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Applicazione del D.Lgs 25/2002. Valutazione del rischio chimico

Questo argomento ha avuto 2 risposte ed è stato letto 2141 volte.

La Redazione

La Redazione
Provenienza
Pisa
Professione
Medico del Lavoro
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1662
  • Applicazione del D.Lgs 25/2002. Valutazione del rischio chimico
  • (06/07/2002 11:52)

Si pregano i Colleghi di far conoscere la loro esperienza diretta in merito all 'applicazione del Decreto nelle loro realtà. In particolare se e in che modo il mc è coinvolto nella fase di valutazione del rischio.

La redazione di MedicoCompetente.it

Quadrini

Quadrini
Provenienza
Brescia
Professione
Medico del Lavoro
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122
  • Re: Applicazione del D.Lgs 25/2002. Valutazione del rischio chimico
  • (07/07/2002 08:56)

Nella realtà in cui mi trovo ad operare, il nuovo D.Lgs 25/2002, non solo non ha escluso la figura del M.C., ma lo stesso è il promotore della valutazione del rischio, in quanto assieme al datore di lavoro, l 'R.S.P.P. e l 'eventuale consulente esterno, seguendo le indicazioni ed il buon senso, ha presisposto una metodologia per arrivare alla quantificazione del rischio stesso. In particolare io mi sto muovendo seguendo questo schema:

1.individuare gli agenti chimici pericolosi

2.individuare le proprietà pericolose degli agenti chimici

3.individuare le attività che possono comportare l’esposizione agli agenti chimici pericolosi

4.individuare le mansioni che prevedono l’effettuazione delle attività di cui sopra

5.esaminare delle misure di prevenzione e protezione collettive adottate

6.determinare il livello, il tipo e la durata di esposizione per mansione

7.valutare il rischio per mansione

8.verificare della possibilità di sostituire gli agenti chimici il cui impiego comporta dei rischi con altri dotati di caratteristiche che riducano il rischio o lo annullino

9.verificare, in assenza della possibilità di eliminare il rischio dell’agente chimico pericoloso, la possibilità o ridurre l’esposizione mediante l’adozione di misure di protezione tecniche ed organizzative

10.individuare e scegliere i dispositivi di protezione individuale

11.individuare i fabbisogni formativi e d informativi in funzione delle mansioni svolte

12.effettuare la sorveglianza sanitaria necessaria in funzione dei rischi

13 predisposizione per ogni agente chimico di una scheda informativa circa i rischi e danni alla salute, cosa fare in caso di incendio, spandimento, esplosione di infortunio.

14 incontri informativi con i responsabili della sicurezza, preposti e lavoratori.

In tutti questi momenti, la figura del medico competente non può essere accantonata.

La quantificazione del rischio viene operata attraverso il monitoraggio ambientale ( se previsti TLW ), monitoraggio biologico ( se sono conosciuti i valori di riferimento ) ed in ultimo sulla valutazione degli accertamenti sanitari eseguiti dall 'inizio della sorveglianza sanitaria.

Infine, con i risultati di quanto sopra, tutte le figure, sopra menzionate, stabiliscono se il rischio è basso, moderato, o alto.

nofertiri9

nofertiri9
Provenienza
Napoli
Professione
Laureato non medico
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  • Re: Applicazione del D.Lgs 25/2002. Valutazione del rischio chimico
  • (07/07/2002 21:14)

carissimi, ed in particolar modo oggi caro quadrini, come ho sempre detto, io non sono medico competente, anzi non sono nemmeno medico, io sono una biologa che da circa vent 'anni si interessa solo ed esclusivamente di igiene industriale. Ebbene, ricordate forse il mio grido d 'allarme all 'emanazione della - a mio avviso - nefanda norma del "rischio moderato. Nella speranza che i "signori delle ASL" ne prendano coscienza, e al fine di evitare orrende se non ignominiose dichiarazioni di "rischio moderato" secondo il D.Lgs. 25/02, mi urge ricordare a chi già ne è a conoscenza, ed informare chi ne fosse all 'oscuro, che esistono ben 2 nome tecniche ufficiali, in Italia, per la valutazione dei rischi in ambienti di lavoro, che sono la UNI 482/98 e la UNI 689/97, la seconda specifica per la valutazione di rischio chimico, che peraltro risultano anche riportate nell 'attuale Allegato VIII-sexties del 626.

In essa sono cmq riprese le tappe indicate da quadrini, anche se -ovviamente- da un punto di vista più tecnico che non medico, tappe che sono logiche conseguenze della conoscenza dei problemi. A questo punto, vorrei rivolgere un appello a tutti i MC che si trovano ad operare per Aziende "certificate" ISO 9000/14000: ricordate loro che in un sistema di qualità tutte le scelte aziendali devono fare riferimento a norme "di qualità"! Se un tecnico non dico bravo ma anche solo decente esegue una valutazione seria del rischio chimico (che, mi pemetta quadrini, non riguarda solo le sostanze pericolose ma tutte le sostanze tout court), sarà davvero difficile per quel DdL escludere il MC. Anch 'io, come tanti di voi, sono allarmata dalle ipersensibilità individuali, che mi trovo sempre più spesso a riscontrare. Vi prego, non ditemi che sono logorroica e noiosa (anche se....), ma vi assicuro che trovo personalmente in pauroso aumento tutta una serie di piccole patologie, che definisco tecnopatie subcliniche, la cui caratteristica comune è di insorgere in aree produttive omogenee. Ve ne dico qualcuna, giusto per offrirvi spunti di lavoro: sferocitosi secondaria nel comparto metalmeccanico, per saldatori e smerigliatori; amilasemia border line in esposti a vibrazioni oltre 90dB a 125 Hz (l 'ulcera da rumore di buona memoria?). Mi raccomando, pretendete che il DdL di avvalga di specialisti seri, Voi compresi, per le valutazioni del rischio chimico. Grazie ancora per l 'ospitalità.

Nofer
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