oggetto: pz psichiatrico idoneo a svolgere la mansione solo in presenza di tutor (preposto che gli stia vicino)
Problema: nonnostante evidente rallentamento psicomotorio si reca in auto al lavoro. Evidentemente nè il medico di base, nè il centro di salute mentale hanno segnalato il caso alla commissione patenti
Domanda: in caso di incidente in itinere ci sono responsabilità del medico competente se non segnala il caso alla commissione?? E quali responsabilità per il datore di lavoro? Ringraziando..distinti saluti
EtaBeta il 17/02/2010 10:14 ha scritto:
oggetto: pz psichiatrico idoneo a svolgere la mansione solo in presenza di tutor (preposto che gli stia vicino)
Problema: nonnostante evidente rallentamento psicomotorio si reca in auto al lavoro. Evidentemente nè il medico di base, nè il centro di salute mentale hanno segnalato il caso alla commissione patenti
Domanda: in caso di incidente in itinere ci sono responsabilità del medico competente se non segnala il caso alla commissione?? E quali responsabilità per il datore di lavoro? Ringraziando..distinti saluti
è interessante che nella stessa giornata ben due discussioni affrontino la stessa tematica (sia pure da angolazioni un po' differenti); confronta quest'altro link
http://www.medicocompetente.it/fo...ead/3102/Percorso-casa-lavoro.htm
ciò premesso, non ho presente la più recente normativa, ma se ricordo bene sino allo scorso anno non c'era nessuna norma che ci poneva in condizioni di interloquire con gli uffici della P.A. responsabili del rilascio/rinnovo dei permessi di guida (ed anche questo argomento era già stato toccato, anche se non ho sottomano il link)... detto ciò, il giusto dubbio che tu ti poni riguarda l'opportunità che il lavoratore utilizzi la propria automobile privata per recarsi sul luogo di lavoro, ed è corretto sollevarlo con lui, ma questo attiene alla libertà ed al buonsenso del lavoratore, del care-giver, e non ultimo del MMG (al quale forse, come previsto anche dall'81, una tua comunicazione, unitamente alla voglia di confrontarsi sul caso, potrebbe essere utile).
Concludendo; sei responsabile? Secondome sì, ma non di fronte alla legge.
Il caso sollevato da EtaBeta, come in molte altre circostanze similari, estenderebbe la responsabilità del medico compente (ma non è già abbastanza?) al rischio per terzi.
In Italia per tradizione, diversamente dalla Francia, il medico competente non ha mai avuto la competenza del rischio per terzi a causa dello stato di salute del lavoratore, con l'eccezione recente dell'estensione, che io giudico di medicina poliziesca, di sorveglianza sanitaria per uso di sostanze stupefacenti (e NON per l'alcool, per cui molti credono che sia stata estesa per legge la sorveglianza sanitaria).
In tutti gli altri casi, in Italia la legge non ha mai dato la patente al medico competente di esprimere il giudizio d'idoneità per il rischio per terzi (vedi per esempio sieropositività del chirurgo e protezione del paziente). Il D.Lgs 81, continuando la tradizione della legislazione precedente, limita il giudizio d'idoneità del medico competente all'esclusiva tutela del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (salvo l'eccezione già citata).
Anche in tal senso il progetto di riforma di testo unico è stato un aborto: il legislatore non ha avuto il coraggio e l'ingegno di assegnare al medico competente tutte le competenze di giudizio su tutte le idoneità fisiche sparpagliate ancora in differenti norme e assegnate a entità giuridiche disparate.
Ma soprattutto non ha avuto, o voluto avere, il coraggio di dare il potere al medico competente di espressione di giudizio totale, anche , quindi, sulla tutela di terzi per inidoneità del lavoratore, considerando il lavoratore un potenziale rischio per la collettiva (sempre eccezion fatta per il rischio uso di droghe).
Vedi
D.Lgs 81 art. 1 -Finalità.
"1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo...."
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