Sono specialista in Medicina Legale e ho svolto per un breve periodo il servizio di Medico Competente della mia Azienda Ospedaliera. Al momento sono il Presidente della Commissione di Verifica. Non ho capito dove finisce il ruolo del MC e inizia quello della Commissione di Verifica. Mi spiego: da parte dell'ASP locale mi vengono inviati in Commissione di verifica lavoratori che chiedono il cambio mansione adducendo motivi di salute e lavoratoreìi che, essendo stati fuori servizio per qualche mese per motivi di salute, devono essere riammessi in servizio. Non fa parte del lavoro del MC stabilire se un dipendente debba essere cambiato di mansione o possa essere riammesso in servizio? Oppure è il dipendente che può chiedere l'una o l'altra possibilità? Ci sono elementi normativi in merito?
Grazie
giovanitasca il 18/01/2010 07:46 ha scritto:
Sono specialista in Medicina Legale e ho svolto per un breve periodo il servizio di Medico Competente della mia Azienda Ospedaliera. Al momento sono il Presidente della Commissione di Verifica. Non ho capito dove finisce il ruolo del MC e inizia quello della Commissione di Verifica. Mi spiego: da parte dell'ASP locale mi vengono inviati in Commissione di verifica lavoratori che chiedono il cambio mansione adducendo motivi di salute e lavoratoreìi che, essendo stati fuori servizio per qualche mese per motivi di salute, devono essere riammessi in servizio. Non fa parte del lavoro del MC stabilire se un dipendente debba essere cambiato di mansione o possa essere riammesso in servizio? Oppure è il dipendente che può chiedere l'una o l'altra possibilità? Ci sono elementi normativi in merito?
Grazie
Non sei particolarmente intraprendente e la risposta è facile facile e forse per questo motivo i tanti che hanno letto il tuo post non si sono degnati di risponderti. Ma forse può essere anche per la tua specializzazione per la quale vieni interpretato come mc usurpatore.
Sorvoliamo sul nesso di causalità tra la tua domanda e il difetto di attenzione dimostrato.
La risposta è nel DLgs 106/09, art 41, comma 2, lettera e-ter:
"2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione."
Buon lavoro
Tcam
Medici indolenti & Aziende Netgroup
https://www.facebook.com/retemedicicompetenti/
Senza voler entrare in polemica, il problema posto da Giovanitasca è un problema reale per chi fa il medico competente in un ente pubblico, problema che anch' io avevo posto anni addietro al gruppo di lavoro sui problemi del MC. Ho fatto varie ricerche anche di natura bibliografica legislativa , ho posto il quesito a vari giuristi nei Ns incontri , primo fra tutti, anche se non gode della stima generale di noi MC, al procuratore Guariniello. Alla fine della mia ricerca mi sono fatto la convinzione che è un problema insoluto , che andrà prima o poi affrontato, perchè tutte le commissioni di verifica ed anche quelle istituite ai sensi della legge 300, esprimono giudizi anche su lavoratori con mansioni con rischi normati che DOVREBBERO ESSERE DI ESCLUSIVA PERTINENZA DEL MC, e chiudere la discussione dicendo che è sbagliato e basta, sarebbe assolutamente riduttivo .
Certo in questo momento la NS professione è investta da altri e forse più importanti problemi ma prima o poi ritengo che la NS attenzione debba concentrarsi anche su problemi come questo
Mario Concetto Giorgianni
marioconcetto il 20/01/2010 08:50 ha scritto:
Senza voler entrare in polemica, il problema posto da Giovanitasca è un problema reale per chi fa il medico competente in un ente pubblico, problema che anch' io avevo posto anni addietro al gruppo di lavoro sui problemi del MC. Ho fatto varie ricerche anche di natura bibliografica legislativa , ho posto il quesito a vari giuristi nei Ns incontri , primo fra tutti, anche se non gode della stima generale di noi MC, al procuratore Guariniello. Alla fine della mia ricerca mi sono fatto la convinzione che è un problema insoluto , che andrà prima o poi affrontato, perchè tutte le commissioni di verifica ed anche quelle istituite ai sensi della legge 300, esprimono giudizi anche su lavoratori con mansioni con rischi normati che DOVREBBERO ESSERE DI ESCLUSIVA PERTINENZA DEL MC, e chiudere la discussione dicendo che è sbagliato e basta, sarebbe assolutamente riduttivo .
Certo in questo momento la NS professione è investta da altri e forse più importanti problemi ma prima o poi ritengo che la NS attenzione debba concentrarsi anche su problemi come questo
Buona la tua osservazione, tuttavia, mi pare che il 106/09 abbia in sostanza dato una risposta chiara sulla pertinenza (in prima istanza) per il mc quantomeno per la reimmissione al lavoro dopo assenza superiore ai 60 gg.
Spetta poi eventualmente al lavoratore fare di diritto opposizione al giudizio del mc (seconda istanza) o al ddl/lavoratore chiedere una verifica collegiale a norma dell'art 5 legge 300.
Questo mi sembrava di aver capito fino ad oggi.
Non conosco tuttavia i compiti e le competenze di una commissione di verifica di un ente pubblico e dunque qui mi fermo.
Tcam
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Io avrei di ridire anche sui medici competenti che fanno i medici legali. La differenza mi sembra molto chiara: il MC è un soggetto deputato alla prevenzione in un contesto che prevede misure tecniche, procedurali formative ecc. tutte finalizzate al controllo dei rischi. La idoneità del MC è una idoneità alla esposizione non ad un rischio generico ma ad un rischio specifico, cioè valutato nella specifica circostanza. I medici legali e i medici delle varie commissioni valutano invece la capacità di lavoro nel compito proprio della mansione (idoneità generica). Anche se ci sono aree di confine, la differenza è sostanziale. Esistono vari soggetti (commissioni, collegi, Legge 300, Ospedale militare, Invalidità civile , ecc.) che si esprimono sulla idoneità al lavoro ma solo il MC si esprime sulla prevenzione dai rischi lavorativi. Anche su questo forum spesso ci si imbatte in interventi di MC che sconfinano (es. le visite preventive in fase di preassunzione confuse con vere e proprie visite di assunzione che a noi sono proibite). Nessuna preclusione precostituita verso i medici legali che svolgono le funzioni di MC purchè facciano prevenzione e non medicina legale. Per il resto ben venga il confronto
secondo me il compito del mc è limitato alla valutazione dei soggetti esposti a specifici rischi lavorativi e può allontanare un lavoratore dall'esposizione ad un certo tipo di rischio. quando però si tratta, non dell'idoneità ad una mansione specifica con un rischio professionale particolare, ma semplicemente della generica capacità lavorativa che può essere compromessa da una patologia insorta successivamente all'intrapresa di un lavoro e che quindi può ridurre non la idoneità ad un tipo di rischio particolare, ma la generica capacità di lavorare, allora la competenza diventa della commissione di verifica
tapand
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