Qualche giorno fa ho visitato una persona di mezza età per conto di un ente pubblico in fase preassuntiva con mansione di operaio comune (realizzazione buche per pose di piante, pulizia aree verdi, tinteggiature pareti, intonaci, verniciature ,manutenzione inferriate etc).
Il problema nasce dal fatto che si tratta di un alcolista cronico in fase di demenza da privazione di alcool e di delirium tremens!
Durante la visita era completamente assente e tremava talmente tanto che si muoveva pure il lettino...ovviamente non ho potuto proseguire con la spirometria (non avrebbe compreso nulla) nè con l'ecg perchè sarebbe uscito un tracciato completamente sballato.
Il prelievo ha mostrato MCV 102.5 ; GAMMA GT 402 ; AST 331 ; ALT 170 !!!
Allora ho chiamato il servizio SPRESAL di appartenenza il quale mi ha risposto che, se il lavoratore avesse fatto ricorso, ci saremmo dovuti scontrare con lo statuto dei lavoratori e avrebbe dovuto informare il PM con eventuali ulteriori azioni di non so quale genere.
Insomma lo spresal mi ha quasi intimato di non effettuare più visite preassuntive! Ma ci vogliamo decidere? Son valide o no le visite in fase preassuntiva e fino a che punto?Devo dare per forza l'idoneità a tutti solo per non avere problemi di natura legale?Alla fine saro' costretto a dare una idoneità limitata alla maggior parte delle azioni! Voi che fareste al mio posto?
Anche se personalmente trovo un abominio le vm in fase preassuntiva (e continuo a meravigliarmi di come le sigle sindacali abbianoaccondisceso al loro riconoscimento) le stesse risultano valide a tutti gli effetti... ed essendo una visita di idoneità, il ricorso eventuale sul giudizio in merito compete allo Spresal... se poi i colleghi dell'OdV ritenessero di dover sollevare la questione della compatibilità della norma con lo Statuto dei Lavoratori, dovrebbero essere loro a porre la questione... certo che è uno strano paese questo, in cui prima si promulgano nuove leggi e poi ci si accorge che confliggono con le preesistenti!... e a voler essere anche più maligni, è singolare che i problemi si pongano SOLO quando si rischia il ricorso (analogo discorso andrebbe fatto per gli accertamenti di TD... personalmente conosco colleghi che si sono dichiarati pronti a "negativizzare" tutti i test!
[cite]sportgooffy il 30/11/2009 04:27 ha scritto:
Anche se personalmente trovo un abominio le vm in fase preassuntiva (e continuo a meravigliarmi di come le sigle sindacali abbianoaccondisceso al loro riconoscimento) le stesse risultano valide a tutti gli effetti... ed essendo una visita di idoneità, il ricorso eventuale sul giudizio in merito compete allo Spresal... se poi i colleghi dell'OdV ritenessero di dover sollevare la questione della compatibilità della norma con lo Statuto dei Lavoratori, dovrebbero essere loro a porre la questione... Nelle sedi opportune, certo mi pare scorretto chiedere al MC di non porli in imbarazzo!
Art. 41.
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività' lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità' alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3.
Purtroppo le visite preventive in fase preassuntiva sono previste dal DLgs 81/08 e molti datori per comodità, pur potendo scegliere se affidarle alla ASL o al MC, mollano ovvimente il fardello al MC (con la ASL vogliono averci a che fare il meno possibile).
Io non credo che qualcuno avrebbe potuto contestarti una non idoneità così manifesta. Vorrei proprio sapere i sindacati come avrebbero potuto giustificare un loro intervento a favore del soggetto da te visitato o a sfavor tuo... Roba da pazzi
Questo caso è la migliore dimostrazione di come le visite preassuntive siano opportune. Dimostra anche, una volta di più, che è sempre il medico che deve prendere le sue decisioni, secondo scienza e coscienza, assumendosene la responsabilità, passando sopra a "suggerimenti" dettati solo dalla convenienza politica. Il caso descritto non avrebbe nemmeno la necessità di essere discusso a livello medico: l'assumendo si trova in una fase di malattia in atto, e di intensità importante. Non è possibile allo stato della descrizione, prendere alcuna decisione sulla sua idoneità. La cosa dovrebbe essere rimandata a tempi migliori. Al momento della visita avrei inviato il candidato al suo medico curante per le cure del caso, o per un ricovero in un reparto di alcoologia.
può darsi che lo spresal si sia risentito per il fatto che sono stati fatti accertamenti sullo stato di alcoldipendenza? questo lavoratore almeno avrebbe dovuto svolgere una mansione "a rischio"?
maalox il 01/12/2009 06:35 ha scritto:
può darsi che lo spresal si sia risentito per il fatto che sono stati fatti accertamenti sullo stato di alcoldipendenza? questo lavoratore almeno avrebbe dovuto svolgere una mansione "a rischio"?
IN REALTA' UN EMOCROMO,LE TRANSAMINASI, LE GAMMA GT LE RICERCO SEMPRE NEL PRELIEVO VENOSO!LO SPRESAL SI E' RISENTITO PERCHE' NON AMA LE VISITE PREASSUNTIVE A PRESCINDERE, NONOSTANTE L'81!
dellarossa il 01/12/2009 04:11 ha scritto:
Questo caso è la migliore dimostrazione di come le visite preassuntive siano opportune. Dimostra anche, una volta di più, che è sempre il medico che deve prendere le sue decisioni, secondo scienza e coscienza, assumendosene la responsabilità, passando sopra a "suggerimenti" dettati solo dalla convenienza politica. Il caso descritto non avrebbe nemmeno la necessità di essere discusso a livello medico: l'assumendo si trova in una fase di malattia in atto, e di intensità importante. Non è possibile allo stato della descrizione, prendere alcuna decisione sulla sua idoneità. La cosa dovrebbe essere rimandata a tempi migliori. Al momento della visita avrei inviato il candidato al suo medico curante per le cure del caso, o per un ricovero in un reparto di alcoologia.
Scusa, collega, ma o non ho ben capito il senso del tuo intervento, o devo pensare che si stia facendo confusione... in questione non è lo stato di salute della persona visitata ("assumendo", come dici tu!) o la necessità di una terapia specifica, ma la liceità della VM e soprattutto del giudizio di inidoneità che ne è conseguito in questo caso! Per restare nel seminato, l'invito a consultare il medico curante o un reparto di cura non lo avresti approntato anche se lo avessi visitato da lavoratore assunto?
sportgooffy il 02/12/2009 04:31 ha scritto:
Scusa, collega, ma o non ho ben capito il senso del tuo intervento, o devo pensare che si stia facendo confusione... in questione non è lo stato di salute della persona visitata ("assumendo", come dici tu!) o la necessità di una terapia specifica, ma la liceità della VM e soprattutto del giudizio di inidoneità che ne è conseguito in questo caso! Per restare nel seminato, l'invito a consultare il medico curante o un reparto di cura non lo avresti approntato anche se lo avessi visitato da lavoratore assunto?
Caro Sportgooffy, mi pareva di essere stato chiaro: la visita preassuntiva è lecita e opportuna, e qui lo è stata in modo particolare. Per ciò che riguarda il giudizio di idoneità, attenendosi alla descrizione fatta da ROBERTOanni, questo non sarebbe stato possibile, nè opportuno, esprimerlo trovandosi l'"assumendo" (persona da assumersi) in uno stato di malattia acuta (indici di citolisi, tremore importante, probabilmente da astinenza, ecc.). Credo che alla fine resti solo la questione se le visite mediche possano o meno essere preassuntive. Io ritengo di si, ma sono anche del parere che sia giusto così.
dellarossa il 02/12/2009 09:36 ha scritto:
Caro Sportgooffy, mi pareva di essere stato chiaro: la visita preassuntiva è lecita e opportuna, e qui lo è stata in modo particolare. Per ciò che riguarda il giudizio di idoneità, attenendosi alla descrizione fatta da ROBERTOanni, questo non sarebbe stato possibile, nè opportuno, esprimerlo trovandosi l'"assumendo" (persona da assumersi) in uno stato di malattia acuta (indici di citolisi, tremore importante, probabilmente da astinenza, ecc.). Credo che alla fine resti solo la questione se le visite mediche possano o meno essere preassuntive. Io ritengo di si, ma sono anche del parere che sia giusto così.
che le VM preassuntive siano lecite (ossia consentite dalla legge) non era stato da parte mia messo in alcun modo in dubbio... nè nel caso discusso ho sostenuto che si dovesse esprimere una idoneità... ma che "la visita preassuntiva è .... opportuna, e qui lo è stata in modo particolare" è una tua affermazione dalla quale mi permetto di dissentire.
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