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sorveglianza sanitaria poliambulatorio

Questo argomento ha avuto 6 risposte ed è stato letto 4193 volte.

cliama

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  • sorveglianza sanitaria poliambulatorio
  • (26/10/2009 16:24)

Sono medico competente di un poliambulatorio medico dove si svolge attività di piccola chirurgia in anestesia locale.

Il Titolare mi chiede se deve sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale sanitario (preciso che "risulta" presente solo personale medico che esegue gli interventi, sterilizza...)
Fin qui è evidente che almeno per il rischio biologico i medici devono fare la sorveglianza sanitaria.

Il Titolare insiste però nel dire che gli studi medici sono stati semplicemente affittati ai professionisti e che a suo avviso (e del suo commercialista) non è da considerarsi datore di lavoro.
A me sembra che, in quanto struttura sanitaria dove si svolgono attività sanitarie (anche di piccola chirurgia), il Titolare di un Poliambulatorio medico debba considerarsi "Datore di lavoro". Cosa ne pensate?
Grazie

P.S. L'unica sorveglianza sanitaria la svolgo attualmente nei confronti di un medico radiologo e di un tecnico di radiologia per il rischio di di radiazioni elettromagnetiche ( è presente una RMN settoriale)

sportgooffy

sportgooffy
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  • Re: sorveglianza sanitaria poliambulatorio
  • (26/10/2009 17:55)

il tema se sottoporre o meno i lavoratori "autonomi" a SS è già oggetto di discussione... ti rinvio al link

http://www.medicocompetente.it/fo...89/imprese-familiari-agricole.htm

quale poi possa essere la corretta interpretazione...

faggiano.danilo

faggiano.danilo
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  • Re: sorveglianza sanitaria poliambulatorio
  • (27/10/2009 07:32)

Se i medici vengono nel poliambulatorio come liberi professionisti e pagano il noleggio dei locali ed attrezzature non credo rientrino nella sorveglianza sanitaria.

Tra l'altro fanno tutto da soli (sterilizzazione ferri chirurgici ecc.). Praticamente è come il medico di guardia medica o il medico di famiglia, per i quali l'ASL, essendo liberi professionisti in convenzione e non dipendenti, garantisce solo DPI-informazione-formazione ma non la sorveglianza sanitaria.

Questo però è solo il mio modesto parere!

A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!

doc.

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  • Re: sorveglianza sanitaria poliambulatorio
  • (27/10/2009 08:53)

cliama il 26/10/2009 04:24 ha scritto:
Sono medico competente di un poliambulatorio medico dove si svolge attività di piccola chirurgia in anestesia locale.

Il Titolare mi chiede se deve sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale sanitario (preciso che "risulta" presente solo personale medico che esegue gli interventi, sterilizza...)
Fin qui è evidente che almeno per il rischio biologico i medici devono fare la sorveglianza sanitaria.

Il Titolare insiste però nel dire che gli studi medici sono stati semplicemente affittati ai professionisti e che a suo avviso (e del suo commercialista) non è da considerarsi datore di lavoro.
A me sembra che, in quanto struttura sanitaria dove si svolgono attività sanitarie (anche di piccola chirurgia), il Titolare di un Poliambulatorio medico debba considerarsi "Datore di lavoro". Cosa ne pensate?
Grazie

P.S. L'unica sorveglianza sanitaria la svolgo attualmente nei confronti di un medico radiologo e di un tecnico di radiologia per il rischio di di radiazioni elettromagnetiche ( è presente una RMN settoriale)

Credo di aver capito che i medici vanno lì e, pagando un canone di affitto per l'utilizzo dello studio, svolgono in autonomia la loro attività professionale.
Se è così hanno ragione il titolare del poliambulatorio ed il suo commercialista. Infatti non mi sembra che i medici in questo caso possano rientrare nella definizione di "lavoratore" ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Argeo Maviglia

cliama

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  • Re: sorveglianza sanitaria poliambulatorio
  • (29/10/2009 09:14)

doc. il 27/10/2009 08:53 ha scritto:


Credo di aver capito che i medici vanno lì e, pagando un canone di affitto per l'utilizzo dello studio, svolgono in autonomia la loro attività professionale.
Se è così hanno ragione il titolare del poliambulatorio ed il suo commercialista. Infatti non mi sembra che i medici in questo caso possano rientrare nella definizione di "lavoratore" ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

E' esattamente come dici. Mi oriento per una non sorveglianza dei medici da considerarsi come "lavoratori autonomi" (vale a dire che solo a loro richiesta è attivabile la sorveglianza sanitaria).
Grazie per le Vs risposte

salvatoregenova

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  • Re: sorveglianza sanitaria poliambulatorio
  • (24/01/2010 16:32)

[cite]doc. il 27/10/2009 08:53 ha scritto:


Buonasera a tutti.
Rispondo ponendo un altro quesito che penso possa aiutare a confutare ogni dubbi. Io sono consulente di un poliambulatorio gestito da un'associazione. I medici liberi professionisti che lavorano e prestano la loro attività di visita specialistiche, vengono pagati per le loro prestazioni dall'associazione. Quindi, l'associazione gestisce la struttura ed i macchinari, paga l'affitto, ecc. e paga i professionisti che per conto dell'associazione effettuano le visite.

In questo caso, secondo voi, si configurano come lavoratori?
Grazie per il vostro contributo

Salvatore

tcam

tcam
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  • Re: sorveglianza sanitaria poliambulatorio
  • (25/01/2010 00:14)

salvatoregenova il 24/01/2010 04:32 ha scritto:
[cite]doc. il 27/10/2009 08:53 ha scritto:


Buonasera a tutti.
Rispondo ponendo un altro quesito che penso possa aiutare a confutare ogni dubbi. Io sono consulente di un poliambulatorio gestito da un'associazione. I medici liberi professionisti che lavorano e prestano la loro attività di visita specialistiche, vengono pagati per le loro prestazioni dall'associazione. Quindi, l'associazione gestisce la struttura ed i macchinari, paga l'affitto, ecc. e paga i professionisti che per conto dell'associazione effettuano le visite.

In questo caso, secondo voi, si configurano come lavoratori?
Grazie per il vostro contributo

Salvatore

Sempre con riferimento alle definizioni:
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;

Nelle strutture societarie poi mi risulta che la struttura di fatto non paghi il medico ma operi da semplice soggetto di trasferimento del reddito che il professionista matura con la propria attività e la struttura...."nella riscossione dei compensi relativi alla prestazione di natura sanitaria erogata dal professionista in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente da questo stesso con il paziente, fungendo quindi da tramite tra il paziente e il medico riscuotendo direttamente le somme in nome e per conto del professionista"
infatti:
"È opportuno evidenziare quanto precisato dalla Circolare n. 13/E del 15/3/2007, al punto 4, secondo la quale “le somme riscosse dalla struttura sanitaria rilevano, ai fini impositivi, nei confronti del prestatore di lavoro autonomo, mentre la struttura sanitaria funge da mero tramite”, quindi, deve essere esclusa qualsiasi rilevanza fiscale delle somme riscosse dalla struttura sanitaria."

E' comunque la definizione di datore di lavoro con potere decisionale e di spesa la chiave interpretativa del quesito.

Tcam

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