Senato della Repubblica - XVI LEGISLATURA
Disegno di legge N. 1242 d’iniziativa del senatore Rosario Giorgio COSTA (PdL)
Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione
delle patenti di guida e nautiche
Art. 1.
Il comma 2 dell’articolo 119 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«2. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da personale medico della Direzione Sanità di Reti ferroviarie italiane S.p.A. o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di stato o da medici specialisti in medicina legale o del lavoro. Le sopraindicate categorie di medici possono effettuare gli accertamenti anche se non più in servizio. In tutti i casi, tale accertamento deve essere effettuato in idonei locali».
27 gennaio 2010 - in corso esame in commissione del Disegno di Legge n. 1720 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), discusso congiuntamente al 1242...
...emendamento 16.5 del senatore Cosimo GALLO (sempre PdL)...
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) al secondo periodo, dopo le parole: ''un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario'' sono inserite le seguenti: ''o da un medico specialista in medicina legale''».
SONO RIMASTI I MEDICI LEGALI E "SPARITI" I MEDICI DEL LAVORO...
e complimenti...
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