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obblighi MC in caso di cessazione attività azienda/rapporti di lavoro/incarico..

Questo argomento ha avuto 1 risposte ed è stato letto 4244 volte.

fedeviola

fedeviola
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Siena
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Medico del Lavoro Competente
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  • obblighi MC in caso di cessazione attività azienda/rapporti di lavoro/incarico..
  • (08/12/2009 11:15)

salve a tutti,
vorrei chiarirmi con voi le idee riguardo alla modalità di conservazione della documentazione sanitaria, degli esposti a cancerogeni principalmente ( cartelle/a sanitarie e di rischio e registro esposizione cancerogeni), nei 3 casi previsti dal DLvo 81 e s.m.i.
CESSAZIONE RAPPORTO FRA AZIENDA E LAVORATORE:
1. il medico consegna la cartella al DDL
2. il medico consegna la copia della cartella anche al lavoratore
3. il DDL invia la cartella all'ISPESL tramite il MC

CESSAZIONE ATTIVITà AZIENDALE:
1.medico consegna la documentazione sanitaria al DDL (come se fosse una cessazione dell'incarico, DICO GIUSTO???)
2. il DDl consegna le cartelle sanitarie all'ISPESL e pure il Registro all'ISPESL
3. il DDL consegna copia del Registro anche all'O.d.V.
IN QUESTO CASO IL MEDICO NON HA MICA L'OBBLIGO DI CONSEGNARE LE CARTELLE SANITARIE ANCHE AI SINGOLI LAVORATORI, VERO??

CESSAZIONE INCARICO MC:
1. il medico consegna la documentazione sanitaria al datore di lavoro e STOP!

nel fare il mio ragionamento, ho posto una paio di quesiti...non so se sono stata chiara, ma vorrei confrontarmi con voi per avere delle conferme...
grazie a tutti

Federica

kuroneko

kuroneko
Provenienza
Roma
Professione
Medico del Lavoro
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28
  • Re: obblighi MC in caso di cessazione attività azienda/rapporti di lavoro/incarico..
  • (09/12/2009 12:18)

Il Decreto legislativo 106 correttivo dell'81, uscito ad agosto ha modificato l'art. 25 come segue:
Art. 25.
Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
[a)b)c)]
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio , e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata , nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni , salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
f) soppressa [c] = niente più invio all'ISPESL [/c]

Quindi, se se ne va il medico, lascia le cartelle originali al datore, per il medico che verrà;
se se ne va il lavoratore, la cartella originale resta al datore per 10 anni e una copia va al dipendente;
l'invio all'ISPESL non è più necessario, a meno che i lavoratori non siano esposti a cancerogeni, nel qual caso:

[Art. 243. Registro di esposizione e cartelle sanitarie, punti 4-8]

Finchè il lavoratore è in azienda, il DL conserva il registro e le annotazioni, mandandone copia all'ISPESL e all'OdV ogni 3 anni e su richiesta, nonché all'ISS su richiesta;
se se ne va il lavoratore il MC manda le cartelle originali all'ISPESL, insieme con le annotazioni del registro e consegna al lavoratore una copia della cartella (e anche delle annotazioni? Il mio dubbio è qui);
se chiude l'azienda, il datore manda cartelle e registro originali all'ISPESL e copia del registro all'OdV competente per territorio.

Questa è almeno la mia interpretazione della faccenda, per cui attendo conferme o rettifiche da parte degli altri colleghi...

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