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Percorso casa-lavoro

Questo argomento ha avuto 9 risposte ed è stato letto 3390 volte.

furnom

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Padova
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Medico del Lavoro Competente
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202
  • Percorso casa-lavoro
  • (16/02/2010 22:14)

Cari colleghi, ho il caso di una lavoratrice che per raggiungere il posto di lavoro deve passare 70 minuti di pullman andata e altri 70 di ritorno, ora questa lavoratrice, affetta da endometriosi con dolori addominali importanti e dismenorrea, lamenta peggioramento dei disturbi determinato dal viaggio e ovviamente c’è il solito specialista che “certifica” la controindicazione per lunghi trasferimenti. La lavoratrice richiede pertanto il trasferimento presso una filiale vicina.
I miei quesiti, per i quali vorrei avere la vostra opinione, sono i seguenti:
1) la “competenza” del medico competente è estesa anche al percorso casa-lavoro oppure, come mi sembra di aver sentito, è limitata alla sola attività lavorativa e all’ambiente di lavoro?
2) quella del caso specifico mi sembra un po’ “debole” come argomentazione per formulare una prescrizione/limitazione (sempre che in riferimento al punto 1 possa formulare un giudizio), concordate?
Vi ringrazio

der.ant

der.ant
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Salerno
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Medico Competente
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43
  • Re: Percorso casa-lavoro
  • (17/02/2010 07:54)

Sei "competente", penso, se il Datore di Lavoro ti prospetta anche questo rischio (cioè del viaggio di A/R), ad esempio con l'uso di un'auto aziendale.
E' invece sicuramente indennizzabile l'infortunio in itinere (ma si tratta di due cose diverse).

sportgooffy

sportgooffy
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Roma
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331
  • Re: Percorso casa-lavoro
  • (17/02/2010 08:14)

furnom il 16/02/2010 10:14 ha scritto:
Cari colleghi, ho il caso di una lavoratrice che per raggiungere il posto di lavoro deve passare 70 minuti di pullman andata e altri 70 di ritorno, ora questa lavoratrice, affetta da endometriosi con dolori addominali importanti e dismenorrea, lamenta peggioramento dei disturbi determinato dal viaggio e ovviamente c’è il solito specialista che “certifica” la controindicazione per lunghi trasferimenti. La lavoratrice richiede pertanto il trasferimento presso una filiale vicina.
I miei quesiti, per i quali vorrei avere la vostra opinione, sono i seguenti:
1) la “competenza” del medico competente è estesa anche al percorso casa-lavoro oppure, come mi sembra di aver sentito, è limitata alla sola attività lavorativa e all’ambiente di lavoro?
2) quella del caso specifico mi sembra un po’ “debole” come argomentazione per formulare una prescrizione/limitazione (sempre che in riferimento al punto 1 possa formulare un giudizio), concordate?
Vi ringrazio

In epoca 626 il punto 1 avrebbe potuto (forse) essere sottoscritto senza tanti tentennamenti... ora che il T.U. ci impone una valutazione diciamo così "olistica" di tutti i rischi, io l'eventuale itinerario (e non solo quello) lo valuto (l'ho già scritto in altro 3d; come vi comportereste con una giovane donna in stato interesante e trasfertista, che ogni fine settimana prende un aereo per andare - e tornare - dalla sede di lavoro a casa sua? Spesso l'impiccio ce lo tolgono i ginecologi, ma, insomma, voi cosa fareste in questo caso se foste chiamati ad esprimere un giudizio?).
Detto ciò, come scrivi tu, nel caso specifico, occorrerebbe valutare i termini del certificato rilasciato ("la paz riferisce... " oppure "certfico che ..."?), ed in ogni caso sarebbe utile una nuova visita ginecologica a confermare la diagnosi in oggetto (e le eventuali conclusioni dello specialista)...personalmente, essendo il ginecologo chiamato a valutare una sintomatologia soggettiva, credo che la "certificazione" non sia propriamente tale... a te trarre le conseguenze

c.sbordone

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93
  • Re: Percorso casa-lavoro
  • (17/02/2010 10:33)

Mi sembra che la visita sia su richiesta della lavoratrice.

Allora, vediamo che cosa dice jl D.Lgs 81 art. 41:

"c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica".

Ci sono i presupposti di legge per l’intervento del MC, che deve giudicare la correlazione della richiesta di visita?

La richiesta:
1. non è correlata ai rischi professionali.
2. è correlata alle condizioni di salute suscettibili di peggioramento,
3. ma non è correlata alle condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta.
4. Pertanto, non ci sono i presupposti di legge per esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
5. Il MC si trova in questo caso, quindi, nelle stesse condizioni dello specialista ginecologo: può esprimere solamente un parere, un consiglio.

sportgooffy

sportgooffy
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331
  • Re: Percorso casa-lavoro
  • (17/02/2010 15:48)

c.sbordone il 17/02/2010 10:33 ha scritto:
Mi sembra che la visita sia su richiesta della lavoratrice.

Allora, vediamo che cosa dice jl D.Lgs 81 art. 41:

"c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica".

Ci sono i presupposti di legge per l’intervento del MC, che deve giudicare la correlazione della richiesta di visita?

La richiesta:
1. non è correlata ai rischi professionali.
2. è correlata alle condizioni di salute suscettibili di peggioramento,
3. ma non è correlata alle condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta.
4. Pertanto, non ci sono i presupposti di legge per esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
5. Il MC si trova in questo caso, quindi, nelle stesse condizioni dello specialista ginecologo: può esprimere solamente un parere, un consiglio.

Gentilissimo Carmine (oramai il tuo nome è di pubblico dominio, quindi spero che vorrai scusarmi per il suo uso, oltre al tu), anticipandoti che sono perfettamente pronto a dichiararmi daccordo con quanto hai scritto, ed aggiungendo che anche Furnom valutava sin dall'inizio la richiesta come non congrua, ti spiace se approfitto dello spazio del forum per fare un po' l'avvocato del diavolo ed il tetratricotomo?

D.Lgs. 81/08 e succ. mod.
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare TUTTI I RISCHI PER la sicurezza e LA SALUTE dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi ALLE DIFFERENZE DI GENERE, all’età, alla provenienza da altri Paesi. “e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”.

Tanto per portare ancora acqua al mio mulino (in cui, come già scritto, ripeto, macino soprattutto la farina del diavolo in questa discussione) oltralpe, luogo ultuimamente molto citato, la visita straordinaria del lavoratore è considerata "atto dovuto" da parte del medico del lavoro aziendale, indipendentemente dalla presenza di rischi e/o dalla correlazione della sua richiesta con gli stessi.
Ripeto, non volermene e copnsideralo invece uno sforzo di esercizio intellettuale su questioni di lana caprina.
Saluti,
Gianfranco

c.sbordone

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93
  • Re: Percorso casa-lavoro
  • (17/02/2010 18:30)

Caro sportgooffy di Roma (non posso chiamarti per nome perchè ti sei registrato in forma anonima) ti richiamo all'Articolo 15 - Misure generali di tutela

"1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;"

e all'art.Articolo 13 - Vigilanza

"1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio"

Sia l'art. 15 (i criteri di tutela)che il 13(competenza del controllo dell'organo di vigilanza) premettono che la valutazione e la legislazione in materia di salute e sicurezza riguardano I LUOGHI DI LAVORO.

Se si va poi al titolo II - Luoghi di Lavoro, in particolare alla definizione non credo che sia più dubbi:

Articolo 62 - Definizioni

"1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro."

sportgooffy

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  • Re: Percorso casa-lavoro
  • (17/02/2010 18:41)

Chino il capo e riconosco di aver spezzato le corna.

Gianfranco

c.sbordone

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  • Re: Percorso casa-lavoro
  • (17/02/2010 18:49)

Caro Gianfranco,
chiedo scusa per la svista: ti sei registrato sì in forma anonima, ma ti firmi con il nome.
Carmine

sportgooffy

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  • Re: Percorso casa-lavoro
  • (17/02/2010 19:32)

c.sbordone il 17/02/2010 06:49 ha scritto:
Caro Gianfranco,
chiedo scusa per la svista: ti sei registrato sì in forma anonima, ma ti firmi con il nome.
Carmine

Nessuna polemica o problema (personalmente ho inizialmente approfittato dell'anonimato offertomi dal forum), solo una mia curiosità... sbaglio, o vista la tua risposta ad altro post simile, tu auspicheresti invece un controllo diciamo così più ampio? Ed ancora... sbaglio a credere che tu sia medico del lavoro in un servizio ASL? Come reagiresti se io o furnom esprimessimo una idoneità in merito al rischio "in itinere" (scusa se uso questa brutta espressione, ma scrivo al volo, prima di dover dar da mangiare a mia figlia)?
Un saluto,
Gianfranco

c.sbordone

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  • Re: Percorso casa-lavoro
  • (17/02/2010 20:50)

"il legislatore non ha avuto il coraggio e l'ingegno di assegnare al medico competente tutte le competenze di giudizio su tutte le idoneità fisiche sparpagliate ancora in differenti norme e assegnate a entità giuridiche disparate." (da infortuni in itinere del 17/02/2010 17:56)

"Il fatto che le leggi attuali siano da me giudicate negativamente è dovuto proprio al fatto che il legislatore non ha avuto l'acume e il coraggio di proiettare la medicina del lavoro verso la prevenzione primaria." (da ERGOIATRIA. Una nuova disciplina medica? del i5/02/2010 22:44).

Che cosa io desiderei dalla legge? Innanzitutto la chiarezza. Ma per conciliare opposte e svariate istanze il legislatore ha prodotto un palese aggravamento del carico del medico competente, senza attribuirgli i poteri, anche se qualcuno sostiene il contrario.

Ho espresso ripetutamente la mia opinione: il Medico del Lavoro (e non più il medico competente!) deve fare meno sorveglianza sanitaria (ma molto meno!) e agire di più nella valutazione e gestione del rischio alla fonte (valutazione primaria): ma questo obiettivo, che io ritengo strategico ed essenziale già per il presente, ma soprattutto per il prossimo futuro per la tutela della salute dei lavoratori e, solo secondariamente, anche per il prestigio e il tornaconto del medico del lavoro, la legge attuale ha fatto...finta di attribuirlo al medico competente. Nel frattempo lo ha incaricato di funzioni di medicina poliziesca, senza aver il coraggio di affidargli tutta la competenza sulla valutazione e gestione idoneativa per il rischio a terzi.

A questo punto, scusatemi se vi sembro ripetitivo, ma io tra medico competente ed ERGOIATRA, preferirei fare l'ERGOIATRA di base, almeno non dovrei temere alcuna sanzione o controllo di Organo di vigilanza.

Carmine Sbordone

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