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Medico Competente è il poliambulatorio ?!

Questo argomento ha avuto 2 risposte ed è stato letto 2939 volte.

giomilan

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Rovigo
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Medico Competente
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  • Medico Competente è il poliambulatorio ?!
  • (01/08/2002 21:16)

Ho sempre creduto che il Medico Competente debba essere indivuato in una persona fisica (cioè colui che in prima persona effettua le visite ed esprime i giudizi di idoneità), non nel titolare di un poliambulatorio (che utilizza altri medici del lavoro per far effettuare le visite e redigere le idoneità al posto suo).

Invece, sul giornale dell ' Ordine dei Medici di Rovigo ("Polesine Medico", luglio 2002 pag. 16) è riportato il seguente stralcio dalla sentenza della Corte di Cassazione sez. III penale del 20 giugno 1996:

"Inoltre, non risulta da alcuna delle norme in esame che la designazione del medico competente debba effettuarsi necessariamente con la individuazione di una determinata persona fisica, essendo pacificamente ammessa l 'esistenza di studi medici associati e specializzati, alla pari di altri liberi professionisti."

Vorrei un commento dalla Redazione. Grazie.

La Redazione

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  • Re: Medico Competente è il poliambulatorio ?!
  • (02/08/2002 22:52)

Il "caso" nasce dalla sentenza citata che però, per la specificità del caso, merita di essere conosciuta. A questo indirizzo si trova una presa di posizione dell'Ordine dei Medici di Messina (che cita anche una lettera della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) http://www.omceo.me.it/medici/archivio/2002/news/Mar/mar_26_II.htm In sintesi: Un datore di lavoro si era rivolto a uno studio medico particolarmente qualificato in materia di medicina di lavoro per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori dipendenti di detta impresa lo studio si era avvalso di un medico in possesso della specializzazione in medicina legale, all'epoca non ricompresa tra quelle "abilitanti" al controllo sanitario dei lavoratori, quale medico competente. Il giudice di primo grado assolveva il datore di lavoro e condannava il medico in quanto privo del titolo "abilitante" alle funzioni di medico competente. La sentenza ha evidenziato (come aveva già fatto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) che il medico competente può avvalersi di più medici del servizio medico aziendale, operanti sotto la sua diretta responsabilità, per l'effettuazione di compiti attinenti alla sorveglianza sanitaria. Il giudice di legittimità con la sentenza citata aggiunge: "Inoltre, non risulta da alcuna delle norme in esame che la designazione del medico competente debba effettuarsi necessariamente con la individuazione di una determinata persona fisica, essendo pacificamente ammessa l'esistenza di studi medici associati e specializzati, alla pari di altri liberi professionisti. Sicchè, la presenza di uno studio medico specializzato in materia di lavoro, legalmente ammesso e autorizzato e con la rappresentanza all'esterno a mezzo di un soggetto competente qualificato che ne assume non solo la formale rappresentanza, ma altresì tutti gli obblighi nei confronti dei privati contraenti, autorizza il datore di lavoro di validamente riferirsi a tale struttura per assolvere i sui doveri previsti dalla L. 277/91. Altra cosa è che poi tale struttura, contravvenendo alla espressa convenzione, utilizzi in concreto soggetti non qualificati; ma tale violazione da parte del legale rappresentante della anzidetta struttura non può legittimamente addebitarsi al datore di lavoro che ha adempiuto a tutti i suoi obblighi e non può prevedere una (consapevole o inconsapevole) violazione da parte del suo contraente" Ciò premesso, fermo restando che il medico competente "può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri" (art. 17, 2° comma D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626), lo studio specializzato in materia di lavoro per il controllo dello stato di salute dei lavoratori può avvalersi soltanto ed esclusivamente di medici in possesso di titoli di cui all lett. d) nn. 1-2-3 del 1° comma dell'art. 2 della legge 626/94 e successive modifiche e integrazioni. L'affidamento da parte di uno studio medico associato specializzato in materia di lavoro a medici non in possesso di uno dei titoli di cui alla lett. d) nn. 1- 2- 3 dell' art. 2 del D.Lgs 626/94 è illegittimo e implica la responsabilità del rappresentante dello studio anche di fronte al datore di lavoro." In sostanza si ammette che la "designazione" possa essere fatta ad uno studio associato, per esempio sotto forma di un contratto di servizi. Secondo noi, comunque, il Datore di Lavoro deve "nominare" il o i medico/i competente/i (con tutti i requisiti) individuato/i dallo Studio Associato il quale (questa è la ratio della sentenza) si assume la responsabilità della verifica dei requisiti del medico individuato, mallevando da questa responsabilità il datore di lavoro. Ci sono altre interpretazioni?

La redazione di MedicoCompetente.it

nofertiri9

nofertiri9
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  • Re: Medico Competente è il poliambulatorio ?!
  • (08/08/2002 14:30)

eh già!!! ...e magari, per conto nostro adesso ci abroghiamo, se, come e quando ci può far comodo, la Legge n. 1815 del 23 novembre 1939. Dove è ben specificato, e ancor più chiaramente scritto, che l'esercizio delle arti mediche è svolto in piena responsabilità personale civile e penale del professionista abilitato. Mi sconvolge peraltro che la Cassazione non interpreti la "nomina" del MC come desumibile a vivaci tinte dallo spirito stesso del D.lgs. 626, ovvero la "personalizzazione della responsabilità". Non mi stancherò mai di ripetere che io non sono un medico del lavoro, che non sono del tutto un medico: aggiungo in questa sede che sono propietaria di una struttura che, tra l'altro, fornisce servizi anche, e sottolineo anche, di medicina del lavoro. E proprio per questo, perchè gli ottimi specialisti che mi onorano della loro collaborazione hanno il diritto-dovere di svolgere in piena libertà ed autonomia il loro prezioso lavoro, è mio-nostro costume che le Aziende Clienti stipulino un contratto di fornitura con la struttura ma NOMINANO IL SINGOLO MEDICO COMPETENTE; di fatto, mi assumo io il rischio d'impresa, ovvero il medico viene pagato da me per le prestazioni rese anche nell'eventualità, ahimè frequente, di insolvenza del committente, ma ogni datore di lavoro ed ogni lavoratore sanno sempre ed in ogni momento CHI E' il medico di riferimento. D'altronde, sempre chè nel frattempo non si cambi il CPP, la responsabilità penale è sempre personale, e non si vede come potrebbe essere personale la responsabilità penale di una società, o studio associato, o analoghe figure giuridiche. Perchè mai, in caso contrario, nei giudizi in materia di lesioni, infortuni e quant'altro, non sono mai chiamate le Aziende bensì le singole persone cui il Legislatore fa capo per l'imputazione di, GIUSTAPPUNTO, responsabilità?
Riflettiamo, amici: riflettiamo!!!!

Nofer
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