuso per la semplicità e "leggerezza" della domanda che vi pongo...ma gli allievi della scuole per parrucchieri che si recano presso negozi già avviati per stage formativi, hanno l'obbligo della sorveglianza sanitaria? se si, da parte di chi?del medico dell'azienda "utilizzatrice" oppure della scuola??

all'art. 2 del DLvo81 si legge così:
Al lavoratore così definito é equiparato:
- ............
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18
della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse
al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi
in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;

voi ritenete che gli allievi delle scuole parrucchieri rientrino nelle suddette definizioni?forse si ma io non ne ho la certezza...

grazie

doc.

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  • Re: OBBLIGO SS PER ALLIEVI SCUOLE PARRUCCHIERI?
  • (27/10/2009 08:45)

fedeviola il 26/10/2009 02:56 ha scritto:
Salve a tutti..
mi scuso per la semplicità e "leggerezza" della domanda che vi pongo...ma gli allievi della scuole per parrucchieri che si recano presso negozi già avviati per stage formativi, hanno l'obbligo della sorveglianza sanitaria? se si, da parte di chi?del medico dell'azienda "utilizzatrice" oppure della scuola??

all'art. 2 del DLvo81 si legge così:
Al lavoratore così definito é equiparato:
- ............
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18
della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse
al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi
in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;

voi ritenete che gli allievi delle scuole parrucchieri rientrino nelle suddette definizioni?forse si ma io non ne ho la certezza...

grazie

Considerate le disposizioni normative e visto il profilo di rischio:
http://www.ispesl.it/profili_di_rischio/_acconciatori/index.pdf

io la sorveglianza sanitaria la farei.

Argeo Maviglia

fedeviola

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  • Re: OBBLIGO SS PER ALLIEVI SCUOLE PARRUCCHIERI?
  • (27/10/2009 11:38)

ti ringrazio per il link.

si, non c'è dubbio che i rischi ci siano anche per loro, ma l'azienda mi chiede se è a carico loro..oppure della scuola....

sportgooffy

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  • Re: OBBLIGO SS PER ALLIEVI SCUOLE PARRUCCHIERI?
  • (27/10/2009 18:06)

fedeviola il 27/10/2009 11:38 ha scritto:
ti ringrazio per il link.

si, non c'è dubbio che i rischi ci siano anche per loro, ma l'azienda mi chiede se è a carico loro..oppure della scuola....

D. Lgs. 81/08 art. 5 comma 1 lettera B «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Dal momento che non si tratta di lavoratori, ma di allievi, chi ha la responsabilità organizzativa dell'attività di apprendimento? a mio avviso, la scuola avrebbe dovuto, all'atto di organizzare il corso, prevedere l'eventuale necessità di SS per gli allievi... poi, avrebbe anche potuto deliberare di delegarla (previa valutazione dei rischi) all'utilizzatore finale dell'allievo; forse potrebbe essere dirimente considerare se lo stage formativo è erogato a titolo gratuito, o se è previsto almenno un qualche tipo di rimborso: in tal caso, chi lo eroga?.

doc.

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  • Re: OBBLIGO SS PER ALLIEVI SCUOLE PARRUCCHIERI?
  • (28/10/2009 10:27)

DEFINIZIONI (art. 2, comma 1,D.Lgs. 81/2008)
a) lavoratore: persona che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge un'attivita'
lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un
datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un
mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti
ai servizi domestici e familiari… omissis

Leggendo l'articolo, che è quello che mi riprometto sempre prima di parlare, ma nonostante questo spesso dico sciocchezze, non toccherebbe alla scuola, ma all'utilizzatore finale per il quale pur facendo uno stage formativo, svolgono il lavoro e sono esposti al richio.
Ma potrei sbagliare.

Argeo Maviglia

doc.

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  • Re: OBBLIGO SS PER ALLIEVI SCUOLE PARRUCCHIERI?
  • (28/10/2009 10:28)

Può essere utile:

http://www.api.varese.it/pag_serv...minario_sicurezza_dataconsult.pdf

Argeo Maviglia

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  • Re: OBBLIGO SS PER ALLIEVI SCUOLE PARRUCCHIERI?
  • (28/10/2009 12:05)

doc. il 28/10/2009 10:27 ha scritto:
DEFINIZIONI (art. 2, comma 1,D.Lgs. 81/2008)
a) lavoratore: persona che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge un'attivita'
lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un
datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un
mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti
ai servizi domestici e familiari… omissis

Leggendo l'articolo, che è quello che mi riprometto sempre prima di parlare, ma nonostante questo spesso dico sciocchezze, non toccherebbe alla scuola, ma all'utilizzatore finale per il quale pur facendo uno stage formativo, svolgono il lavoro e sono esposti al richio.
Ma potrei sbagliare.

caro doc., avevo anch'io controllato l'articolo 2 prima di rispondere, ma resto ugualmente perplesso; se un percorso formativo prevede l'esecuzione di più stage in diverse aziende, ogni azienda è tenuta ad attivare la SS nei confronti dell'allievo? In epoca precedente all'81 posso citarti il caso di corsi di alta formazione che richiedevano (anche lì con una validità cmq discutibile) un certificato di idoneità generica al lavoro rilasciata dal servizio medico-legale della ASL. Dal momento che invece incontrovertibilmente è datore di lavoro chi esercita poteri decisionali (quindi anche il decidere dove tu vada a fare lo stage, a mio avviso) e di spesa, e che sempre al DdL compete la valutazione dei rischi con tutto ciò che ne consegue, ho proposto una lettura (sicuro che l'argomnento è ostico) alla luce dell'art. 5
La presenza, poi, di un compenso, anche sotto forma di rimborso-spese, identificherebbe al di là di ogni ragionevole dubbio chi è DdL.
Purtroppo questa rappresenta una ulteriore zona d'ombra nella nostra legislazione; se vuoi posso citarti un caso occorsomi personalmente; i medici dei corsi di formazione regionale (banditi dalla regione, organizzati da apposite società scientifiche, con tirocini formativi presso strutture delle ASL) a chi possono/debbono far riferimento per questioni di sicurezza del lavoro? Anche banalmente, per sapere se e a quali DPI hanno diritto...

doc.

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  • Re: OBBLIGO SS PER ALLIEVI SCUOLE PARRUCCHIERI?
  • (28/10/2009 13:17)

sportgooffy il 28/10/2009 12:05 ha scritto:


caro doc., avevo anch'io controllato l'articolo 2 prima di rispondere, ma resto ugualmente perplesso; se un percorso formativo prevede l'esecuzione di più stage in diverse aziende, ogni azienda è tenuta ad attivare la SS nei confronti dell'allievo? In epoca precedente all'81 posso citarti il caso di corsi di alta formazione che richiedevano (anche lì con una validità cmq discutibile) un certificato di idoneità generica al lavoro rilasciata dal servizio medico-legale della ASL. Dal momento che invece incontrovertibilmente è datore di lavoro chi esercita poteri decisionali (quindi anche il decidere dove tu vada a fare lo stage, a mio avviso) e di spesa, e che sempre al DdL compete la valutazione dei rischi con tutto ciò che ne consegue, ho proposto una lettura (sicuro che l'argomnento è ostico) alla luce dell'art. 5
La presenza, poi, di un compenso, anche sotto forma di rimborso-spese, identificherebbe al di là di ogni ragionevole dubbio chi è DdL.
Purtroppo questa rappresenta una ulteriore zona d'ombra nella nostra legislazione; se vuoi posso citarti un caso occorsomi personalmente; i medici dei corsi di formazione regionale (banditi dalla regione, organizzati da apposite società scientifiche, con tirocini formativi presso strutture delle ASL) a chi possono/debbono far riferimento per questioni di sicurezza del lavoro? Anche banalmente, per sapere se e a quali DPI hanno diritto...

Forse abbiamo torto tutti e due, nel senso che dipende da altri fattori.
Leggendo tutto l'articolo 2 si vede che al lavoratore è equiparato il soggetto beneficiario di tirocini formativi ecc.

Quindi la risposta non sta nella natura del rapporto formativo o nella retribuzione, ma nei fattori di rischio e di esposizione. Se già nella scuola sono esposti a rischi e/o a livelli di esposizione per i quali è necessaria la sorveglianza sanitaria, forse dovrebbero aver già avuto un giudizio dal MC. Inoltre andando a svolgere il lavoro in un altro ambiente lavorativo, il MC per questa nuova azienda dovrebbe essere interessato del problema, magari visionando le cartelle sanitarie già in essere, perchè in definitiva nuovi lavoratori sono presenti nell'ambiente lavorativo.
Poi non so.

Argeo Maviglia

sportgooffy

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  • Re: OBBLIGO SS PER ALLIEVI SCUOLE PARRUCCHIERI?
  • (28/10/2009 14:20)

doc. il 28/10/2009 01:17 ha scritto:


Forse abbiamo torto tutti e due, nel senso che dipende da altri fattori.
Leggendo tutto l'articolo 2 si vede che al lavoratore è equiparato il soggetto beneficiario di tirocini formativi ecc.

Quindi la risposta non sta nella natura del rapporto formativo o nella retribuzione, ma nei fattori di rischio e di esposizione. Se già nella scuola sono esposti a rischi e/o a livelli di esposizione per i quali è necessaria la sorveglianza sanitaria, forse dovrebbero aver già avuto un giudizio dal MC. Inoltre andando a svolgere il lavoro in un altro ambiente lavorativo, il MC per questa nuova azienda dovrebbe essere interessato del problema, magari visionando le cartelle sanitarie già in essere, perchè in definitiva nuovi lavoratori sono presenti nell'ambiente lavorativo.
Poi non so.

Guarda, forse non mi sono espresso chiaramente, ma è quanto cercavo di dire: è chi gestisce il corso/scuola/iter formativo che deve valutare gli eventuali rischi, e (secondo me) se del caso attivare una SS mirata; ribadisco che, nel caso si preveda uno stage/tirocinio/oqualunquealtroterminesivogliausareperindicarecheunpoverocristovaalavoraredagarzonedibottega, si può anche (forse si dovrebbe rende meglio l'idea) avvisare il MC di quest'altra realtà, ma già il semplice atto di formalizzare che un pinco pallo viene a formarsi da te (parrucchiere, nel caso specifico) dovrebbe indicare se ci sono rischi, quali conseguenze farne derivare (formazione, informazione, DPI, SS) e, soprattutto, a carico di chi.

Cerutti

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  • Re: OBBLIGO SS PER ALLIEVI SCUOLE PARRUCCHIERI?
  • (04/11/2009 14:34)

Sono MC di un ente formativo che organizza anche corsi per acconciatori.
Poichè l'allievo di corsi di formazione è equiparato ad un lavoratore e poiché il titolare del rapporto di formazione è l'ente, che si occupa anche di definirne i contenuti e che avvia quindi proprio "personale" presso terzi nell'ambito del progetto scolastico, effettuo sorveglianza sanitaria da anni per gli allievi.
Nel tempo il DDL si è convinto della necessità di definire nel proprio DVR il profilo di rischio degli allievi, sulla base di considerazioni relative al contenuto della formazione.
In sede i rischi sono minimi, limitandosi sostanzialemente al contatto con prodotti per il maquillage ed all'esecuzione di poche tinte (possibile sensibilizzazione). Le esercitazioni relative ai decoloranti vengono eseguite utilizzando polvere di talco, che - mi dicono - si comporta come i persolfati dal punto di vista meccanico, per le esigenze di addestramento dei ragazzi (cioè la consistenza della pasta e le sue caratteristiche di spalmabilità sono accettabilmente sovrapponibili).
Lo stage è stato vincolato dall'ente formativo all'assenza di esposizione ad agenti asmogeni (persolfati), inibendo l'adibimento degli allievi alla loro preparazione ed utilizzo.
Sia in aula che in stage gli allievi non devono usare guanti in lattice, ma in vinile.
Tali aspetti sono chiaramente definiti nelle convenzioni che l'ente sviluppa con i saloni riceventi, e controllati da personale dell'ente.
In buona sostanza, quindi, il rischio residuo per i ragazzi, che diviene motivo di sorveglianza sanitaria, è un rischio chimico allergologico per contatto (tinture e prodotti cosmetici in genere).
Negli anni ho effettuato due notifiche di sospetta trecnopatia e nessuna conseguenza ha avuto l'ente formativo.
Ciao.

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