Secondo voi il non sottoporre un lavoratore a sorveglianza sanitaria, qualora ne sia evidenziabile inconfutabilmente l'obbligo per la tipologia della attività svolta dal lavoratore, può configurare "delitto contro la vita e l'incolumità personale" anche nel caso che tale omissione non abbia determinato alcun danno dimostrabile collegato con rapporto causale al lavoro svolto?
Tcam
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tcam il 14/02/2010 02:58 ha scritto:
Secondo voi il non sottoporre un lavoratore a sorveglianza sanitaria, qualora ne sia evidenziabile inconfutabilmente l'obbligo per la tipologia della attività svolta dal lavoratore, può configurare "delitto contro la vita e l'incolumità personale" anche nel caso che tale omissione non abbia determinato alcun danno dimostrabile collegato con rapporto causale al lavoro svolto?
Tcam
Buongiorno!
Un quesito che viene in mente a quell'ora della notte per adesso merita una risposta secca...ripeto, per adesso.
Per un videoterminalista:NO
Per rischio cancerogeni:SI
pirondini il 14/02/2010 08:58 ha scritto:
Buongiorno!
Un quesito che viene in mente a quell'ora della notte per adesso merita una risposta secca...ripeto, per adesso.
Per un videoterminalista:NO
Per rischio cancerogeni:SI
L'ora a dimostrare che talora facciamo i mc anche nei sogni......o tra gli incubi!
Tcam
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tcam il 14/02/2010 02:58 ha scritto:
Secondo voi il non sottoporre un lavoratore a sorveglianza sanitaria, qualora ne sia evidenziabile inconfutabilmente l'obbligo per la tipologia della attività svolta dal lavoratore, può configurare "delitto contro la vita e l'incolumità personale" anche nel caso che tale omissione non abbia determinato alcun danno dimostrabile collegato con rapporto causale al lavoro svolto?
Tcam
Mi associo alla risposta di Pirondini.Cmq se non vi è danno dimostrabile non v'è delitto, salvo , come nel caso dei cancerogeni, qualora sia dimostrabile, ma in futuro e se ci sarà, un nesso di causalità con un intervenuto episodio neoplastico.Per la mancata sorveglianza ci sono le semplici sanzioni previste dal T.U.
O' munno è munno e cchiù ammunne cchiù scorza iesce
trad. Il mondo è mondo e più lo mondi più scorza fuoriesce (autore:me medesimo)
Concordo pienamente. Fino a quando non ci saranno degli effetti manifesti e questi non saranno causalmente ricondotti a quell'agente causale non sussiste il problema. Qualsiasi forma di delitto deve prevedere un danno, ovvero un alterazione peggiorativa dell'integrità psico-fisica del soggetto rispetto allo status precedente all'esposizione a quel dato agente causale. Dimostrare poi che la capacità lesiva dell'agente causale sia stata da sola necessaria e sufficiente a determinare il danno sarà valutazione successiva e differente caso per caso.
Sono d'accordo con alfrelomba però aggiungerei che in caso di mancata visita preventiva rientriamo nel campo dei reati istantanei e quindi non più regolarizzabili e non è applicabile il provvedimento di prescrizione e di conseguenza l'azione penale non viene sospesa né è consentita la definizione in via amministrativa del reato.
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