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sorveglianza sanitaria conducenti del pubblico trasporto

Questo argomento ha avuto 3 risposte ed è stato letto 8667 volte.

MaryMary

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Roma
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Medico del Lavoro Competente
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5
  • sorveglianza sanitaria conducenti del pubblico trasporto
  • (13/02/2010 17:16)

cari colleghi, mi rivolgo a voi non essendo riuscita ad avere risposte conclusive dagli enti/istituzioni che dovrebbero "fugare" i nostri dubbi.
Allora, come pensate debba essere OBBLIGATORIO gestire la sorveglianza sanitaria del pubblico trasporto, da medico competente libero professionista?
Infatti , questa categoria si avvale gia' di altri controlli medici(ispettorato Sanitario FF.SS,ecc, per le idoneita' alle qualifiche, nonche' dei normali rinnovi delle patenti di guida,ecc): noi medici competenti, che oggi siamo chiamati ad osservare la sorv sanitaria ai sensi anche dei Provvedimenti alcool e droga, , allorche' effettuiamo la sorv sanitaria annuale per alcol e droghe, cosa facciamo ? rilasciamo l'idoneita' solo con la finalita' alcol e droga,? senza tener conto che le persone guidano un autobus o un treno(giacche' a questo gia' hanno provveduto altre istituzioni)?.Il mio organo di vigilanza mi dice che, visto che non ci sono altri rischi(ne' vibrazioni, ne lavoro notturno,ecc) devo effettuare solo drug test e visita generale, per non cadere nell'art. 5 , Legge 300!
Avevo pensato di inserire nel doc di valutazione il rischio per "mansione complessa", ma non so se e' lecito.
Io so che mi sembra veramente arduo firmare una idoneita' a conducente di autobus o treno ,avendo fatto solo il drug test e non avendo sotto mano i parametri fisici principali(v ecg,es ematochim, v.visiocampitest,ecc): sono certa che la mia idoneita' puo' essere riferita solo al drug test? se è cosi', a me va bene...tante responsabilita' in meno! ma non ne sono tanto sicura.
Aspetto il vostro parere.
Saluti a tutti.
MaryMary

annuscor

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201
  • Re: sorveglianza sanitaria conducenti del pubblico trasporto
  • (15/02/2010 15:45)

Cara collega, forse ti stai facendo carico di problemi non tuoi. Anch'io seguo una azienda di trasporti pubblici e effettuo sorveglianza in base ai rischi valutati (vibrazioni, posture, ODL, ovviamente alcol e droga). Gli altri soggetti che effettuano visite mediche ed emettono idoneità lo fanno in base a specifici dettati normativi in ambito medico legale non preventivo. O meglio gli altri (Ispettorato, patente, ecc.) si esprimono sulla idoneità generica ai compiti propri della mansione e valutano i requisiti psicofisici per la guida di tali mezzi, il MC valuta la idoneità ai rischi specifici e inseriti nel DVR. Io almeno ho sempre agito secondo questo presupposto e non sono mai entrato in conflitto. O almeno nessuno ha mai contestato.

MaryMary

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Roma
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Medico del Lavoro Competente
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5
  • Re: sorveglianza sanitaria conducenti del pubblico trasporto
  • (19/02/2010 23:07)

forse non mi sono spiegata bene. I problemi sono:
1)i conducenti del trasporto pubblico gia' eseguono delle visite mediche per le idoneita' alle "qualifiche" che nulla entrano con il D.Lgs.81/08 ,con altri intendimenti, principi e presupposti, ma che comunque comportano una emissione di idoneita' o non idoneita' (con possibile contrasto con le idoneita' del medico competente);
2) qualora le vibrazioni siano al di sotto del livello d' azione o cosi' anche tutti gli altri rischi canonici, la sorv sanitaria NON e' DOVUTA, a meno che non ci si inventi qualcosa tipo posture o menate varie; quindi il medico competente si trova a DOVER effettuare una sorv sanitaria SOLO per "alcool e droga" ed a dover emettere una idoneita' per dei lavoratori che pur effettuano una MANSIONE "COMPLESSA", solo tenendo conto dell'uso dell'alcool e droga!!!!!! Infatti, l'organo di vigilanza mi ha detto che la MANSIONE " COMPLESSA" per loro non e' accettabile!!!! potrebbe essere menzionabile il rischio"mansione pericolosa per se' e per gli altri"? non credo. Quindi devo continure a vedere macchinisti di treno, facendo finta che facciano un lavoro da impiegati non videoterminalisti (ossia senza rischi) invece che guidare un treno, devo far loro solo il drug test e farli idonei solo in tal senso, ignorando quello che fanno, in quanto l'organo di vigilanza mi dice che, NON ESSENDO ESPOSTI A RISCHI PER LA SALUTE, RIENTREREI NELL'ART 5 ,LEGGE 300! A me sta bene, perche' non ho tempo , ma vorrei semplicemente essere sicura che un domani non possa ritrovarmi con le conseguenze di una idoneita' errata.
3) c'e' il problema delle cosiddette visite a richiesta da parte di questi conducenti: per l'81, di fatto devo rispondere a chiunque e' in azienda , anche se non in sorv sanitaria, purche' mi presenti problematiche attinenti al lavoro ;se riscontro problemi per la guida, che devo fare ? emetto solo in questi casi le idoneita' / non idoneita'?e se emetto parere contrario a quanto detto dall'Ispettorato Sanitario delle FF SS che rilascia l'idoneita' alla qualifica? o rimando alla commissione art. 5? o non dico nulla e invio solo al medesimo Ispettorato (che poi in qualche caso ha gia'rimandato a me!!!!!)
Che gran pasticcio. Non so come Annuscor la faccia cosi' semplice. Io sto avendo l'organo di vigilanza che mi sollecita a non far niente altro che i drug test a 500 tra conducenti di treni e autisti di autobus ed uno dei Datori di lavoro rispettivi che si chiede come mai lui debba osservare sia il parere dell'Ispettorato Sanitario FF SS che quello del medico competente...e' evidente che per l'azienda conti piu' l'Ente pubblico cfr il piccolo medico competente.....
Perche' non si decidono a regolamentare questo settore?

annuscor

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Medico Competente
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201
  • Re: sorveglianza sanitaria conducenti del pubblico trasporto
  • (20/02/2010 16:55)

“..e' evidente che per l'azienda conti piu' l'Ente pubblico che il piccolo medico competente...” credo che sia proprio questo il nodo: i giudizi dell’Ispettorato FFSS e del MC sono formulati su presupposti metodologici e normativi differenti e non ha alcun senso porre confronti e giudizi di valore. Per essere più espliciti: cosa prevede il DVR nel profilo di rischio (ammesso che sia stato effettuato con accuratezza e il MC vi abbia partecipato come prevede la normativa)? La sorveglianza si effettua SOLO in relazione ai rischi (compreso droga, sull’alcol le cose non sono così chiare). Se non sono dichiarati i rischi neanche la sorveglianza sanitaria e la stessa figura del MC sono chiari. Se, in accordo con il DL e RSPP, ritieni e formalizzi del DVR che non ci sono atri rischi vuol dire che il MC effettua sorveglianza solo per droga (per inciso non solo drug test ma anche visita medica accurata, come previsto dalle varie linee guida, compilazione di cartella ecc. ). Il profilo di rischio deve essere riportato anche in cartella come previsto dall’Allegato 3A ed è evidente, anche dal punto di vista formale e medico legale come la idoneità del MC sia riferita solo a quel profilo con buona pace dell’Ispettorato ed altro.
Circa il comportamento del Datore di Lavoro per giudizi contrastanti è evidente che non esistono giudizi che valgono di più o di meno, compreso quello del piccolo MC; in caso di conflitto (ammesso che non ci sia stato sconfinamento di competenze) si tiene conto del giudizio più cautelativo per il lavoratore (almeno questo è la mia indicazione in azienda ASL ove c’è spesso lo stesso problema di varie idoneità per visita collegiale, ospedale militare, art. 5. ecc. Ciao

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