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Imbianchini e rischio cancerogeno

Questo argomento ha avuto 2 risposte ed è stato letto 3788 volte.

tonyporro

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  • Imbianchini e rischio cancerogeno
  • (05/02/2010 22:07)

La revisione dello IARC ha indicato che l'esposizione professionale per i pittoli edili provoca il cr polmonare, il cr vescicale e il mesotelioma pleurico. Come vi state comportando? Ritenete opportuno suggerire al datore di lavoro di rivedere il DVR e di istituire il Registo degli esposti?

Tony Porro

annuscor

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  • Re: Imbianchini e rischio cancerogeno
  • (08/02/2010 16:26)

Ho l’impressione che la classificazione IARC possa essere “tardiva”, cioè riferita ai risultati degli studi epidemiologici che evidenziano i tumori dopo molti decenni dalla esposizione. Il DVR e il registro esposti sono riferiti al rischio “attuale”. Rispetto a tale problematica ho l’impressione (ma mi riservo di valutare ulteriormente) che gli imbianchini debbano essere considerati “ex esposti” (a proposito… chi se ne occupa?). Mi sono imbattuto in un problema simile per le parrucchiere per le quali è descritto un rischio di leucemie e tumori in genere. Dall’analisi delle schede di sicurezza (se i dati forniti dalle aziende sono veritiere e complete) non esiste attualmente nessuna ipotesi di rischio in tale direzione. E’ vero che non sempre è possibile individuare l’agente cancerogeno per cui il criterio epidemiologico deve essere adeguatamente valutato ma da solo non credo che sia sufficiente per concludere con un rischio attuale

c.sbordone

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  • Re: Imbianchini e rischio cancerogeno
  • (08/02/2010 17:00)

Carissimi,
conoscete che in Italia vige la presunzione giuridica e questa è prevista dal D. Lgs 81?

Ebbene, che cosa dice il D. Lgs 81?

Articolo 234 - Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) agente cancerogeno:

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;

2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;

3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all' ALLEGATO XLII, nonchè una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall' ALLEGATO XLII;

ALLEGATO XLII
SOSTANZE PERICOLOSE - ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI

1. Produzione di auramina con il metodo Michler.

2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.

3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.

4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.

5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro.

Mi sapete dire dove c'è scritto: lavorazione del bianchino?
Fino a modifiche legislative, per piacere non mettiamo altra carne al fuoco.
Carmine Sbordone

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