Nel caso in cui il MC incontri ragionevoli dubbi, anche dopo consulenza specialistica, nel dover esprimere un giudizio di idoneità ad una specifica ed unica mansione, può demandarlo alla competenza dell Commissione Medica locale? (Possibilità concessa ai medici art.4 legge 18 marzo 1988 n. 111). O deve assumersi comunque la responsabilità di una decisione? O un eventuale ricorso alla Commissione Medica può essere presentato solo dal lavoratore o dal datore di lavoro?
fulvio
Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente....
2. La sorveglianza sanitaria comprende... b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione specifica...
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle
condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) lettere a), b), d), e-bis) e e-ter)
sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze
psicotrope e stupefacenti.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei
seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio
giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la
revoca del giudizio stesso."
Ho richiamato brevemente un sunto dell'art. 41 perché (tra le tante mancanze) non è formalmente prevista la condizione (che pure può verificarsi) di impossibilità ad esprimere il giudizio...
Salve
Nessuna commissione medica
Scegli tu lo specialista....lo telefoni e/o gli scrivi indicando cosa cerchi nella consulenza specialistica.
Saluti
Gennaro Bilancio
giosvalda il 23/02/2010 11:27 ha scritto:
Nel caso in cui il MC incontri ragionevoli dubbi, anche dopo consulenza specialistica, nel dover esprimere un giudizio di idoneità ad una specifica ed unica mansione, può demandarlo alla competenza dell Commissione Medica locale? (Possibilità concessa ai medici art.4 legge 18 marzo 1988 n. 111). O deve assumersi comunque la responsabilità di una decisione? O un eventuale ricorso alla Commissione Medica può essere presentato solo dal lavoratore o dal datore di lavoro?
ART. 5 legge 300/1970
ACCERTAMENTI SANITARI
...Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializati di diritto pubblico (es. UNIVERSITA', COMMISSIONI MEDICO LEGALI ASL..[nota mia])
D.P.R. 29/10/2001 n. 461 ART. 15 Accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità ( se dipendente pubblico [nota mia])
1. ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, l'amministrazione sottopone il dipendente a visita della Commissione territorialmente competente, con invio di una relazione recanrte tutti gli elementi informativi disponibili.
3.In conformità all'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione , l'Amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione , alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici......etc
E' mio parere che tale iter per i lavoratori privati sia condotto, eventualmente dopo l'iter previsto dall'art. 5, dall'INPS o istituti di previdenza equivalenti.
Fatta questa premessa, se ritieni il lavoratore assolutamente non idoneo per lui si aprirà uno degli iter tratteggiati in premessa che vengono posti in essere dal datore di lavoro, magari su consiglio del medico competente.
ovviamente, ma questo già non interessa più te, prima di licenziarlo il dartore di lavoro deve esperire tutte le possibilità di adibire il lavoratore ad altra mansione e/o ufficio
Se hai in vece il dubbio di farlo o no idoneo perchè vuoi approfondire alcuni aspetti del quadro clinico che necessitano di consulenza specialistica allora vale la risposta di Gennaro in sintonia anche con quanto detto da sportgooffy
L' art.4 legge 18 marzo 1988 n. 111 mi sembra che detti norme circa l'idoneità alla guida di autoveicoli.
Se il lavoratore è autista e il tuo dubbio riguarda le conservate capacità psicofisiche alla guida allora potrebbe anche andare.
Cmq se ci dici qualcosa di più in proposito...es. mansione, eventuale suscettibilità individuale, presenza di tecnopatie per precedenti esposizioni etc. ci si potrebbe cimentare a darti qualke consigli in più. Ciao e buon lavoro
O' munno è munno e cchiù ammunne cchiù scorza iesce
trad. Il mondo è mondo e più lo mondi più scorza fuoriesce (autore:me medesimo)
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