Buongiorno a tutti, sono nuova, mi chiamo Elisa e scrivo da Roma. Volevo avere chiarimenti riguardo alla visita che dobbiamo effettuare in base all'art.41 e-ter. Al rientro al lavoro, è necessario effettuare tutti gli esami previsti in base al protocollo sanitario o a seconda al motivo dell'assenza del dipendente può essere sufficiente una visita medica? Un esempio concreto: un VDT che rientra dopo 60 per lombosciatalgia è necessario che faccia nuovamente anche la visita oculistica?
Grazie a tutti e buona giornata.
ovviamente no...
gfp il 01/02/2010 10:54 ha scritto:
ovviamente no...
siamo sicuri? la norma (cito) si esprime con l'obbligo di "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione".
Il focus parrebbe sulla necessità di esprimere l'idoneità specifica, indipendentemente dal motivo di salute cagione dell'assenza.
ribadisco anch'io, assolutamente no, andrò ad indagare se la causa che ha determinato un'assenza per motivi di salute può aver modificato il precedente giudizio di idoneità e quindi mi limiterò ad una visita mirata e se del caso mi avvarrò di accertamenti specifici che possono anche non essere quelli impostati nel protocollo di sorv. sanitaria
premesso che si tratta di una idoneità alla mansione a tutti gli effetti, bisognerà poi decidere la durata di questa idoneità. Secondo me (opinione personale)se in caso per esempio di sorveglianza annuale decidiamo di dare una idoneità annuale dovremo per forza rifare anche tutti gli esami periodici, se diamo una idoneità fino alla scadenza della visita prcedente potremo regolarci di conseguenza rispetto all'evento contingente, senza l'obbligo di dovere ripetere anche tutti gli esami periodici.
personalmente opterei di massima per la conferma della idoneità fino alla scadenza della visita precedente, anche perchè sarebbe complicato organizzare che un lavoratore al rientro dalla malattia o infortunio si presenti già con tutti gli accertamenti già pronti. Certo può anche capitare che la scadenza sia molto ravvicinata ....
ariale9699 il 02/02/2010 01:24 ha scritto:
ribadisco anch'io, assolutamente no, andrò ad indagare se la causa che ha determinato un'assenza per motivi di salute può aver modificato il precedente giudizio di idoneità e quindi mi limiterò ad una visita mirata e se del caso mi avvarrò di accertamenti specifici che possono anche non essere quelli impostati nel protocollo di sorv. sanitaria
Scusatemi! Avrei bisogno di sapere se tale visita va effettuata su qualunque lavoratore ritorni da questa lunga assenza per malattia o solo su quei lavoratori soggetti a visita periodica?
Solo per i lavoratori addetti ad attività "a rischio" ai sensi della vigente normativa e pertanto sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Se non è esposto a rischi normati non c'è obbligo di visita, mai, non solo in questo caso.
"Felicius curari a medico popularem gentem quam nobiles et principes viros."
Concordo anch'io con i colleghi che non ritengono sempre necessari gli esami del protocollo standard, in particolare proprio nel caso dei videoterminalisti. Per la durata del giudizio di solito mi comporto nella modalità suggerita da maalox.
perdonate, ma voglio fare la solita voce fuori dal coro.
1) ufficialmente, il DdL non può sapere che ha tenuto il suo dipendente;
2) quindi, se è un soggetto sottoposto a SS per un qualche "rischio specifico" la visita dopo 60 gg di assenza ha la funzione di verifica dell'idoneità esattamente come ricordato da sportgoofy
3) anche nel caso di SS per VDT e assenza per lombosciatalgia, motivo di cui il MC viene a conoscenza solo quando visita il dipendente come Legge chiede, ricorderei che un altro dei fattori di SS per i VDT è la postura assisa prolungata.
Magari, potrebbe essere la buona occasione per andare a dare un'occhiata alla specifica postazione di QUEL lavoratore e vedere che per caso QUELLA postazione non possa essere soggetta a miglioramenti mirati alle condizioni individuali di ipersuscettiblità del lavoratore stesso.
Forse, dovreste smettere di essere proprio voi MC a interpretare lo spirito della norma come una accozzaglia di carte.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
N.B.: ho parlato da igienista occupazionale, e in quanto tale intendo portare alla Vs. attenzione che la Legge - coso 81, art. 41 commillo 2 letterilla e-ter - parla di "visita medica al fine di verificare l’idoneità alla mansione" e sino a prova contraria ogni mansione è il risultato di una determinata attività in determinate condizioni: ivi incluse quelle ambientali intrinseche e non solo quelle individuali.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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