salve,
secondo voi i trattoristi rientrano nell'elenco delle mansioni per cui è obbligatorio effettuare gli accertamenti per accertare l'assenza di tossicodipendenza (art. 41 comma 4 del DLvo 81/2008 e s.m.i.)?
io non riesco a capirlo....
Mi sembra che i mezzi agricoli possano essere condotti con patente B. Oltretutto, anche per le patenti superiori, la norma fa riferimento a mezzi stradali. Quindi: o si fanno rientrare in qualche modo i trattori nel calderone delle macchine di movimentazione terra e merci (qualche volta al trattore ci attaccano un rimorchio...però non è comunque una ruspa o un muletto...), oppure i trattoristi non vanno sottoposti ai test.
...e il "gatto delle nevi" per un addetto ad impianti di risalita di una società impianti piste da sci?
direi proprio di si
fedeviola il 29/01/2010 04:10 ha scritto:
salve,
secondo voi i trattoristi rientrano nell'elenco delle mansioni per cui è obbligatorio effettuare gli accertamenti per accertare l'assenza di tossicodipendenza (art. 41 comma 4 del DLvo 81/2008 e s.m.i.)?
io non riesco a capirlo....
falco il 29/01/2010 10:36 ha scritto:
direi proprio di si
Personalmente ritengo che il collega Falco farebbe cosa gradita a tutti se fosse così gentile da argomentare brevemente la sua risposta al quesito di Federica.
A tal proposito credo che questo tipo di questioni meriterebbe sempre, come peraltro avviene frequentemente, anche un intervento autorevole e chiarificatore da parte della Redazione del sito.
Saluti
Tonelli
vupie il 29/01/2010 05:08 ha scritto:
Mi sembra che i mezzi agricoli possano essere condotti con patente B. Oltretutto, anche per le patenti superiori, la norma fa riferimento a mezzi stradali. Quindi: o si fanno rientrare in qualche modo i trattori nel calderone delle macchine di movimentazione terra e merci (qualche volta al trattore ci attaccano un rimorchio...però non è comunque una ruspa o un muletto...), oppure i trattoristi non vanno sottoposti ai test.
Il mio dubbio era proprio questo.
possono rientrare nelle mansioni a rischio solo se li consideriamo appunto fra gli "n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci"...effettivamente il rimorchio per trasportare l'uva ce l'hanno, però..
anche io gradirei molto un parere da parte della Redazione ed una più approfondita argomentazione da parte di Falco.
comunque grazie a tutti per il confronto.
se operi in Lombardia, la Regione ha scritto documento tipo FAQ con questio specifico !!!
07) CHI UTILIZZA TRATTORI DEVE ESSERE SOTTOPOSTO AD ACCERTAMENTI PER L'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI?
No, in quanto per la conduzione su strada di tutte le macchine agricole (inclusi i trattori) è richiesta la patente di tipo B.
Per essere considerati macchine per la movimentazione terra devono avere in dotazione attrezzature supplementari di sollevamento (es. ruspa o sollevatore) immatricolati e targati a tale scopo. Solo in questo caso i conducenti del trattore devono essere sottoposti agli accertamenti.
questa la premessa del documento FAQ:
- Ulteriori chiarimenti in materia di accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope negli ambienti di lavoro, in applicazione degli orientamenti forniti con Circolare regionale del 22 gennaio 2009 (Prot. H1.2009.0002333).
A seguito della pubblicazione in GU dell’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18 settembre 2008 (Repertorio Atti n. 178/CSR), pubblicato sulla GU n. 236 del 8 ottobre 2008, la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, attraverso la Circolare del 22 gennaio 2009 (Prot. H1.2009.0002333), ha fornito i primi indirizzi operativi per un’applicazione puntuale e uniforme nelle aziende lombarde delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope negli ambienti di lavoro.
Con questi strumenti normativi è stata avviata l’esecuzione degli accertamenti in un grande numero di aziende lombarde. Alla luce di questa esperienza di applicazione sul campo sono emersi vari quesiti inviati ai alle Unità della DGS coinvolte nella tematica, al Tavolo regionale aperto alle forze sociali, ai SPSAL, ai SERT delle ASL da parte delle organizzazioni datoriali, sindacali dei lavoratori, medici competenti e datori di lavoro.
Con questo secondo documento regionale si persegue l’obiettivo di fornire delle risposte a questi ulteriori quesiti, perlomeno a quelli proposti frequentemente (FAQ). Si auspica che lo strumento completi gli indirizzi dati in precedenza e sia di utilità per una corretta messa in atto nelle aziende delle attività di accertamento per i lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.
Il gruppo di lavoro regionale incaricato di predisporre queste risposte ha voluto, in questo stesso documento, affrontare anche alcuni problemi rilevanti relativi all’applicazione dell’intesa in materia di divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche (Intesa del 16 marzo 2006 - Repertorio atti n. 2540).
saluti
PS: per me l'unica è sentire parere SPSAL !
Ti ringrazio Nacci.
purtroppo non opero in lombardia e la Regione Toscana ha emanato una delibera sulla procedura molto dettagliata, ma credo che non si sia espressa relativamente alle mansioni. comunque quella che fornisci te è una bupna argomentazione.
grazie ancora,
Federica
[cite]fedeviola il 01/02/2010 02:31 ha scritto:
Non essendoci ancora giurisprudenza è necessario basarci sulle varie interpretazioni che circolano sull'argomento.
Potremo partire anche dalla definizione di trattore agricolo o forestale(art.1, comma 1 della direttiva 74/150/CEE)“Qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito dialmeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell’attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori”
Su questa base gli addetti ad attività che comportano l'uso del trattore, senza equipaggiamenti speciali per il movimento terra (nel senso di trasporto) o il trasporto di merci (cfr legnami ecc.), non sono inclusi fra coloro da sottoporre a controlli. In altre parole sono gli equipaggiamenti speciali che determinano eventualmente il "rischio".
La redazione di MedicoCompetente.it
ringrazio molto per quest'ultima informazione dettagliata, non ero a conoscenza della definizione della direttica CEE.
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