Il portale del Medico del Lavoro Competente

Sezioni del portale

Ricerca

Login

Informazioni

Permesso di lettura:
Tutti gli utenti
Permesso di scrittura:
Utenti registrati

Network

Inidoneità alla mansione per positività droghe...conseguenze?!

Questo argomento ha avuto 3 risposte ed è stato letto 9718 volte.

FRANCO CANGIANI

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Torino
Professione
Medico del Lavoro Competente
Messaggi
224
  • Inidoneità alla mansione per positività droghe...conseguenze?!
  • (13/12/2009 04:33)

Gentili colleghi, gradirei chiarimenti sulle conseguenze della non idoneità alla mansione per positività a test droghe.
Dopo i 2 test (di screening e di conferma) mettiamo il caso che il lavoratore risulti positivo.
Inidoneo alla mansione.
Non è possibile rimansionarlo.
Che succede se il lavoratore accetta il percorso di recupero al sert e il ddl non può licenziarlo (mi sembra che la legge dica questo) va in aspettativa non retribuita oppure qualcuno lo paga senza che questo lavori e in tal caso chi? DDL? INPS? ecc ecc. (e qui gradirei condividere con voi una riflessione...ma per quale cacchio di ragione il ddl deve pagare l'abitudine viziosa di chicchessia...e per giunta senza che lavori...facciamoci allora tutti di sativa...no?!!)

Un altra cosa mi sembra di aver capito in un recente congresso e cioè che , almeno in lombardia, le indagini per l'alcool dipendenza o abuso cronico di alcol sono limitate ai casi sporadici di segnalazioni da parte di ddl o lavoratori...di situazioni quasi conclamate....e che tali accertamenti debbano limitarsi all' alcolemia.
Da altre parti ho sentito ribadire più volte invece l'assoluta necessità della determinazione anche delle cdt del mcv delle gammgt e delle transaminasi e questo per tutte le categorie di lavoratori a rischio. Mi chiarite a che punto siamo rimasti? si fanno non si fanno quali si fanno? Mettiamoci d'accordo!!!! Grazie a tutti e saluti

sportgooffy

sportgooffy
Provenienza
Roma
Professione
Medico
Messaggi
331
  • Re: Inidoneità alla mansione per positività droghe...conseguenze?!
  • (13/12/2009 07:54)

FRANCO CANGIANI il 13/12/2009 04:33 ha scritto:
Gentili colleghi, gradirei chiarimenti sulle conseguenze della non idoneità alla mansione per positività a test droghe.
Dopo i 2 test (di screening e di conferma) mettiamo il caso che il lavoratore risulti positivo.
Inidoneo alla mansione.
Non è possibile rimansionarlo.
Che succede se il lavoratore accetta il percorso di recupero al sert e il ddl non può licenziarlo (mi sembra che la legge dica questo) va in aspettativa non retribuita oppure qualcuno lo paga senza che questo lavori e in tal caso chi? DDL? INPS? ecc ecc. (e qui gradirei condividere con voi una riflessione...ma per quale cacchio di ragione il ddl deve pagare l'abitudine viziosa di chicchessia...e per giunta senza che lavori...facciamoci allora tutti di sativa...no?!!)

Un altra cosa mi sembra di aver capito in un recente congresso e cioè che , almeno in lombardia, le indagini per l'alcool dipendenza o abuso cronico di alcol sono limitate ai casi sporadici di segnalazioni da parte di ddl o lavoratori...di situazioni quasi conclamate....e che tali accertamenti debbano limitarsi all' alcolemia.
Da altre parti ho sentito ribadire più volte invece l'assoluta necessità della determinazione anche delle cdt del mcv delle gammgt e delle transaminasi e questo per tutte le categorie di lavoratori a rischio. Mi chiarite a che punto siamo rimasti? si fanno non si fanno quali si fanno? Mettiamoci d'accordo!!!! Grazie a tutti e saluti

Le risposte che cerchi sono evidenti alla lettura del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (in SO alla GU 31 ottobre 1990, n. 255) "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza". il testo della orma è facilmente ritrovabile sul web...
più interessante (sai, ho lavorato anche in un SERT) valutare gli interventi di altri colleghi... personalmente ritengo che la collettività debba prevedere piani ed interventi di recupero per questa ed altre situazioni di marginalità... e qui lancio una provocazione e faccio outing... quanti sono tra i lettori di questo forum quelli che si definirebbero ascrivibili alla "gauche"?.. e cosa significa per un MC essere "sinistrorso"?

ex utente da milano

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Milano
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
148
  • Re: Inidoneità alla mansione per positività droghe...conseguenze?!
  • (13/12/2009 12:51)

FRANCO CANGIANI il 13/12/2009 04:33 ha scritto:
Gentili colleghi, gradirei chiarimenti sulle conseguenze della non idoneità alla mansione per positività a test droghe.
Dopo i 2 test (di screening e di conferma) mettiamo il caso che il lavoratore risulti positivo.
Inidoneo alla mansione.
Non è possibile rimansionarlo.
Che succede se il lavoratore accetta il percorso di recupero al sert e il ddl non può licenziarlo (mi sembra che la legge dica questo) va in aspettativa non retribuita oppure qualcuno lo paga senza che questo lavori e in tal caso chi? DDL? INPS? ecc ecc. (e qui gradirei condividere con voi una riflessione...ma per quale cacchio di ragione il ddl deve pagare l'abitudine viziosa di chicchessia...e per giunta senza che lavori...facciamoci allora tutti di sativa...no?!!)

Un altra cosa mi sembra di aver capito in un recente congresso e cioè che , almeno in lombardia, le indagini per l'alcool dipendenza o abuso cronico di alcol sono limitate ai casi sporadici di segnalazioni da parte di ddl o lavoratori...di situazioni quasi conclamate....e che tali accertamenti debbano limitarsi all' alcolemia.
Da altre parti ho sentito ribadire più volte invece l'assoluta necessità della determinazione anche delle cdt del mcv delle gammgt e delle transaminasi e questo per tutte le categorie di lavoratori a rischio. Mi chiarite a che punto siamo rimasti? si fanno non si fanno quali si fanno? Mettiamoci d'accordo!!!! Grazie a tutti e saluti

Il percorso di recupero, come dici tu, é un passo successivo. Il lavoratore risultato positivo allo screening ed alla conferma presso laboratorio autorizzato viene inviato al Ser.T, in cui viene sottoposto a visita e colloquio, ripetizione dell'esame urinario ed esame della matrice pilifera. Al termine dell'accertamento viene rilasciata una certificazione:
1) non tossicodipendente
2) non tossicodipendente con riscontrato uso di...
3) tossicodipendente
Saranno poi i colleghi dei Ser.T. che valuteranno se e quando proporre al lavoratore di farsi seguire da loro per un percorso di recupero. In ogni caso é molto difficile che essi certifichino alla prima visita lo stato di tossicodipendenza. Tendono a certificare tutti come "non tossicodipendenti con riscontrato uso di...." (da rivedere dopo i sei mesi di monitoraggio cautelativo). Faccio un esempio che mi é capitato: lavoratore positivo a thc e cocaina. Preso appuntamento al Ser.T dopo circa 15 giorni (quindi il lavoratore era informato preventivamente): nuovamente positivo alle urine. Esame del capello con valori di cocaina 10 volte il cut-off. E' stato certificato come "non tossicodipendente con riscontrato uso di....." e quindi follow-up cautelativo, ecc, ecc.
Io, nella mia ignoranza in materia, un soggetto con queste caratteristiche lo avrei definito "tossicodipendente" ma evidentemente ci saranno dei criteri diversi.
Per quanto riguarda il destino del lavoratore, la mansione, chi paga che cosa...credo che non debba interessarci, non nel senso umano del termine, ma nel senso "tecnico", altrimenti non dovremmo fare più nulla. Anche io non condivido questa norma così come impostata però dobbiamo applicarla secondo tutte le procedure. Se facciamo altre considerazioni che non siano tecniche e le trasliamo nel nostro operato arriviamo a distorsioni pericolose. Ci sono colleghi che riscontrato un positivo, lo mandano a casa e lo ritestano dopo 10 giorni: per non mettere in difficoltà il lavoratore, l'aziende e per non procurarsi fastidi. Non credo che sia il percorso migliore. Inviare il lavoratore al Ser.T. significa anche metterlo davanti alle sue responsabilità e, se fatto con decisione ma anche con umanità e riservatezza del caso forse può aiutarlo.
Per quanto riguarda l'alcoldipendenza, la regione ha emanato una circolare, in cui, valutata l'incongruenza delle norme ritiene che i controlli per l'alcoldipendenza siano inattuabili,in attesa delle attese modifiche di legge attese entro fine anno. Rimangono validi i controlli alcolimetrici per escludere l'assunzione di alcol durante le ore lavorative e l'invio, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, qualora il medico o il datore di lavoro identifichi un soggetto palesemente alcolista. Per cui da noi niente transaminasi, cdt, ecc. per lo meno per chi ritiene il parere vincolante. Personalmente, prima della circolare della lombardia, effettuavo gli accertamenti di screening e di secondo livello; poi ho sospeso in quanto ritengo che nella confusione generale, il parere della regione sia importante in quanto fornisce un elemento di interpretazione istituzionale e non più personale, di cui si deve tenere conto. So di altri colleghi che continuano a farli. In altre regioni mi risulta l'opposto.....i medici che non effettuano i controlli sono stati sanzionati (non so se é una leggenda metropolitana o realtà). In ogni caso su questo argomento, qualsiasi cosa facciamo...sbagliamo.

FRANCO CANGIANI

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Torino
Professione
Medico del Lavoro Competente
Messaggi
224
  • Re: Inidoneità alla mansione per positività droghe...conseguenze?!
  • (14/12/2009 09:17)

cristiano.ravalli il 13/12/2009 12:51 ha scritto:


Il percorso di recupero, come dici tu, é un passo successivo. Il lavoratore risultato positivo allo screening ed alla conferma presso laboratorio autorizzato viene inviato al Ser.T, in cui viene sottoposto a visita e colloquio, ripetizione dell'esame urinario ed esame della matrice pilifera. Al termine dell'accertamento viene rilasciata una certificazione:
1) non tossicodipendente
2) non tossicodipendente con riscontrato uso di...
3) tossicodipendente
Saranno poi i colleghi dei Ser.T. che valuteranno se e quando proporre al lavoratore di farsi seguire da loro per un percorso di recupero. In ogni caso é molto difficile che essi certifichino alla prima visita lo stato di tossicodipendenza. Tendono a certificare tutti come "non tossicodipendenti con riscontrato uso di...." (da rivedere dopo i sei mesi di monitoraggio cautelativo). Faccio un esempio che mi é capitato: lavoratore positivo a thc e cocaina. Preso appuntamento al Ser.T dopo circa 15 giorni (quindi il lavoratore era informato preventivamente): nuovamente positivo alle urine. Esame del capello con valori di cocaina 10 volte il cut-off. E' stato certificato come "non tossicodipendente con riscontrato uso di....." e quindi follow-up cautelativo, ecc, ecc.
Io, nella mia ignoranza in materia, un soggetto con queste caratteristiche lo avrei definito "tossicodipendente" ma evidentemente ci saranno dei criteri diversi.
Per quanto riguarda il destino del lavoratore, la mansione, chi paga che cosa...credo che non debba interessarci, non nel senso umano del termine, ma nel senso "tecnico", altrimenti non dovremmo fare più nulla. Anche io non condivido questa norma così come impostata però dobbiamo applicarla secondo tutte le procedure. Se facciamo altre considerazioni che non siano tecniche e le trasliamo nel nostro operato arriviamo a distorsioni pericolose. Ci sono colleghi che riscontrato un positivo, lo mandano a casa e lo ritestano dopo 10 giorni: per non mettere in difficoltà il lavoratore, l'aziende e per non procurarsi fastidi. Non credo che sia il percorso migliore. Inviare il lavoratore al Ser.T. significa anche metterlo davanti alle sue responsabilità e, se fatto con decisione ma anche con umanità e riservatezza del caso forse può aiutarlo.
Per quanto riguarda l'alcoldipendenza, la regione ha emanato una circolare, in cui, valutata l'incongruenza delle norme ritiene che i controlli per l'alcoldipendenza siano inattuabili,in attesa delle attese modifiche di legge attese entro fine anno. Rimangono validi i controlli alcolimetrici per escludere l'assunzione di alcol durante le ore lavorative e l'invio, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, qualora il medico o il datore di lavoro identifichi un soggetto palesemente alcolista. Per cui da noi niente transaminasi, cdt, ecc. per lo meno per chi ritiene il parere vincolante. Personalmente, prima della circolare della lombardia, effettuavo gli accertamenti di screening e di secondo livello; poi ho sospeso in quanto ritengo che nella confusione generale, il parere della regione sia importante in quanto fornisce un elemento di interpretazione istituzionale e non più personale, di cui si deve tenere conto. So di altri colleghi che continuano a farli. In altre regioni mi risulta l'opposto.....i medici che non effettuano i controlli sono stati sanzionati (non so se é una leggenda metropolitana o realtà). In ogni caso su questo argomento, qualsiasi cosa facciamo...sbagliamo.

Ti ringrazio molto della esauriente risposta. Ciao e grazie

MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507

Privacy | Contatti