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lavori in altezza

Questo argomento ha avuto 24 risposte ed è stato letto 10697 volte.

torretta

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65
  • lavori in altezza
  • (19/02/2010 16:29)

Non ricordo se l'argomento è già stato trattato e per questo chiedo: il solo rischio "lavoro in altezza", come tale, richiede di per sè la sorveglianza sanitaria e, se sì, quali sono i riferimenti normativi che prevedono tale sorveglianza ?
Sottolineo che in genere il lavoro in altezza è associato ad altri rischi ma, se fosse esclusivo, la sorveglianza è o non è prevista ?
E perchè ?
Ringrazio per la collaborazione.

c.sbordone

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93
  • Re: lavori in altezza
  • (19/02/2010 18:29)

Perchè la legge italiana è un po' birichina: per alcuni rischi ha previsto la sorveglianza, per altri non ne fa cenno, quindi, se è vero che l'articolo 41 - Sorveglianza sanitaria del D. Lgs 81 così recita:

"1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi;"

trai da te le conseguenze.

EtaBeta

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183
  • Re: lavori in altezza
  • (19/02/2010 18:37)

La sorveglianza sanitaria sarà giustificata dalla presenza del rischio nel documento di valutazione. Lo stesso vale per tutti i rischi non normati come microclima, stress..

c.sbordone

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93
  • Re: lavori in altezza
  • (19/02/2010 18:45)

Carissimo EtaBeta,
che cosa significa "giusitificata": forse ho letto male la legge, ma mi/ci vuoi dare "i riferimenti normativi che prevedono tale sorveglianza", riferimenti non da me chiesti ma da Torretta?
E dato che ci sei, vuoi dare i riferimenti di legge che obbligano la sorveglianza sanitaria per microclima e stress? (Questi te li chiedo io).
Grazie

MaryMary

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5
  • Re: lavori in altezza
  • (19/02/2010 23:14)

il lavoro in altezza e' una delle condizioni di rischio che il DL deve prendere in considerazione SEMPRE come qualunque altro rischio infortunistico (prevede i DPI,ecc ecc); contestualmente il MC ne prende atto e , allorche' sia presente il rischio, effettua la sorv san, in quanto trattasi di situazione lavorativa che necessita di un integrita' fisica particolare. semplicemente.

paraquat

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102
  • Re: lavori in altezza
  • (20/02/2010 11:40)

Definizione:
Per lavoro in quota si intende “attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a mt. 2 rispetto ad un piano stabile." (art. 107)

Il legislatore ha ritenuto opportuno specificare questo tipo di rischio rispetto ad altri rischi "generici".
Personalmente ritengo doveroso accertare che non esistano controindicazioni al lavoro (in quota), rientra a mio avviso tra le misure generali di tutela.
Elaborando il DVR identificheremo probabilmente anche altri rischi normati, per cui la sorveglianza sanitaria sarà giustificata a prescindere.

ex utente da milano

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148
  • Re: lavori in altezza
  • (20/02/2010 13:03)

MaryMary il 19/02/2010 11:14 ha scritto:
il lavoro in altezza e' una delle condizioni di rischio che il DL deve prendere in considerazione SEMPRE come qualunque altro rischio infortunistico (prevede i DPI,ecc ecc); contestualmente il MC ne prende atto e , allorche' sia presente il rischio, effettua la sorv san, in quanto trattasi di situazione lavorativa che necessita di un integrita' fisica particolare. semplicemente.

Attenzione perchè il lavoro in altezza è un rischio infortunistico per il quale, la normativa attuale, non prevede la s.s. L'unico intervento apparentemente possibile è quello relativo al divieto di assunzione di bevande alcoliche ed è il controllo alcolimetrico peraltro svincolato da espressione di idoneità.Il problema del lavoro in quota é di natura infortunistico e non medico. Le osservazioni che giusticamente puoi esprimere sono: "si, ma se il lavoratore é diabetico? Se soffre di vertigini? Se é epilettico?".
Certo queste potrebbero essere controindicazioni assolute ma le stesse considerazioni dovremmo esprimerle per la guida di mezzi aziendali, per l'utilizzo di macchine utensili eppure queste categorie di lavoratori non vengono sottoposti a sorveglianza sanitaria né ci si pone il problema.
Come corretamente ha detto il collega "sbordone" l'art 41 stabilisce che la "sorveglianza sanitaria è effettuata......nei casi previsti dalla normativa vigente,dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva di cui all'art. 6. Il Decr. 81 prevedeva anche "dalle direttive europee", ma questo è sparito nel 106. La commissione consultiva per il momento non ha espresso nessuna altra indicazione. Anche io mi sono posto il problema vedendo ai congressi i numerosi lavori sui protocolli sanitari sul lavoro in altezza me se si legge la normativa non appare possibile attuarli, sebbene li condivida nei presupposti e nei contenuti. Le stesse "posture incongrue" che a noi medici piacciono molto andrebbero inserite nella definizione di "patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari" contemplate dall'art. 167 altrimenti non dovremmo indicarle nella cartella nè sul g.i.
Le stesse riflessioni valgono per lo stress per il quale occorre effettuare la valutazione e attuare misure compensatorie ma non è prevista una sorveglianza sanitaria nel caso si evidenzino fattori di rischio positivi a meno che la commissione consultiva non lo prevederà nelle sue indicazioni.
Diverso è il caso del microclima il quale è stato inserito "tra gli agenti fisici al Titolo VIII anche se poi non è stato oggetto di articoli specifici come invece per il rumore e le vibrazioni. Valgono pertanto le indicazioni generali dell'art. 185: "la s.s. dei lavoratori esposti ai rischi fisici viene svolta.........nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati della valutazione dei rischi....". Notare che l' ennesima sottolineatura sul fatto che la s.s. debba essere effettuata in casi specifici previsti dalla legge ove la valutazione dei rischi verifichi il superamento dei valori di soglia indicati dalla normativa. La sorveglianza sanitaria per il rischio microclima dovrebbe essere attuata quando, come specificato dall'art. 181, comma 1,la valutazione dei rischi che deve essere effettuata secondo i principi buona tecnica e prassi, presenti il superamento degli indicatori di benessere termico. Faccio notare che il microclima e, per definizione, la sintesi dei parametri di un ambiente confinato. Lavorare in una cella frigorifero deve comportare una valutazione dei fattori microclimatici. Lavorare su un piazzale all'aperto.....no. Esprimere sul giudizio di idoneità "microclima sfavorevole o condizioni climatiche estreme, ecc." e corretto o no?
In teoria sarebbe corretto indicarlo solo nel caso di lavoro in ambiente confinato e dopo opportuna valutazione.
I documenti di valutazione tendono per quanto riguarda i rischi sfumati o di difficile valutazione , per caratteristiche degli loro estensori (RSPP), ad una sovravalutazione molte volte dettata da volontà precauzionale dimenticando delle ripercussioni che derivano dall'indicare un rischio (obbligo di denuncia di m.p. nel caso si verifichi una m.p. e sia indicato il fattore di rischio nel d.v.r.).
E' uno dei casi in cui il m.c. deve intervenire nell'ambito della sua collaborazione, aiutare l'RSPP a definire questo tipo di rischi. La normativa purtroppo attua un sistema "tutto o niente". O il rischio c'è o non c'é e non concede spazio all'attuazione della s.s. sulla base di valutazioni individuali.

mc pol

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205
  • Re: lavori in altezza
  • (20/02/2010 14:22)

Fare la sorveglianza sanitaria se il rischio non è normato?
La risposta secondo il D.Lgs. 81/08 sembrerebbe essere comunque si.
Perchè?
Proviamo a seguire questo ragionamento, semplicemente leggendo alcuni articoli di legge della "normativa vigente":

Il documento di valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 28 c.1 D.Lgs. 81/08) ed il medico competente vi collabora anche ai fini della programmazione,ove necessaria, della sorveglianza sanitaria (art. 25 c. 1 lett.a D.Lgs. 81/08).
La sorveglianza sanitaria viene effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente...(art. 41 c. 1 lett.a D.Lgs. 81/08).
La normativa vigente fà riferimento ovviamente al D.Lgs. 81/08.
Prendiamo allora anche l'art. 15 del D.Lgs. 81/08 (ex art.3 del D.Lgs. 626/94) che al c.1 lett. l tra le misure generali di tutela che il datore di lavoro deve considerare per l'eliminazione o la riduzione del rischio prevede anche "il controllo sanitario dei lavoratori"...

Provando a leggere questo combinato disposto (insieme alle altre norme del D.Lgs. 81/08 che ci parlano nei titoli speciali dei vari rischi normati con i relativi valori d'azione o i livelli di soglia, necessari per attivare o meno la sorveglianza sanitaria) ne viene fuori che:

1) Per attivare la sorveglianza sanitaria si parte dal documento di valutazione del rischio, cioè dalla valutazione di tutti i rischi.

2) La sorveglianza sanitaria è una delle possibili misure di prevenzione previste (ed attuabili) dal documento di valutazione del rischio (il protocollo sanitario si allega e fà parte del DVR), quale misura di prevenzione secondaria.

3) Come non necessariamente, a seguito di detta valutazione del rischio, i rischi normati portano alla sorveglianza sanitaria (ad es. se non si superano certi determinati livelli soglia o d'azione)...

4) Cosi per lo stesso principio, che considera il rischio non solo da un punto di vista qualitativo (che la normativa "specifica e dettaglia" a volte dopo anni) ma anche quantitativo (ecco il senso della valutazione...), per tale motivo ripeto il rischio non normato non la potrà escludere a priori, in quanto se il rischio non normato (es. lavoro in altezza, posture, stress vocale ecc..), non è normato specificatamente per l'attivazione della sorveglianza sanitaria, quel rischio tuttavia, valutato eccc.., magari esiste realmente per la salute e la sicurezza dei lavoratori e se non può essere eliminato o abbattuto considerevolmente con le misure di prevenzione primaria, o meglio se nonostante queste misure dovesse poi comunque permanere un rischio residuo, (qui poi entrano in gioco concetti di politica aziendale, investimenti ecc...) allora la sorveglianza sanitaria può avere motivo di esistere, quale misura di prevenzione secondaria, se naturalmente ha una sua utilità e dà un valore aggiunto all'abbattimento del rischio (tale utilità segue però una logica medica ed anche per questo il medico competente è prima di tutto un medico e poi un medico specialista che collabora alla valutazione dei rischi...).
E fare in un caso del genere la sorveglianza sanitaria significa spesso farla comunque senza contravvenire alla normativa vigente, anzi considerando l'art. 15 c. lett. l del D.Lgs. 81/08 appena citato, si attiverà proprio "secondo" la normativa vigente....

La Legge 300/70, d'altra parte, tutela la dignità del lavoratore. Il D.Lgs 81/08 ne tutela invece la salute e la sicurezza.
Sono due ambiti diversi ed i principi generali di prevenzione del D.Lgs. 626/94 e s.m.i dovremmo tenerli sempre presenti (a volte a forza di ripetere sempre dei concetti non sempre esatti quelli diventano la legge e la legge viene messa da parte..).
Se il tanto chiamato in causa rischio "postura" è effettivamente valutato, esiste e non è eliminabile in alcun modo, se la sorveglianza sanitaria può essere una misura di prevenzione utile per quel rischio anche solo per fare una diagnosi precoce di malattia lavoro correlata con un eventuale magari allontanamento temporaneo del lavoratore dal rischio, allora la sorveglianza sanitaria và fatta e può, ripeto può, essere fatta senza violare affatto lo Statuto dei lavoratori purchè venga inserita nel documento di valutazione del rischio quale misura di prevenzione ai sensi dell'art. 15 c. 1 lett.l del D.Lgs. 81/08....
D'altra parte perchè secondo voi il legislatore ha aggiunto che la sorveglianza snaitaria và fatta anche con le visite a richiesta del lavoratore purchè correlate ai rischi lavoratori....(e non aggiunge che devono essere normati....)?

Non dimentichiamo che il medico competente ed il D.Lgs. 81/08 devono tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, che il medico competente è un consulente del datore di lavoro e che il datore di lavoro in un eventuale contenzioso legale risponderà eventualmente (ad es. in caso di omicidio colposo per violazione di norme sulla sicurezza ecc....) anche per l'art. 2087 del Codice Civile che è un articolo di portata ampia, che individua il principio generale di tutela psicofisica, omnicomprensiva dei lavoratori che poi il D.Lgs. 81/08 dettaglia (D.Lgs. 626/94 ed 81/08 secondo i criteri gerarchici, cronologici ecc delle fonti vengono dopo l'art. 2087 del codice civile).
L'art. 2087 parla infatti di tutti i mezzi (non li specifica volutamente) che la tecnologia, l'esperienza e la particolarità del lavoro offrono e richiedono (ed anche quindi la sorveglianza sanitaria)affinchè il datore di lavoro tuteli la salute e la sicurezza del lavoratore (spesso la vita) che, nel bilanciamento dei vari diritti in gioco, costituzionalmente protetti, supera certamente di gran lunga quello della privacy o di situazioni vicine ad essa, che spesso sono chiamate in causa, da determinate aree del sistema sicurezza, volutamente e per finalità meramente strumentali che spesso dimenticano il motivo vero per cui si muore nei luoghi di lavoro. Caso concreto: quando ci scappa il morto per caduta dall'alto in un cantiere (guarda caso lavoro in altezza..) poi il datore di lavoro dovrà spiegare al giudice il perchè quel lavoratore che magari aveva tutte le misure di prevenzione primarie (DPI etc.) del caso e però soffriva di vertigini e quel giorno per colpa di un malessere fisico non attivò perfettamente i dispositivi dei sistemi anticaduta...
Naturalmente quel datore di lavoro spiegherà anche che il medico competente era superfluo, che magari costava troppo o meglio che il rischio non era normato e allora chiamerà in causa la privacy, la dignità, lo Statuto dei Lavoratori...

ex utente da milano

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  • Re: lavori in altezza
  • (20/02/2010 17:08)

Condivido i presupposti preventivi espressi da "mc pol" e credo che qualsiasi medico li condivida tuttavia non sono convinto dal tuo ragionamento. E' vero che debbono essere valutati tutti i rischi ma l'art. 28 non specifica che da ciò ne debba scaturire la sorveglianza sanitaria. Mentre invece la definizione di s.s. è specificata: nei casi previsti della legge e dalla commissione consultiva. Laddovè la norma ha voluto specificare la necessità della s.s. lo ha specificato (rumore, vibrazione, persino microclima).
Come giustamente citi, nella visita su richiesta viene specificato che essa è effettuata quando correlata ad un rischio o a condizioni di salute del singolo. Qui si che viene specificato!
Gli art. dal 105 in avanti trattano il lavoro in altezza e di s.s. non ne parlano mentre per gli altri rischi hanno previsto alcuni articoli dedicati alla s.s. Il lavoro in altezza è un rischio infortunistico e, per coerenza, se tu effettui una s.s. per un rischio infortunistico, ammesso che sia lecito, dovresti fare altrettanto per tutti i rischi infortunistici. Perchè per il lavoro in altezza si e per la guida dell'auto no? Anzi in termini probabilistici il rischio infortunistico è maggiore nella guida dell'auto rispetto al lavoro in altezza. Perchè non prevedere un protocollo per la guida dell'auto?
Perchè per il lavoro in altezza si e per l'utilizzo di macchine utensili no?
Gli unici casi in cui siamo chiamati ad intervenire per i rischi infortunistici sono l'alcol e le sost. stupefacenti.

tcam

tcam
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  • Re: lavori in altezza
  • (20/02/2010 23:25)

Cristiano sottolinea, con attenzione al testo e alla norma:
"Gli art. dal 105 in avanti trattano il lavoro in altezza e di s.s. non ne parlano mentre per gli altri rischi hanno previsto alcuni articoli dedicati alla s.s. Il lavoro in altezza è un rischio infortunistico e, per coerenza, se tu effettui una s.s. per un rischio infortunistico, ammesso che sia lecito, dovresti fare altrettanto per tutti i rischi infortunistici. Perchè per il lavoro in altezza si e per la guida dell'auto no? Anzi in termini probabilistici il rischio infortunistico è maggiore nella guida dell'auto rispetto al lavoro in altezza. Perchè non prevedere un protocollo per la guida dell'auto?
Perchè per il lavoro in altezza si e per l'utilizzo di macchine utensili no?"

Il presupposto, non del tutto e da tutti condiviso (aspetteremo dunque le sentenze della magistratura?) è che la sorveglianza sanitaria rappresenti un dispositivo di tutela e possa far parte delle precauzioni che un datore di lavoro mette in essere prima di affidare un compito ad un lavoratore.
Vi domando allora; come farà il ddl ad ottemperare al disposto dell'art.18 comma 1 lettera c): "nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza" ? Salvo chiedergli se sia acrofobico null'altro può. Niente sorveglianza, vada, non serve, il rischio è infortunistico e, come già altrimenti sostenuto in questa sede la sorveglinza sanitaria nulla può sugli infortuni (?), ma pensate che basti sapere se il lavoratore è acrofobico?
Pensate o qualche illuminato UDPG penserà mai che un addetto alla verifica del funzionamento di un motore elettrico montato in vetta ad una gru edile (30-40 m) cui non possiamo addebitare altro rischio che il dover salire in quota, per farlo non dovrà essere valutato nel contesto di un percorso di SS. No?
E se è affetto da grande male? Se ha un disturbo labirintico cronico, un'otolitiasi o altro, un disturbo del circolo vertebrobasilare, un'ischemia cardiaca latente, pregressi IMA, numerosi TIA nell'APR, l'uso abituale di farmaci psicoattivi in regime terapeutico, una sindrome di Brugada e mi fermo qui, ma potrei andare avanti a volontà e poi quando è in quota (ben legato e in assoluta condizione di sicurezza) (?) si acutizza e rimane a penzoloni a 40 metri di altezza in attesa dei VVFF che lo tirino giù (vivo o morto che sia), basterà dire che la norma non prevedeva specificamente una SS?
Avete idea di quali tecniche si possano applicare per un BLS ad un soggetto appeso a 40 m ad un sistema anticaduta?

La guida: prevede un permesso che è rilasciato con parere sanitario. C'è un medico curante che ha obbligo di segnalazione alla motorizzazione civile in caso di variazioni dello stato di salute che compromettano la detenzione del permesso o ne riducano il tempo di validità.
Le macchine utensili: se le direttive macchine sono rispettate e le macchine sono ad esse aggiornate, non vi dovrebbero essere problemi. Altrimenti vanno visitate le macchine.

Opinione del tutto personale
Tcam

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